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Sentenza

Sentenza n. 1489/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2334/2025, depositata e resa pubblica il 26.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18322/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di euro 1.500,00. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione il 18 giugno 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando la Carta elettronica per le annualità indicate, oltre agli interessi dovuti in base al titolo. È stata accolta la richiesta di astreinte: poiché l'obbligo di emissione dei buoni elettronici ha un valore economico determinato ed è assimilabile, quanto agli effetti della penalità, a una condanna pecuniaria, la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. È stato inoltre nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall'istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'Amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l'applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, diretta a stimolare l'adempimento dell'obbligo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso concorre a integrare i presupposti dell'ottemperanza nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo da essa derivante, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In assenza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione piena e integrale della decisione entro un termine specifico.
  • La penalità di mora può essere applicata anche quando l'obbligo giudiziale consiste nell'emissione o assegnazione di buoni elettronici: se il valore economico della prestazione è precisamente determinato, l'obbligazione di facere può essere assimilata a una condanna pecuniaria ai fini della quantificazione dell'astreinte.
  • La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore del beneficio dovuto, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e con un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, per l'eventualità dell'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, quale ausiliario del giudice incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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