Regolamento (UE) 2026/167
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/167 della Commissione, del 26 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova fino al 16 febbraio 2036 l’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Conferma la classificazione dell’additivo tra gli additivi tecnologici, nei gruppi funzionali dei leganti e degli antiagglomeranti, e fissa condizioni tecniche e precauzioni d’uso. Abroga inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013, sostituendolo con il nuovo quadro autorizzatorio.
Rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi per tutte le specie animali e abrogazione della precedente autorizzazione del 2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione e all’uso della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Disciplina sia la categoria degli additivi tecnologici sia i gruppi funzionali leganti e antiagglomeranti, con prescrizioni su composizione, tenori massimi, condizioni d’uso e misure di protezione degli utilizzatori. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; non contiene esclusioni settoriali ulteriori oltre alle condizioni tecniche dell’allegato.
Rinnovo dell’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria per l’impiego come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce le conclusioni favorevoli della valutazione scientifica dell’EFSA, oltre alle verifiche del laboratorio di riferimento. La Commissione ritiene dunque soddisfatte le condizioni per il rinnovo e introduce specifiche misure di tutela degli utilizzatori.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si ricorda che la clinoptilolite di origine sedimentaria era già stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, chiedendo la conferma dell’additivo nella categoria degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali leganti e antiagglomeranti.
Valutazione di sicurezza e osservazioni dell’EFSA
Nel parere del 19 marzo 2025, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, la clinoptilolite di origine sedimentaria continua a essere sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha precisato che l’additivo non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Ha inoltre evidenziato che l’inalazione e l’esposizione cutanea comportano rischi, e che non è necessario valutare l’efficacia poiché la domanda di rinnovo non introduce modifiche delle condizioni autorizzative tali da incidere su tale profilo.
Valutazione del laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alla domanda attuale le conclusioni e raccomandazioni elaborate nella precedente autorizzazione con riguardo al metodo di analisi della sostanza. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato disciplina in modo dettagliato la sostanza autorizzata. L’additivo, identificato con il numero 1g568, è la clinoptilolite di origine sedimentaria in forma solida, con contenuto pari o superiore all’80 %. La sostanza attiva è caratterizzata come clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 %, esenti da fibre e quarzo; sono indicati anche numero CAS 12173-10-3 e numero CE 687-562-6. Il metodo di analisi previsto è la diffrazione dei raggi X (XRD).
Per entrambe le funzioni autorizzate, l’uso è consentito per tutte le specie animali e il tenore massimo è fissato a 10 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.
Obblighi per operatori e misure di protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Inoltre, la quantità totale di clinoptilolite proveniente da tutte le fonti non può superare il tenore massimo autorizzato.
Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Il testo richiama infine l’esigenza di rispettare la legislazione dell’Unione sui rischi da inalazione connessi all’esposizione al nichel.
Durata dell’autorizzazione, abrogazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 16 febbraio 2036. Con l’articolo 2, il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013, che viene quindi sostituito dal nuovo regime. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione EFSA
Dai considerando risulta che la domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 19 marzo 2025, ha concluso che l’additivo resta sicuro per specie animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate; non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.
Metodo di analisi e laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni già formulate nel contesto della precedente autorizzazione sul metodo di analisi; pertanto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. Nell’allegato è indicata la diffrazione dei raggi X (XRD) come metodo di analisi per la determinazione della clinoptilolite nell’additivo.
Condizioni d’impiego e limiti quantitativi
L’allegato prevede per tutte le specie animali un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, sia per la funzione di legante sia per quella di antiagglomerante. È inoltre stabilito che la quantità totale di clinoptilolite da tutte le fonti non deve superare tale tenore massimo.
Obblighi informativi e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. È richiesto inoltre di prestare particolare attenzione alla normativa UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione al nichel.
Durata dell’autorizzazione
Nell’allegato il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 16 febbraio 2036.
Abrogazione della precedente disciplina
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013, che aveva autorizzato l’additivo per 10 anni.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/164
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/168
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/169
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/171
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/172
- Regolamento · 26 gen 2026Regolamento (UE) 2026/175
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →