Cassazione Penale, Sentenza n. 43840/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 03/06/2024 che aveva revocato cinque sospensioni condizionali della pena concesse in precedenti sentenze. Motivi di impugnazione: (1) incompetenza del Tribunale di Cosenza in favore della Corte d'appello di Catanzaro; (2) revoca nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio; (3) omissione dell'avviso all'imputato sulla facoltà di conversione in sanzioni sostitutive introdotte dalla legge 150/2022.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la competenza del giudice dell'esecuzione spettava al Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 665, comma 2 c.p.p., perché la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte fondato: per quattro delle sentenze la revoca è legittima ex art. 168, comma 1, n. 1 c.p. (commessa nuova condanna con pena detentiva nel quinquennio) e quindi non rileva che i precedenti fossero conoscibili dal giudice della cognizione; per la sentenza del 22/07/2020 (irrevocabile il 12/09/2023) non è emersa la commissione di un reato nel quinquennio e la ordinanza non ha verificato se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice di cognizione: su questo punto l'annullamento è stato disposto e la questione è stata rimessa al giudice dell'esecuzione perché acquisisca il fascicolo processuale e verifichi la documentazione, esercitando anche i poteri istruttori ex art. 666, comma 5 c.p.p. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della norma transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 riguardo alle sentenze già irrevocabili prima dell'entrata in vigore; per la quinta sentenza il motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale del secondo motivo. P.Q.M.: annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione connessa alla sentenza del Tribunale di Cosenza del 22/07/2020 (irrevocabile il 12/09/2023); per il resto il provvedimento è stato confermato.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Comma 1, n.1 prevede la decadenza obbligatoria della sospensione in caso di commissione, nel quinquennio, di altro delitto per il quale sia stata inflitta pena detentiva: la revoca è obbligatoria e non richiede verifica se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Il comma 4 (cause ostative) invece richiede, in sede di revoca, che il giudice dell'esecuzione verifichi se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
art. 665, comma 2 cod. proc. pen.
Determina la competenza del giudice dell'esecuzione in rapporto alle decisioni di primo e secondo grado: se l'appello ha confermato la sentenza, resta competente il giudice di primo grado; diversamente la competenza spetta al giudice d'appello.
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori anche d'ufficio, compresa l'acquisizione del fascicolo processuale in originale o copia per accertare la documentazione relativa alla concessione del beneficio.
art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in dottrina/giurisprudenza in relazione alla procedura di revoca promossa dal pubblico ministero; rilevante nel contesto della competenza e dell'istruttoria del giudice dell'esecuzione.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria che esclude l'applicazione delle disposizioni sulle sanzioni sostitutive alle sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore; motiva l'inammissibilità dell'atto che lamenta omissione di avviso sulle conversioni per sentenze irrevocabili prima dell'entrata in vigore.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina secondo l'art. 665 c.p.p.: se l'appello ha confermato la sentenza, resta competente il giudice di primo grado; altrimenti spetta al giudice d'appello.
- La revoca della sospensione condizionale per commissione, nel quinquennio, di altro reato con pena detentiva (art. 168, comma 1, n.1 c.p.) è obbligatoria e non richiede che tale circostanza fosse documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio.
- La revoca basata su cause ostative (art. 168, comma 4 c.p.) impone al giudice dell'esecuzione di verificare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione: ciò richiede acquisizione del fascicolo processuale e, se necessario, istruttoria (art. 666 c.p.p.).
- Le doglianze circa mancato avviso sulla possibilità di conversione in sanzioni sostitutive (legge 150/2022) sono inammissibili se le condanne erano irrevocabili prima dell'entrata in vigore della disciplina per effetto della norma transitoria (art. 95 d.lgs.150/2022).
- In caso di revoca plurima, il giudice dell'esecuzione deve motivare distintamente per ciascuna sospensione revocata e, se emergono profili diversi (decadenza automatica vs. causa ostativa), trattare separatamente le verifiche istruttorie richieste.
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