Regolamento (UE) 2026/164
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 della Commissione, del 26 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di una soluzione acquosa di cloruro di colina e di un preparato di cloruro di colina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di due additivi a base di cloruro di colina per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Aggiorna la classificazione e soprattutto la descrizione dei prodotti autorizzati, distinguendo tra soluzione acquosa e preparato solido mediante distinti numeri di identificazione. Introduce inoltre avvertenze ed obblighi di protezione per gli utilizzatori, limiti informativi per pollame e suini e un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte. Con effetto conseguente, abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013.
Rinnovo dell’autorizzazione di due forme di cloruro di colina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento delle condizioni d’uso e abrogazione della precedente autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai produttori e utilizzatori di additivi per mangimi, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio contenenti cloruro di colina, per tutte le specie animali. Riguarda sia la soluzione acquosa di cloruro di colina sia un preparato solido di cloruro di colina, autorizzati come additivi nutrizionali nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Prevede misure transitorie per prodotti immessi sul mercato prima di specifiche date del 2026 e del 2027/2028. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell’autorizzazione del cloruro di colina come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di due forme di cloruro di colina destinate a tutte le specie animali: una soluzione acquosa e un preparato solido. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto del parere EFSA del 29 gennaio 2025, che ha confermato la sicurezza dell’uso per animali, consumatori e ambiente.
Presupposti del rinnovo e valutazione scientifica
La Commissione richiama che l’autorizzazione originaria era stata concessa per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA ha ritenuto che non fosse necessario rivalutare l’efficacia, non essendo proposta alcuna modifica delle condizioni originarie idonea a incidere su tale profilo, e non ha richiesto prescrizioni specifiche di monitoraggio post-marketing.
Classificazione e identificazione dei prodotti autorizzati
Il regolamento precisa che gli additivi rientrano nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". Rispetto alla disciplina previgente, viene corretta e specificata la composizione dei preparati, distinguendo con due numeri di identificazione: 3a890i per la soluzione acquosa e 3a890ii per il preparato solido. Questa distinzione serve anche a superare l’imprecisione della precedente autorizzazione, nella quale la composizione dei preparati non era stata descritta in modo sufficientemente puntuale.
Condizioni di impiego e obblighi informativi
L’allegato consente l’impiego dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio, ma vieta espressamente l’uso simultaneo di cloruro di colina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso di additivo e premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Per i mangimi destinati a pollame e suini devono comparire avvertenze specifiche, tra cui la raccomandazione di non superare il livello supplementare di 1 000 mg di cloruro di colina per kg di mangime completo e il divieto di uso simultaneo con acqua di abbeveraggio addizionata con cloruro di colina.
Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione
I considerando e l’allegato valorizzano i profili di rischio per gli utilizzatori. La Commissione richiama la necessità di misure di protezione idonee a evitare effetti nocivi sulla salute dei lavoratori, precisando che tali misure non pregiudicano le altre prescrizioni di sicurezza sul lavoro previste dal diritto dell’Unione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora tali misure non bastino a eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele vanno utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodo di analisi e requisiti tecnici
Per la determinazione del cloruro di colina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio è previsto il metodo della cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD). L’allegato richiama inoltre i dati di composizione e purezza: cloruro di colina con formula C5H14Cl·NO, numero CAS 67-48-1, forma solida prodotta mediante sintesi chimica, purezza minima del 99 % base anidra e impurità 2-cloroetanolo non superiore a 30 mg/kg.
Misure transitorie e decorrenze
Poiché i numeri di identificazione degli additivi sono stati modificati, il regolamento introduce un regime transitorio. I preparati di cloruro di colina e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 16 agosto 2026 secondo le norme previgenti possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia temporale è il 16 febbraio 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 16 febbraio 2028.
Durata dell’autorizzazione e applicazione
La nuova autorizzazione ha durata fino al 16 febbraio 2036 per entrambe le forme di additivo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’adozione è avvenuta in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
Ai sensi dell’articolo 1, l’autorizzazione della soluzione acquosa e del preparato di cloruro di colina indicati nell’allegato è rinnovata come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", alle condizioni fissate nell’allegato.
Abrogazione della precedente autorizzazione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013, che costituiva la base della precedente autorizzazione del cloruro di colina come additivo per mangimi.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei preparati di cloruro di colina e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 16 agosto 2026 secondo le norme previgenti. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine per la produzione ed etichettatura conforme alle vecchie norme è il 16 febbraio 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare è il 16 febbraio 2028.
Condizioni d’uso e avvertenze in etichetta
L’allegato stabilisce che l’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio; nelle istruzioni d’uso devono figurare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. È vietato l’uso simultaneo di cloruro di colina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Per i mangimi destinati a pollame e suini devono essere riportate specifiche diciture cautelative, tra cui il limite raccomandato di 1 000 mg di cloruro di colina/kg di mangime completo.
Tutela della salute degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. I considerando richiamano anche il potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio della sostanza.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
Sono previsti due numeri di identificazione distinti: 3a890i per il cloruro di colina in soluzione acquosa con tenore minimo del 74 % e 3a890ii per il preparato solido con tenore minimo del 50 %. Per entrambi la sostanza attiva è cloruro di colina (CAS 67-48-1), con purezza minima del 99 % base anidra e tenore massimo di 2-cloroetanolo pari a 30 mg/kg. Il metodo di analisi previsto è la cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) per additivo, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 16 febbraio 2036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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