Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/171

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/171 della Commissione, del 26 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56

Normativa europea32026R0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi, limitatamente alle specie animali terrestri, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere EFSA del 17 settembre 2024. Contestualmente abroga la precedente autorizzazione generale del 2013 e modifica il regolamento del 2017 per mantenere l’autorizzazione residua per le specie acquatiche nell’ambito degli aromatizzanti. Sono previste prescrizioni tecniche su dosi massime, etichettatura, metodi di analisi, protezione degli utilizzatori e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi per specie terrestri, con abrogazione della precedente autorizzazione e modifica della disciplina per le specie acquatiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, agli utilizzatori e agli Stati membri in relazione all’acido fumarico impiegato come additivo per mangimi. Riguarda in particolare le specie animali terrestri: pollame, suini non nutriti con sostituti del latte, giovani mammiferi nutriti con sostituti del latte e tutte le altre specie animali terrestri; per il gruppo funzionale aromatizzanti, l’autorizzazione è mantenuta per tutte le specie animali diverse dalle specie acquatiche, mentre queste ultime sono escluse dal rinnovo. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2026 e del 2027/2028.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati a specie animali terrestri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/171 della Commissione rinnova l’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il rinnovo si fonda sul parere EFSA del 17 settembre 2024, che conferma la sicurezza dell’additivo per animali terrestri, consumatori e ambiente alle condizioni autorizzate, pur rilevando rischi per gli utilizzatori e l’insufficienza dei dati per gli animali acquatici.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il provvedimento si inserisce nel sistema di autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare agli articoli 7, 9 e 14. L’acido fumarico era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 come conservante e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 come aromatizzante. La Commissione prende atto che il laboratorio di riferimento ha ritenuto validi i metodi di analisi già valutati in precedenza e che il richiedente ha successivamente ritirato le domande relative agli animali acquatici e al nuovo uso come regolatore dell’acidità.

Ambito materiale dell’autorizzazione rinnovata

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione per l’acido fumarico nelle categorie:

  • additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti;
  • additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti.

L’allegato specifica le condizioni per due voci distinte:

  • 1a297: conservanti;
  • 2b08025: aromatizzanti.

Per entrambe le voci la sostanza attiva è acido fumarico in forma solida, con purezza almeno pari al 99,5%, prodotto mediante sintesi chimica. L’autorizzazione è fissata fino al 16 febbraio 2036.

Specie interessate e limiti d’impiego

Per la voce 1a297, l’autorizzazione riguarda:

  • pollame;
  • suini non nutriti con sostituti del latte;
  • giovani mammiferi nutriti con sostituti del latte;
  • tutte le altre specie animali terrestri.

Sono previsti tenori massimi di:

  • 20 000 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per il pollame e per i suini non nutriti con sostituti del latte;
  • 10 000 mg/kg di sostituto del latte per i giovani mammiferi nutriti con sostituti del latte, espresso come mg di acido fumarico per kg di sostituto del latte con sostanza secca al 94,5%.

Per la voce 2b08025, l’autorizzazione riguarda tutte le specie animali diverse dalle specie acquatiche. L’allegato prevede inoltre che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Requisiti di etichettatura, impiego combinato e misure di sicurezza

Il regolamento impone specifiche condizioni informative e di sicurezza:

  • le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • è consentito l’uso simultaneo di acido fumarico con altre fonti della stessa sostanza solo se la quantità totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti resta inferiore al tenore derivante dall’uso dell’additivo al massimo o al livello raccomandato;
  • per i mangimi destinati ad animali da produzione alimentare deve comparire l’avvertenza secondo cui l’uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato se uno o più sono usati in quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

Per l’etichettatura delle premiscele, qualora il livello d’uso comporti il superamento del tenore indicato in etichetta, devono essere riportati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Inoltre, gli operatori devono adottare misure organizzative e procedure operative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Abrogazione e modifica degli atti precedenti

L’articolo 2 abroga integralmente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013. L’articolo 3 modifica invece il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 sostituendo, per la voce 2b08025, la formulazione "Tutte le specie animali" con "Specie animali acquatiche", così da mantenere l’autorizzazione solo per tali specie in relazione alla precedente disciplina.

Regime transitorio

L’articolo 4 introduce un regime transitorio per consentire la commercializzazione e l’uso delle scorte esistenti, a condizione che i prodotti siano stati fabbricati ed etichettati in conformità alla normativa previgente entro le seguenti date:

  • 16 agosto 2026 per additivo e premiscele destinati a specie terrestri;
  • 16 febbraio 2027 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali terrestri da produzione alimentare;
  • 16 febbraio 2028 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali terrestri non da produzione alimentare.

In tutti i casi, l’immissione sul mercato e l’utilizzo sono consentiti fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per specie terrestri

L’autorizzazione dell’acido fumarico è rinnovata per la categoria "additivi tecnologici", gruppo funzionale "conservanti", e per la categoria "additivi organolettici", gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni dell’allegato. Il rinnovo riguarda l’uso come additivo per mangimi destinati ad animali terrestri, sulla base della valutazione di sicurezza positiva della Commissione e del parere EFSA.

Abrogazione della precedente autorizzazione del 2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 è abrogato in conseguenza del rinnovo dell’autorizzazione per gli animali terrestri.

Modifica del regolamento (UE) 2017/56

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/56, voce 2b08025, quinta colonna, l’indicazione "Tutte le specie animali" è sostituita da "Specie animali acquatiche", così da circoscrivere l’autorizzazione residua alle specie acquatiche.

Misure transitorie per scorte esistenti

L’additivo e le premiscele per specie terrestri prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2026, secondo la normativa previgente, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali terrestri da produzione alimentare, il termine di produzione/etichettatura è il 16 febbraio 2027; per quelli destinati ad animali terrestri non da produzione alimentare, il termine è il 16 febbraio 2028.

Condizioni tecniche di impiego per i conservanti

Per la voce 1a297, l’acido fumarico è autorizzato in forma solida, con purezza ≥ 99,5%, prodotto per sintesi chimica. Il metodo di analisi per la determinazione dell’acido fumarico totale è l’IC-CD secondo EN 17294. Sono previsti tenori massimi di 20 000 mg/kg per il pollame e per i suini non nutriti con sostituti del latte, 10 000 mg/kg per i giovani mammiferi nutriti con sostituti del latte e applicazione alle altre specie animali terrestri secondo le condizioni dell’allegato. La scadenza dell’autorizzazione è fissata al 16 febbraio 2036.

Condizioni tecniche di impiego per gli aromatizzanti

Per la voce 2b08025, l’acido fumarico è autorizzato in forma solida, con purezza ≥ 99,5%, prodotto per sintesi chimica, con identificazione mediante GC-MS-RTL. L’uso riguarda tutte le specie animali diverse da quelle acquatiche. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e la scadenza dell’autorizzazione è fissata al 16 febbraio 2036.

Prescrizioni di etichettatura e avvertenze

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per i mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, deve essere riportata l’avvertenza sull’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali quando uno o più siano usati in quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato. Per le premiscele, deve essere indicato il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva se il livello d’uso sull’etichetta determina il superamento del tenore massimo indicato.

Limiti sull’uso combinato con altre fonti di acido fumarico

L’uso simultaneo di acido fumarico con altre fonti della stessa sostanza è consentito solo se la quantità presente nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti è inferiore a quella risultante dall’uso dell’additivo al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Protezione della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Il regolamento richiama le conclusioni EFSA secondo cui l’acido fumarico è irritante e sensibilizzante per pelle, occhi e vie respiratorie.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni di additivietichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.