Sentenza n. 4547/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.959/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 959/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero a riconoscere per l'anno scolastico 2023/2024 euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 959/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Il titolo riconosceva, per l'anno scolastico 2023/2024, il diritto alla somma complessiva di euro 500 da attribuire mediante la carta elettronica del docente. Ha chiesto di ordinare l'adempimento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare il Ministero alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali versamenti già effettuati, gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione dell'ottemperanza. I conteggi del creditore per capitale residuo e interessi non vincolano l'Amministrazione: questa deve determinarne l'esatta misura e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili. Il TAR ha rilevato che era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà adempiere entro i successivi sessanta giorni e determinare definitivamente il dovuto. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 800 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa di pagamento, quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentato e non adeguatamente contestato.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza consente di soddisfare il credito riconosciuto dal titolo, ma non ne modifica costitutivamente la consistenza. L'amministrazione o il commissario devono verificare il capitale residuo e gli interessi, inclusi misura e decorrenza, sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore non sono vincolanti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire le condanne al pagamento; decorso tale intervallo può essere avviata l'azione di recupero coattivo.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento
In accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice dichiara l'inottemperanza e assegna all'amministrazione un termine per adempiere; può inoltre predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il TAR ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario facendo applicazione delle disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La condanna alle spese comprende il contributo unificato secondo la disciplina applicabile al giudizio, qui posto a carico dell'amministrazione soltanto se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non costituisce nuovamente il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma ne consente il soddisfacimento. L'importo effettivamente dovuto va determinato in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore, inclusi quelli relativi agli interessi, non sono vincolanti quanto a capitale residuo, misura e decorrenza.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo.
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