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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13074/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede contribuente)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento che rettificava il valore dichiarato nella vendita, mediante scrittura privata registrata il 26 aprile 1982, di un terreno con sovrastante manufatto. L’Ufficio aveva attribuito al manufatto il valore di lire 10.000.000 e rettificato il valore del terreno in lire 21.000.000. La Commissione tributaria di primo grado aveva parzialmente annullato l’atto, rideterminando il valore del terreno in lire 18.000.000 ed escludendo la valorizzazione del manufatto; la Commissione tributaria di secondo grado aveva confermato tale decisione. La Commissione tributaria centrale, con sentenza n. 400/2013 depositata il 29 gennaio 2013, accolse invece il ricorso dell’Ufficio del Registro, ritenendo non provato che il manufatto fosse stato realizzato dagli acquirenti dopo la vendita e includendone pertanto il valore nella base imponibile. L’erede beneficiario della parte contribuente originaria propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’udienza di discussione, in relazione all’art. 27 del D.P.R. n. 636/1972; 2) violazione del D.L. n. 40/2010, art. 3, comma 2-bis, e del D.L. n. 216/2011, art. 29, comma 16-decies, perché, essendovi stata soccombenza anche parziale dell’amministrazione nei primi due gradi, la controversia avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, con passaggio in giudicato della decisione di primo grado; 3) omessa motivazione sulla determinazione del valore del terreno come inedificabile; 4) illegittimo accoglimento integrale dell’impugnazione dell’Ufficio, che avrebbe dovuto limitarsi alla questione del valore del manufatto e della sua accessione al fondo. In via preliminare la Corte ha verificato la tempestività del ricorso, considerata la morte della parte originaria nel corso del processo tributario e la notifica del dispositivo della decisione impugnata il 12 marzo 2013.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso: nel processo regolato dal D.P.R. n. 636/1972 la morte della parte non produceva interruzione, ma la proroga semestrale dei termini prevista dall’art. 31 doveva essere letta, in conformità al diritto di difesa, in collegamento con la conoscenza legale della decisione suscettibile di impugnazione. Poiché il dispositivo fu notificato il 12 marzo 2013 e la notifica del ricorso per cassazione fu richiesta il 9 aprile 2014, il ricorso è stato considerato tempestivo. La Corte ha accolto il secondo motivo: la controversia rientrava nella definizione automatica prevista per le liti pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, iscritte a ruolo in primo grado da oltre dieci anni alla data rilevante, quando l’amministrazione fosse risultata soccombente, anche parzialmente, nel primo grado e la decisione non fosse stata riformata nei successivi gradi. Poiché la pronuncia di primo grado, parzialmente favorevole al contribuente, era stata confermata in appello, la controversia doveva considerarsi estinta e la decisione di primo grado passata in giudicato. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata; il giudizio è stato dichiarato estinto e le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Nel caso che ne occupa, il dispositivo della sentenza è stato notificato alla parte, odierna ricorrente, alla data del 12 marzo 2013 (D.P.R. n. 636 del 1972, art. 38) e, in relazione a tanto, deve ritenersi tempestivo il ricorso la cui notifica è stata richiesta il 9 aprile 2014.

    La Corte verifica la tempestività dell’impugnazione alla luce del termine lungo, tenendo conto della disciplina speciale applicabile e della conoscenza legale della decisione notificata.

  • D.P.R. n. 636/1972, art. 31, comma 1

    A fronte, allora, di un evento morte che, nella fattispecie, non poteva trovare emersione processuale (in difetto, come si è detto, di una disciplina degli effetti interruttivi dell’evento), la previsione di una proroga dei termini di impugnazione, – volta a preservare la posizione di chi da quell’evento poteva subire un pregiudizio processuale, – non può che essere correlata, – in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione (di natura processuale) che salvaguardi, quindi, il diritto di difesa della parte (art. 24 Cost.), – alla conoscenza legale dell’atto da impugnare.

    Nel processo tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636/1972, la proroga dei termini collegata alla morte della parte va interpretata in modo da tutelare il diritto di difesa e correlata alla conoscenza legale dell’atto processuale impugnabile.

  • D.P.R. n. 636/1972, art. 38, comma 3

    Nel caso che ne occupa, il dispositivo della sentenza è stato notificato alla parte, odierna ricorrente, alla data del 12 marzo 2013 (D.P.R. n. 636 del 1972, art. 38) e, in relazione a tanto, deve ritenersi tempestivo il ricorso la cui notifica è stata richiesta il 9 aprile 2014.

    La notifica del dispositivo costituisce il riferimento di conoscenza legale della decisione rilevante, nel caso concreto, per valutare la tempestività del ricorso.

  • D.L. n. 40/2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito in L. n. 73/2010

    Come, dunque, reso esplicito dai dati normativi sopra riassunti, nella fattispecie la controversia avrebbe dovuto definirsi in via automatica (con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale), avuto riguardo alla sua estinzione in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure che, parzialmente accolto il ricorso del contribuente, – era stata, in tali termini, confermata dalla pronuncia di appello della commissione tributaria di secondo grado.

    La norma prevede la definizione automatica delle controversie tributarie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale che soddisfano i requisiti temporali stabiliti e nelle quali l’amministrazione sia soccombente nei primi due gradi; la definizione comporta l’estinzione della lite e il consolidamento della decisione di primo grado nei casi indicati dalla disciplina interpretativa.

  • D.L. n. 216/2011, art. 29, comma 16-decies, convertito in L. n. 14/2012

    Come, dunque, reso esplicito dai dati normativi sopra riassunti, nella fattispecie la controversia avrebbe dovuto definirsi in via automatica (con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale), avuto riguardo alla sua estinzione in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure che, parzialmente accolto il ricorso del contribuente, – era stata, in tali termini, confermata dalla pronuncia di appello della commissione tributaria di secondo grado.

    La mancata riforma nei gradi successivi della decisione di primo grado, quando l’amministrazione vi sia rimasta soccombente anche solo parzialmente e ricorrano gli altri presupposti della definizione agevolata, determina l’estinzione della controversia e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

  • art. 24 Cost.

    A fronte, allora, di un evento morte che, nella fattispecie, non poteva trovare emersione processuale (in difetto, come si è detto, di una disciplina degli effetti interruttivi dell’evento), la previsione di una proroga dei termini di impugnazione, – volta a preservare la posizione di chi da quell’evento poteva subire un pregiudizio processuale, – non può che essere correlata, – in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione (di natura processuale) che salvaguardi, quindi, il diritto di difesa della parte (art. 24 Cost.), – alla conoscenza legale dell’atto da impugnare.

    La disciplina processuale dei termini va interpretata, quando il testo lo consente, in modo da non esporre la parte a preclusioni prima che abbia conoscenza legale dell’atto da impugnare.

Massime di principio

  • Nel processo tributario soggetto al D.P.R. n. 636/1972, l’evento morte della parte non determina l’interruzione del processo; la proroga dei termini prevista per tale evento va interpretata in modo costituzionalmente orientato, collegandone l’operatività alla conoscenza legale della decisione suscettibile di impugnazione, così da tutelare il diritto di difesa.
  • Per le controversie tributarie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale che ricadono nella disciplina di definizione automatica, la soccombenza anche parziale dell’amministrazione nel primo grado, se la relativa decisione non viene riformata nei gradi successivi, comporta l’estinzione della controversia e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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