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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47145/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Bari che aveva assolto De Marzo dai reati di minaccia e percosse denunciati da Del Giudice. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura della valutazione della prova documentata come travisamento delle dichiarazioni dei testi Fumai e Fariello; 2) mancante o insufficiente valutazione dell'attendibilità del teste Vito Giardino, cui il giudice si era invece attenuto, nonostante il suo rapporto di dipendenza con l'imputato; 3) vizio per aver fatto esaminare il ricorrente ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., norma ritenuta inapplicabile per diversa contestazione spazio-temporale del reato connesso; 4) errata applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., poiché l'esame del teste Giardino sarebbe stato disposto senza specifica motivazione e nonostante un compendio istruttorio ritenuto sufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché consistono in doglianze sulla valutazione delle prove dichiarative che, per i processi di competenza del Giudice di Pace e alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza consolidata, non possono essere sindacate in cassazione come vizio di motivazione. Il terzo motivo è inammissibile perché la diversa veste dell'esame del ricorrente non ha inciso sulla genuinità o valutazione delle dichiarazioni né sull'itinerario motivazionale, il quale si è fondato sul contrasto insanabile fra le dichiarazioni dei testi, idoneo a generare il ragionevole dubbio che ha determinato l'assoluzione. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: l'art. 507 consente al giudice di disporre integrazioni probatorie quando assolutamente necessarie; l'assunzione di prova aggiuntiva che amplia l'orizzonte cognitivo del giudice non è di per sé vizio, mentre solo l'omessa motivazione del rifiuto di disporre prove necessarie potrebbe essere censurabile. Pertanto il ricorso non ha ottenuto accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di censura della motivazione, ma la Corte segnala che le doglianze sulla valutazione delle prove dichiarative non possono essere trasformate in vizio di motivazione in cassazione nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace

  • art. 210 cod. proc. pen.

    La censura relativa alla veste processuale con cui è stato esaminato il ricorrente è stata ritenuta priva di efficacia poiché, anche ammessa l'ipotetica inapplicabilità, ciò non ha inciso sulla genuinità o utilizzabilità delle dichiarazioni né sull'itinerario motivazionale del giudice

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Consente al giudice, ove necessario e decisivo per la completezza dell'accertamento, di disporre integrazioni probatorie. L'omessa motivazione nel negare l'integrazione può essere censurabile se incide sul diritto di difesa, mentre l'assunzione di prove suppletive non costituisce di per sé vizio

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limitazione del sindacato in cassazione circa la motivazione delle sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace: le censure sulla valutazione della prova dichiarativa non sono ammesse

  • art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Insieme all'art. 606(2-bis) disciplina il regime di inammissibilità delle censure sulla motivazione nelle sentenze di appello per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e sezioni della Cassazione richiamate)

    Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016; Sez. U., n. 41281 del 17/10/2006; Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016

    La Corte si è attenuta a precedenti orientamenti che chiariscono i limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione, i criteri di esercizio del potere previsto dall'art. 507 e l'onere di dimostrare l'incidenza di elementi eventualmente inutilizzabili sull'esito motivazionale

Massime di principio

  • Nei processi di competenza del Giudice di Pace, in Cassazione sono generalmente inammissibili le censure che mirano ad un sindacato della valutazione della prova dichiarativa e dell'attendibilità dei testi; tali questioni sono devolute alla cognizione di merito
  • Se il giudice di merito assolve per contrasto insanabile tra dichiarazioni testimoniali, quell'incertezza probatoria può legittimare l'assoluzione per ragionevole dubbio; la cassazione non intervenisce sulla valutazione dei contrasti tra testimonianze salvo vizi di motivazione radicali
  • La forma processuale con cui è stato esaminato un soggetto (es. ai sensi di uno specifico articolo) è rilevante in cassazione solo se l'eventuale illegittimità ha effettiva incidenza sull'utilizzabilità della prova e sull'itinerario motivazionale; il ricorso deve specificare tale incidenza
  • L'art. 507 cod. proc. pen. autorizza il giudice a disporre integrazioni probatorie quando ciò sia assolutamente necessario e decisivo per l'accertamento; omettere di disporre integrazioni può essere censurabile se non motivato e se la mancanza ha inciso sull'esito processuale, mentre disporle non costituisce automaticamente vizio
  • Chi propone ricorso per cassazione deve illustrare concretamente, a pena di inammissibilità per aspecificità, come l'espunzione o la mancata utilizzazione di un elemento di prova avrebbe alterato la cosiddetta prova di resistenza e l'esito motivazionale

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