Sentenza del 10/04/2015 n. 390 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - contraddittorio - verifiche a tavolino - applicabilità - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - art. 24, L. n. 4/1929
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un accertamento preceduto da una verifica interna o "a tavolino", senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 e senza un'adeguata valutazione delle osservazioni, integrazioni ed eccezioni presentate dal contribuente. La questione comprende anche l'applicabilità dell'art. 24 della Legge n. 4/1929, relativo alla redazione del processo verbale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. Il termine di sessanta giorni è stato ritenuto applicabile anche alle verifiche interne o a tavolino, oltre che a quelle esterne. La sua violazione, così come la violazione dell'obbligo di redazione del processo verbale previsto dall'art. 24 della Legge n. 4/1929, determina la nullità dell'atto di accertamento. Inoltre, l'omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni del contribuente rende l'atto illegittimo per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine, posto a garanzia del contraddittorio e della difesa del contribuente, si applica non soltanto alle verifiche esterne, ma anche alle verifiche interne o a tavolino. La sua violazione comporta la nullità dell'atto di accertamento.
Art. 24, Legge n. 4/1929
La disposizione costituisce la fonte normativa dell'obbligo di redazione del processo verbale nell'ambito delle verifiche fiscali. La sua violazione incide sulla validità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Le garanzie del contraddittorio previste dallo Statuto del contribuente possono trovare applicazione anche nei controlli svolti esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione, quando l'attività istruttoria incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
- Prima di emettere l'accertamento, l'Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio previsto dalla legge e consentire al contribuente di presentare osservazioni e controdeduzioni.
- Le osservazioni del contribuente non possono essere ignorate: l'atto deve dimostrare una valutazione effettiva e adeguatamente motivata delle argomentazioni presentate.
- L'omesso rispetto delle garanzie procedimentali può determinare la nullità o l'illegittimità dell'accertamento, anche quando la legge non preveda espressamente una conseguenza specifica per ogni singola violazione.
- In una situazione analoga, occorre verificare la tipologia del controllo, l'esistenza e la regolarità del processo verbale, il rispetto del termine di sessanta giorni e il contenuto della motivazione dell'atto rispetto alle osservazioni del contribuente.
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