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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/169

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata

Normativa europea32026R0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riclassifica l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) da categoria C+D+E a sola categoria D+E nell’ambito del sistema di classificazione del regolamento (UE) 2016/429. La modifica deriva dall’evoluzione del profilo epidemiologico della malattia, dalla maggiore diffusione dei vettori e dalla limitata attuabilità/efficacia delle misure previste per la categoria C. L’obiettivo è semplificare il quadro giuridico e concentrare la gestione del rischio sulle misure applicabili ai movimenti tra Stati membri di animali e materiale germinale. L’applicazione è differita al 15 luglio 2026 per coordinarsi con gli adeguamenti necessari in altri atti dell’acquis in materia di sanità animale.

Modifica la classificazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, riclassificandola come malattia di categoria D+E.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e, indirettamente, agli operatori coinvolti nella prevenzione e nel controllo della febbre catarrale degli ovini (BTV) e nei movimenti intra-UE di animali sensibili e materiale germinale. L’ambito materiale riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e la sua classificazione nell’elenco delle malattie ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. La modifica incide sulle specie elencate nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882: Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae e Culicoides spp. Si applica dal 15 luglio 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Riclassificazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 modifica la classificazione della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue, BTV) nell’ambito del sistema di sanità animale dell’Unione. La Commissione interviene perché, dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, il profilo epidemiologico della malattia è cambiato e le misure previste per la categoria C sono risultate non più adeguate sotto il profilo dell’attuabilità e dell’efficacia.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili e prevede una classificazione delle malattie elencate in categorie A, B, C, D ed E. La BTV è una malattia elencata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429; la sua classificazione nelle categorie specifiche determina quali misure di prevenzione e controllo si applicano ai sensi dell’articolo 9.

Evoluzione del profilo della malattia e motivi della modifica

Nei considerando la Commissione osserva che:

  • la persistenza dell’infezione è aumentata nelle popolazioni animali, in un’ampia gamma di ruminanti, e nell’ambiente;
  • i cambiamenti climatici hanno favorito maggiore abbondanza, persistenza ed espansione dei vettori, con periodi di attività più lunghi;
  • la recente diffusione di diversi sierotipi di BTV, in particolare BTV-3, BTV-4 e BTV-8, senza protezione incrociata, ha ampliato la diffusione territoriale nell’UE;
  • nella comunità di esperti si è consolidato il consenso sulla necessità di una riclassificazione.

La Commissione ritiene inoltre che le misure speciali di controllo previste per le malattie di categoria C non siano più attuabili o efficaci per la BTV, in particolare per quanto riguarda i programmi facoltativi di eradicazione. Viene quindi ritenuto non più garantito il principio di proporzionalità dell’applicazione delle misure di categoria C.

Modifica della classificazione

L’articolo 1 sostituisce la riga dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 relativa all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). La nuova classificazione è esclusivamente D+E, con riferimento alle specie sensibili elencate nella tabella e a Culicoides spp. quale vettore.

In termini pratici, la modifica elimina la categoria C e lascia applicabili soltanto le misure corrispondenti alle categorie D ed E previste dal regolamento (UE) 2016/429.

Coordinamento con altri atti e decorrenza

La Commissione precisa che la classificazione come malattia di categoria D+E richiede adeguamenti in altri atti delegati e di esecuzione, tra cui il regolamento delegato (UE) 2020/688, relativo ai movimenti intra-UE di animali terrestri e uova da cova. Per tale ragione, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il regolamento si applica solo dal 15 luglio 2026.

Effetti per gli operatori

Per gli operatori del settore zootecnico e per le autorità veterinarie, il regolamento comporta una semplificazione del quadro normativo applicabile alla BTV. La gestione del rischio viene concentrata sulle misure di riduzione dei rischi connesse ai movimenti tra Stati membri di ruminanti vivi e del relativo materiale germinale, anziché sulle misure più ampie previste per le malattie di categoria C.

Natura dell’atto

Si tratta di un regolamento di esecuzione della Commissione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è dichiarato rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Riclassificazione della BTV nell’allegato del regolamento 2018/1882

L’articolo 1 sostituisce la riga relativa all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. La malattia è classificata unicamente come categoria D+E, con indicazione delle specie interessate (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae) e del vettore Culicoides spp.

Base giuridica e logica della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando si richiamano il sistema di classificazione delle malattie elencate, il mutamento del profilo epidemiologico della BTV, l’aumento della persistenza e diffusione dei vettori e la non più adeguata attuabilità ed efficacia delle misure di categoria C.

Decorrenza e applicazione differita

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione solo a decorrere dal 15 luglio 2026. Il differimento è giustificato dalla necessità di coordinare la modifica con adeguamenti in altri atti delegati e di esecuzione, in particolare il regolamento delegato (UE) 2020/688.

Effetti sul quadro normativo di sanità animale

La riclassificazione riduce il numero e la gamma di misure di prevenzione e controllo applicabili alla BTV, spostando l’attenzione sulla gestione dei rischi a livello di UE attraverso misure di riduzione dei rischi per i movimenti tra Stati membri di ruminanti vivi e del relativo materiale germinale. Viene meno l’assoggettamento alle misure previste per le malattie di categoria C.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intra-ue di animalicontrollo delle malattie animaliclassificazione delle malattie elencate

Testo integrale

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