Sentenza n. 3545/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 201/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Giudice dott. Lualdi, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1128/2023, pubblicata in data 21/03/2024, notificata in data 25/11/2025, passata in giudicato, avente il seguente dispositivo “- dichiara il diritto della ricorrente […] all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno; […] - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della ricorrente […] la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 201/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 novembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi 2.500 euro. Nonostante la notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in giudizio per l'ottemperanza ai giudicati e agli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione forzata e, nel caso esaminato, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e avente efficacia esecutiva, non sia stata eseguita dall'Amministrazione obbligata.
- Per l'esecuzione di un titolo giudiziario che comporta il pagamento di somme di denaro da parte di un'Amministrazione statale, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, può promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Il commissario ad acta, incaricato dell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme da parte di un'Amministrazione, può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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