Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/419

Regolamento delegato (UE) 2025/419 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica

Normativa europea32025R0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce la procedura e i tempi entro i quali alcuni emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica devono adeguare i propri fondi propri quando ciò sia richiesto dal regolamento MiCA. La disciplina mira a garantire un adeguamento tempestivo ma realistico, tramite un dialogo con l’autorità competente, un piano dettagliato dell’emittente e un monitoraggio stretto dell’attuazione. Il termine massimo concesso per l’adeguamento non può superare sei mesi dalla notifica del termine stabilito dall’autorità competente.

Norme tecniche sulla procedura e sui tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri richiesto agli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica ai sensi del regolamento MiCA.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, nonché agli emittenti non significativi di token collegati ad attività e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi quando l’autorità competente li assoggetta al requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, o dell’articolo 58, paragrafo 2. Opera nell’ambito del mercato delle cripto-attività, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Adeguamento dei fondi propri per emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Il regolamento delegato (UE) 2025/419 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) con norme tecniche di regolamentazione che disciplinano la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri richiesto ad alcuni emittenti di cripto-attività. La logica dell’intervento, richiamata nei considerando, è quella di consentire un adeguamento controllato e tempestivo, in coordinamento con l’autorità competente, tenendo conto dell’impatto sull’emittente e della stabilità finanziaria.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda, in primo luogo, gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si estende inoltre agli emittenti non significativi di token collegati ad attività e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi quando l’autorità competente imponga il rispetto del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, o dell’articolo 58, paragrafo 2.

Termine fissato dall’autorità competente

L’autorità competente dello Stato membro d’origine deve notificare il termine per l’adeguamento entro 25 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di classificazione del token come significativo oppure dalla notifica dell’obbligo di rispettare il requisito dei fondi propri. La fissazione del termine avviene dopo un dialogo con l’emittente interessato.

L’autorità non può concedere più di sei mesi dalla notifica del termine per completare l’adeguamento. Nel determinare il periodo, deve valutare:

  • l’impatto potenziale sull’emittente interessato;
  • le specificità dell’emittente;
  • i rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario nel suo complesso.

Piano di adeguamento dell’emittente

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del termine, l’emittente deve presentare all’autorità competente un piano dettagliato di adeguamento dei fondi propri. Il piano deve indicare fasi e procedure con scansione temporale definita e deve dimostrare che gli elementi e gli strumenti di fondi propri impiegati per l’aumento o l’adeguamento soddisfano tutte le condizioni previste dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Gestione delle criticità e aggiornamento del piano

Se una fase o procedura del piano non può essere eseguita in tempo utile, l’emittente deve informare immediatamente e per iscritto l’autorità competente. In tal caso, deve anche presentare un aggiornamento del piano, includendo fasi o procedure alternative che consentano comunque di rispettare il termine assegnato.

Monitoraggio e notifica finale

L’autorità competente deve monitorare attentamente l’attuazione del piano. L’emittente, a sua volta, deve tenere informata l’autorità sul completamento delle fasi previste e inviare una notifica finale entro 20 giorni lavorativi dal completamento dell’adeguamento richiesto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

Il regolamento si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si applica inoltre agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi quando l’autorità competente richieda l’osservanza del requisito dei fondi propri ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, o dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Termine per la notifica dell’autorità competente

L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il termine per l’adeguamento dei fondi propri entro 25 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di classificazione del token come significativo o dalla notifica dell’obbligo di rispettare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. Il termine è determinato dopo un dialogo con l’emittente interessato.

Durata massima per l’adeguamento

L’autorità competente concede non più di sei mesi dalla notifica del termine per consentire l’adeguamento dei fondi propri. Nel fissare tale periodo deve tener conto dell’impatto potenziale sull’emittente, delle sue specificità e dei rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale.

Piano dettagliato di adeguamento

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del termine, l’emittente presenta all’autorità competente un piano dettagliato con le modalità di adeguamento dei fondi propri per soddisfare il requisito dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. Il piano deve includere fasi e procedure temporalmente definite e assicurare che gli elementi e gli strumenti di fondi propri utilizzati soddisfino le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Aggiornamento del piano in caso di impedimenti

Se una fase o procedura del piano non può essere realizzata in tempo utile, l’emittente deve informare immediatamente e per iscritto l’autorità competente e presentare un aggiornamento del piano con misure o fasi alternative che consentano comunque l’adeguamento entro il termine stabilito.

Monitoraggio dell’autorità competente

L’autorità competente è tenuta a effettuare un attento monitoraggio dell’attuazione del piano di adeguamento presentato dall’emittente.

Notifica finale di completamento

L’emittente informa l’autorità competente del completamento delle fasi previste dal piano e invia una notifica finale entro 20 giorni lavorativi dal completamento dell’adeguamento dei fondi propri richiesto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàvigilanza prudenzialerequisiti patrimonialipagamentiistituti di moneta elettronica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.