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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/175

Regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'esperetina diidrocalcone nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

Normativa europea32026R0175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti per includervi l’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137). L’inclusione avviene a seguito della procedura uniforme di autorizzazione e del parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto sicuro l’uso alle condizioni proposte. Il nuovo ingrediente è autorizzato solo per determinate categorie di alimenti e con un limite massimo di 10 mg/kg per ciascuna categoria indicata.

Inserimento dell’esperetina diidrocalcone nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti, con relative condizioni d’uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o impiegano aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nell’Unione europea, nonché alle autorità competenti degli Stati membri. Incide sull’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, in relazione all’uso dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) in specifiche categorie alimentari e alle condizioni quantitative indicate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non introduce esclusioni generali, ma limita l’uso alle categorie e ai massimi previsti.

Inserimento dell’esperetina diidrocalcone nell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati all’uso negli e sugli alimenti. La modifica recepisce l’esito positivo della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto del parere dell’EFSA, che ha valutato l’uso dell’esperetina diidrocalcone come sicuro alle condizioni proposte.

Contesto normativo e procedimento di autorizzazione

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda di uno Stato membro o di una persona interessata, ai sensi della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Nel caso in esame, il 7 novembre 2022 è stata presentata domanda per autorizzare l’uso dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) in vari alimenti appartenenti a diverse categorie dell’elenco unionale. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ed è stata resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Valutazione EFSA e motivi dell’autorizzazione

Nel parere adottato il 23 ottobre 2024, l’EFSA ha concluso che l’uso dell’esperetina diidrocalcone come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni e ai livelli d’uso proposti. L’Autorità ha inoltre ritenuto non problematico, sotto il profilo della sicurezza, anche il profilo di esposizione cumulativa con quattro sostanze strutturalmente affini, identificate con i numeri FL 16.061, 16.109, 16.110 e 16.112.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare l’impiego della sostanza, rilevando anche che l’uso non è idoneo a indurre in errore il consumatore.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L’allegato al regolamento inserisce, nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, la nuova voce relativa a:

  • n. FL 16.137: esperetina diidrocalcone
  • numero CAS: 35400–60-3
  • numero 2262

La sostanza è autorizzata con un limite massimo di non oltre 10 mg/kg per le seguenti categorie alimentari:

  • categoria 1.4
  • categoria 3
  • categoria 4.2
  • categoria 5.2
  • categoria 5.3
  • categoria 6.3
  • categoria 7.1
  • categoria 7.2, solo cracker salati
  • categoria 12.2
  • categoria 12.6
  • categoria 14.1
  • categoria 14.2.1
  • categoria 15.1
  • categoria 16, solo a base di prodotti lattieri e analoghi e di ortofrutticoli

La voce riporta anche il riferimento EFSA.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento, con l’inserimento dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.

Base procedurale e valutazione di sicurezza

L’aggiornamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008. La domanda di autorizzazione è stata presentata il 7 novembre 2022 e l’EFSA, nel parere del 23 ottobre 2024, ha concluso che l’uso proposto non desta preoccupazioni in materia di sicurezza, neppure in caso di esposizione cumulativa con quattro sostanze strutturalmente affini.

Condizioni d’uso autorizzate

Nell’allegato è inserita la voce relativa a esperetina diidrocalcone, n. FL 16.137, con numero CAS 35400–60-3 e numero 2262, con limiti massimi di 10 mg/kg per le categorie 1.4, 3, 4.2, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2 solo per cracker salati, 12.2, 12.6, 14.1, 14.2.1, 15.1 e 16 solo per prodotti lattieri e analoghi e per ortofrutticoli.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentariregolamentazione alimentareautorizzazioni ue

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