Cassazione Civile, Ordinanza n. 02248/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e specialisti in diverse discipline, avevano chiesto che fosse accertato il loro diritto a una adeguata remunerazione per i periodi di specializzazione svolti prima dell'anno accademico 2006-2007. Sostenevano che il d.lgs. n. 368 del 1999, di recepimento delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica, avesse introdotto un trattamento economico più elevato che sarebbe dovuto spettare anche a loro, in quanto l'attuazione effettiva di quel sistema sarebbe avvenuta solo con la legge n. 266 del 2005. In via subordinata domandavano il riconoscimento dell'indicizzazione triennale e dell'adeguamento annuale della borsa di studio previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte d'appello aveva però ritenuto che l'adeguata remunerazione fosse già stata recepita con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che il successivo sistema del d.lgs. n. 368 del 1999 fosse una scelta discrezionale del legislatore, non imposta dalle direttive. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto, con due motivi, violazione di norme comunitarie e interne, sostenendo sia il tardivo recepimento delle direttive sia il diritto agli incrementi retributivi periodici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la questione sulla portata delle direttive e sull'adeguatezza della remunerazione dei medici specializzandi risultava già risolta da una giurisprudenza di legittimità consolidata: la direttiva 93/16/CEE non aveva carattere innovativo rispetto alle precedenti direttive e l'Italia aveva adempiuto all'obbligo di predisporre un'adeguata remunerazione già con il d.lgs. n. 257 del 1991. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo, sempre ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché era consolidato l'orientamento secondo cui le borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici 1998-2005 non erano soggette all'adeguamento triennale dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, essendo stata la relativa clausola finanziaria bloccata da successive leggi di contenimento della spesa. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso perché contrastanti con un orientamento di legittimità già consolidato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma richiamata dai ricorrenti come parametro dei motivi, ma non ritenuta idonea a superare il filtro dell'inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo, giudicato comunque inammissibile.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
direttiva 82/76/CEE
Considerata quale prima fonte europea che introduceva il principio dell'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata come direttiva poi confluita nella codificazione operata dalla direttiva 93/16/CEE.
direttiva 75/362/CEE
Richiamata come direttiva poi confluita nella codificazione operata dalla direttiva 93/16/CEE.
direttiva 93/16/CEE
Ritenuta priva di portata innovativa: avrebbe solo codificato in testo unico le precedenti direttive, senza mutare il contenuto dell'obbligo di garantire un'adeguata remunerazione.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ritenuto il provvedimento con cui l'Italia aveva già adempiuto all'obbligo di prevedere una adeguata remunerazione per i medici specializzandi; il meccanismo di adeguamento economico in esso previsto è poi stato bloccato da leggi successive.
art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate a sostegno della domanda.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e il relativo meccanismo retributivo, ma la Corte considera tale disciplina espressione di scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imposta dalle direttive.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Incide sul testo dell'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, differendo l'entrata in vigore del nuovo sistema.
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha reso operativo il nuovo meccanismo retributivo dal 2006-2007; la Corte lo considera non come recepimento tardivo, ma come scelta legislativa interna.
art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate nel secondo motivo.
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate nel secondo motivo.
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamato nel contesto delle norme che hanno inciso sul meccanismo di adeguamento della borsa di studio.
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio, escludendo l'applicazione del meccanismo di adeguamento dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate nel secondo motivo.
art. 36 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Conferma il blocco dell'adeguamento automatico delle borse di studio dei medici specializzandi.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel controricorso per chiedere la condanna per responsabilità aggravata, ma la Corte la esclude.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La direttiva europea che codifica precedenti discipline non ha portata innovativa quando si limita a riunire in un testo unico obblighi già esistenti, sicché il raffronto va compiuto con la prima direttiva che ha introdotto il principio sostanziale rilevante.
- In materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto dell'Unione impone un risultato di adeguatezza, ma non predetermina la misura concreta della remunerazione, che resta rimessa alla discrezionalità legislativa nazionale entro i limiti di ragionevolezza e di contenimento della spesa pubblica.
- La successiva introduzione di un sistema economico più favorevole non prova di per sé che la disciplina precedente fosse inidonea a recepire il diritto eurounitario, se il legislatore ha già adempiuto all'obbligo sostanziale richiesto.
- Quando la giurisprudenza di legittimità su una questione è ormai consolidata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporla in contrasto con tale orientamento può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- L'adeguamento triennale della borsa di studio dei medici specializzandi può essere legittimamente escluso da successive leggi di blocco o di consolidamento della spesa, ove il legislatore intervenga nell'ambito della propria discrezionalità finanziaria.
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