Sentenza n. 13797/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusioni dalla procedura concorsuale per inidoneità fisica, psichica e attitudinale, da ultimo disposte con decreto del 23 dicembre 2024, nonché i relativi verbali e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per 250 posti di Vigile del fuoco, ha impugnato l'originaria esclusione del 4 aprile 2023, fondata sull'asserito superamento del parametro della massa grassa e sulla presenza di una protesi valvolare aortica meccanica con terapia anticoagulante. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166 e del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, nonché eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà. Con i primi motivi aggiunti ha contestato una nota ministeriale ritenuta espressiva di una motivazione postuma, relativa al rischio di sanguinamento in caso di trauma. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato una nuova esclusione del 23 dicembre 2024, fondata su tre autonome ragioni: incapacità di relazione e di adattamento al lavoro organizzato; presenza di valvola meccanica aortica con terapia anticoagulante; alterazione della massa grassa, indicata nel 31,7%. Ha dedotto, tra l'altro, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'ordinanza cautelare, violazione dell'art. 24 Cost. e illegittimità della verifica dei requisiti in corso di procedura. Con i terzi motivi aggiunti ha impugnato la relazione ministeriale redatta in esecuzione di un'ordinanza istruttoria, reiterando le censure sulla massa grassa, sulla condizione cardiologica, sull'inidoneità psico-comportamentale e sulla violazione dei principi del giusto processo e del buon andamento. Il TAR ha disposto due verificazioni. La prima aveva accertato una massa grassa compatibile con i parametri concorsuali; la seconda, riguardante la condizione cardiologica, ha concluso che la protesi valvolare aortica meccanica e la necessaria terapia permanente con warfarin comportano un rischio emorragico post-traumatico incompatibile con le mansioni operative del Vigile del fuoco.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente i secondi e i terzi motivi aggiunti, ritenendo che l'eventuale accoglimento delle censure relative all'esclusione originaria non avrebbe prodotto utilità, essendo intervenuta una nuova esclusione. Ha qualificato l'ultimo provvedimento come plurimotivato e ha ritenuto sufficiente, ai fini della sua legittimità, una sola motivazione autonoma idonea a sostenerlo. In particolare, sulla causa relativa alla protesi valvolare e alla terapia anticoagulante, il Collegio ha recepito gli esiti della verificazione, secondo cui la patologia non è completamente emendata, la protesi costituisce un esito anatomo-funzionale permanente e la terapia con warfarin comporta un rischio emorragico reale, particolarmente significativo in caso di trauma. Poiché l'esposizione a traumi è intrinseca e non eliminabile nelle mansioni operative dei Vigili del fuoco, tale condizione è stata ritenuta incompatibile con il ruolo. Sono state quindi respinte le censure di difetto di istruttoria, motivazione e erronea applicazione della disciplina sui requisiti. Il TAR ha escluso che l'ordinanza cautelare avesse formato un giudicato vincolante: le ordinanze cautelari non hanno contenuto definitivamente decisorio, non rimuovono l'atto impugnato e possono essere superate dalla decisione di merito sulla base di un più approfondito accertamento istruttorio. È stata inoltre ritenuta legittima la previsione del bando che consente di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti psico-fisici, in quanto proporzionata all'esigenza di reclutare soggetti idonei alle delicate funzioni operative. L'infondatezza delle censure contro una delle autonome cause di esclusione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti. Il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati respinti; il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese delle verificazioni sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
art. 1, comma 1, lett. b); art. 1, comma 3, lett. c); art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12
La disciplina dei requisiti fisici, psichici e attitudinali per l'accesso ai ruoli dei Vigili del fuoco consente di ritenere ostativa una condizione cardiologica permanente, accompagnata da terapia anticoagulante, quando il relativo rischio emorragico sia incompatibile con le mansioni operative.
d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
La disciplina dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale costituisce parametro per la verifica dell'idoneità dei candidati al ruolo dei Vigili del fuoco.
art. 3, comma 2, del bando di concorso
La verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici può essere disposta in ogni momento
La verifica successiva dei requisiti è legittima e proporzionata all'interesse pubblico al reclutamento di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni operative.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre la verificazione tecnica per accertare, in contraddittorio, fatti e valutazioni specialistiche rilevanti per la decisione.
art. 112 c.p.a.
La dedotta violazione dell'ordinanza cautelare è stata esclusa perché l'ordinanza cautelare non forma un giudicato sostanziale vincolante sul merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato aveva disposto la sollecita definizione del giudizio di merito in sede di appello cautelare.
Massime di principio
- In un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sostenere il dispositivo; le censure contro le altre motivazioni diventano prive di interesse, salvo che il loro esame possa produrre un'utilità concreta.
- La presenza di una protesi valvolare aortica meccanica, con necessità permanente di terapia anticoagulante orale e conseguente rischio emorragico post-traumatico, può integrare una causa di inidoneità alle mansioni operative dei Vigili del fuoco quando il rischio sia incompatibile con l'esposizione intrinseca a traumi propria di tali funzioni.
- Le ordinanze cautelari non formano un giudicato sostanziale sul merito: hanno efficacia interinale, non rimuovono definitivamente l'atto impugnato e possono essere superate dalla sentenza definitiva sulla base di un più approfondito accertamento istruttorio.
- È legittima la previsione di un bando concorsuale che consenta di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti psico-fisici, quando tale potere sia proporzionato all'esigenza di assicurare che il candidato possieda i requisiti necessari per funzioni operative delicate.
- La verificazione può essere utilizzata per accertare, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili e in contraddittorio tra le parti, la compatibilità tra una condizione sanitaria e le specifiche mansioni pubbliche da svolgere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →