Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/172

Regolamento (UE) 2026/172 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e che rettifica alcuni numeri CAS

Normativa europea32026R0172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate inserendo un nuovo composto, l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136), sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Contestualmente, corregge alcuni numeri CAS riportati erroneamente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quattro sostanze già elencate. Le modifiche incidono sulle condizioni d’uso per diverse categorie alimentari e rendono l’aggiornamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’elenco UE delle sostanze aromatizzanti autorizzate per includere un nuovo aroma e correggere alcuni numeri CAS errati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze aromatizzanti destinate a essere utilizzate negli e sugli alimenti nell’Unione europea, incidendo sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Riguarda gli operatori che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136) e, per effetto della rettifica, le sostanze aromatizzanti n. FL 08.017, 08.127, 16.041 e 16.132. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, che contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti. L’aggiornamento si fonda sulla procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza della sostanza proposta.

Contesto e iter procedurale

La Commissione richiama che l’elenco UE può essere aggiornato su propria iniziativa o a seguito di domanda di uno Stato membro o di una persona interessata. In questo caso, il 16 marzo 2020 è stata presentata una domanda per autorizzare l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico come sostanza aromatizzante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata trasmessa all’EFSA e resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Valutazione di sicurezza e autorizzazione

Nel parere del 16 dicembre 2024, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’impiego della sostanza n. FL 16.136 non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. La Commissione rileva inoltre che l’uso non è suscettibile di indurre in errore il consumatore; per tali ragioni dispone l’inclusione della sostanza nell’elenco autorizzato.

Condizioni di impiego della nuova sostanza

L’allegato I del regolamento modifica la tabella delle sostanze aromatizzanti inserendo la nuova voce n. FL 16.136, con numero CAS 1160112-20-8 e riferimento EFSA. L’autorizzazione è accompagnata da limiti massimi di utilizzo per specifiche categorie alimentari:

  • categoria 1.7: non oltre 6 mg/kg;
  • categoria 1.8, solo prodotti analoghi ai formaggi: non oltre 6 mg/kg;
  • categoria 2.1: non oltre 8 mg/kg;
  • categoria 4.2, solo ortaggi: non oltre 8 mg/kg;
  • categoria 8.2: non oltre 8 mg/kg;
  • categoria 8.3: non oltre 8 mg/kg;
  • categoria 9.2: non oltre 8 mg/kg;
  • categoria 10.2: non oltre 10 mg/kg;
  • categoria 12.2: non oltre 20 mg/kg;
  • categoria 12.5: non oltre 10 mg/kg;
  • categoria 12.6: non oltre 10 mg/kg;
  • categoria 14.1: non oltre 1,7 mg/kg;
  • categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg.

Rettifica di errori materiali nei numeri CAS

Oltre all’inserimento del nuovo aroma, il regolamento rettifica quattro numeri CAS riportati in modo errato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le correzioni riguardano le sostanze aromatizzanti n. FL 08.017, 08.127, 16.041 e 16.132, i cui numeri CAS vengono sostituiti rispettivamente con 97-67-6, 13794-15-5, 150436-68-3 e 67604-48-2.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Inclusione di una nuova sostanza aromatizzante

Inserisce nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1334/2008 la sostanza n. FL 16.136, etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico, con numero CAS 1160112-20-8 e riferimento EFSA, autorizzandone l’uso secondo specifiche condizioni e limiti per categoria alimentare.

Condizioni d’uso per la sostanza n. FL 16.136

Stabilisce limiti massimi di impiego per diverse categorie alimentari: categoria 1.7 non oltre 6 mg/kg; categoria 1.8 (solo prodotti analoghi ai formaggi) non oltre 6 mg/kg; categoria 2.1 non oltre 8 mg/kg; categoria 4.2 (solo ortaggi) non oltre 8 mg/kg; categorie 8.2, 8.3 e 9.2 non oltre 8 mg/kg; categoria 10.2 non oltre 10 mg/kg; categorie 12.2, 12.5 e 12.6 non oltre 20, 10 e 10 mg/kg; categoria 14.1 non oltre 1,7 mg/kg; categoria 15.1 non oltre 20 mg/kg.

Rettifica di numeri CAS errati

Corregge i numeri CAS riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per le sostanze aromatizzanti n. FL 08.017, 08.127, 16.041 e 16.132, sostituendoli rispettivamente con 97-67-6, 13794-15-5, 150436-68-3 e 67604-48-2.

Base procedurale e motivazione scientifica

La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008, a seguito di domanda presentata il 16 marzo 2020 e del parere EFSA del 16 dicembre 2024, che ha concluso per l’assenza di preoccupazioni di sicurezza alle condizioni d’uso proposte e per il fatto che l’uso non induce in errore il consumatore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearomi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione degli alimentimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.