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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41598/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Giuseppe Ferrara con riferimento a due condanne, per la presunta commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, di un ulteriore delitto (art. 416-bis c.p.) per il quale Ferrara è stato successivamente condannato. Il ricorrente, tramite difensore, contestava la delimitazione temporale della partecipazione associativa riconosciuta nella sentenza di condanna del 4 luglio 2014, rilevando che molti fatti erano anteriori agli anni 2000, che Ferrara era stato a lungo detenuto e che la revoca di una misura di prevenzione dimostrava la cessazione della pericolosità e dei contatti con il clan (decreto Corte d'appello Napoli 28/04/2015). Chiedeva dunque l'annullamento dell'ordinanza di revoca dell'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in sede esecutiva, non sia consentito modificare il tempus commissi delicti quando questo sia stato già individuato in modo preciso e delimitato in una sentenza di cognizione divenuta irrevocabile. Nel caso di Ferrara la delimitazione temporale dell'associazione era stata già decisa nel giudizio di merito e più volte confermata in successivi provvedimenti (compresi precedenti rigetti in sede di merito e di cassazione). Pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva rideterminare la data del reato sulla base di valutazioni di prova diverse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma penale del reato contestato (associazione di tipo mafioso); la condanna per tale reato è stata utilizzata per valutare la sussistenza del presupposto per la revoca del beneficio dell'indulto

  • legge n. 241 del 2006

    L'entrata in vigore di questa legge è il riferimento temporale per il calcolo del quinquennio rilevante ai fini della revoca del beneficio dell'indulto (commissione di un delitto nel quinquennio dall'entrata in vigore)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021 (Piacenti) - Rv. 281443

    Giurisprudenza della Cassazione che afferma il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può modificare la data del fatto quando questa sia stata fissata in modo preciso dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile

  • Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016 (Spada) - Rv. 266283

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale del medesimo principio di inderogabilità della data del reato già accertata in sede di cognizione

  • Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014 (Raia) - Rv. 261087

    Indica l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e gli atti se l'epoca del fatto non è precisata nel capo di imputazione, per ricavarne gli elementi utili alla decisione

  • Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone) - Rv. 273650

    Richiama il principio di preclusione: questioni già decise in sede di merito non possono essere riconsiderate in sede di cassazione per motivi che implicano riesame del fatto

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare il 'tempus commissi delicti' quando tale momento è stato individuato in modo preciso e delimitato da una sentenza di merito divenuta irrevocabile.
  • Solo se l'epoca del fatto non è indicata in modo preciso nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può esaminare sentenza e atti per desumere la data rilevante ai fini della decisione.
  • Questioni temporali e di accertamento della condotta già decise nel giudizio di merito sono precluse in sede esecutiva e in sede di cassazione se costituiscono un riesame dei fatti; ciò comporta l'inammissibilità dei ricorsi che puntano a rimettere in discussione tali accertamenti.
  • La revoca del beneficio dell'indulto può essere disposta se risulta la commissione, nel periodo di riferimento stabilito dalla norma che disciplina l'indulto, di un reato per il quale il beneficiario abbia subito condanna; il pubblico ministero ha l'onere di chiedere la revoca e motivarla, ma non può ottenere che l'esecuzione ridetermini il periodo già stabilito in via giudiziale definitiva.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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