Sentenza del 15/06/2018 n. 4118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Indagini bancarie - Conto corrente societario - Movimentazioni - Somme non documentate - Beneficiario - Recupero a tassazione delle somme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Sas ha contestato il recupero a tassazione fondato sulle movimentazioni del conto corrente societario, sostenendo che versamenti e prelievi bancari non potevano essere imputati fiscalmente alla società senza la prova dell'effettivo beneficiario delle somme. Il tema riguardava quindi l'utilizzabilità delle indagini bancarie e l'imputazione alla società dei movimenti non adeguatamente documentati.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento nei confronti della Sas, poiché, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate e non riconducibili con certezza a soggetti diversi dalla società, le somme possono essere recuperate a tassazione. L'assenza dell'individuazione dell'effettivo beneficiario dei versamenti e dei prelievi non esclude l'imputazione fiscale alla società, che deve fornire una prova analitica e documentata della non riferibilità delle operazioni all'attività sociale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Le movimentazioni dei conti bancari possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire ricavi o componenti positivi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione solo indicando in modo specifico il beneficiario delle somme e fornendo adeguata documentazione della loro estraneità all'attività d'impresa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
La disciplina delle indagini finanziarie consente di valorizzare i dati dei conti correnti ai fini degli accertamenti fiscali, secondo una logica analoga a quella prevista per le imposte sui redditi.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire base sufficiente per un accertamento fiscale, anche quando non sia immediatamente identificato il beneficiario effettivo delle somme.
- La società o il contribuente non possono limitarsi ad affermare genericamente che prelievi e versamenti appartengono a soci, amministratori o terzi: devono fornire una ricostruzione analitica, con documenti, causali e riferimenti ai singoli movimenti.
- L'onere di dimostrare l'estraneità delle operazioni all'attività sociale grava sul contribuente quando l'Amministrazione fonda l'accertamento sui dati bancari.
- Per evitare il recupero a tassazione è opportuno conservare giustificativi coerenti per ogni operazione, come fatture, contratti, ricevute, restituzioni di finanziamenti, anticipazioni e documentazione relativa a prelievi effettuati per conto di terzi.
- La mancata individuazione del beneficiario effettivo non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: può invece rafforzare la presunzione che le somme siano riferibili alla società, salvo prova contraria puntuale.
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