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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 4118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Indagini bancarie - Conto corrente societario - Movimentazioni - Somme non documentate - Beneficiario - Recupero a tassazione delle somme.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Sas ha contestato il recupero a tassazione fondato sulle movimentazioni del conto corrente societario, sostenendo che versamenti e prelievi bancari non potevano essere imputati fiscalmente alla società senza la prova dell'effettivo beneficiario delle somme. Il tema riguardava quindi l'utilizzabilità delle indagini bancarie e l'imputazione alla società dei movimenti non adeguatamente documentati.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento nei confronti della Sas, poiché, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate e non riconducibili con certezza a soggetti diversi dalla società, le somme possono essere recuperate a tassazione. L'assenza dell'individuazione dell'effettivo beneficiario dei versamenti e dei prelievi non esclude l'imputazione fiscale alla società, che deve fornire una prova analitica e documentata della non riferibilità delle operazioni all'attività sociale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Le movimentazioni dei conti bancari possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire ricavi o componenti positivi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione solo indicando in modo specifico il beneficiario delle somme e fornendo adeguata documentazione della loro estraneità all'attività d'impresa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    La disciplina delle indagini finanziarie consente di valorizzare i dati dei conti correnti ai fini degli accertamenti fiscali, secondo una logica analoga a quella prevista per le imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire base sufficiente per un accertamento fiscale, anche quando non sia immediatamente identificato il beneficiario effettivo delle somme.
  • La società o il contribuente non possono limitarsi ad affermare genericamente che prelievi e versamenti appartengono a soci, amministratori o terzi: devono fornire una ricostruzione analitica, con documenti, causali e riferimenti ai singoli movimenti.
  • L'onere di dimostrare l'estraneità delle operazioni all'attività sociale grava sul contribuente quando l'Amministrazione fonda l'accertamento sui dati bancari.
  • Per evitare il recupero a tassazione è opportuno conservare giustificativi coerenti per ogni operazione, come fatture, contratti, ricevute, restituzioni di finanziamenti, anticipazioni e documentazione relativa a prelievi effettuati per conto di terzi.
  • La mancata individuazione del beneficiario effettivo non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: può invece rafforzare la presunzione che le somme siano riferibili alla società, salvo prova contraria puntuale.

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