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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3616/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato efficiente, in gran parte, la custodia cautelare. La questione centrale era se un decreto di rinvio a giudizio nullo (per omesso interrogatorio ex art. 416, comma 1 c.p.p.) possa comunque produrre effetti ai fini del "passaggio di fase" e, conseguentemente, della decorrenza o sospensione dei termini di efficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 c.p.p. Il difensore sosteneva che la nullità del decreto lo rendesse inefficace ex tunc e che, quindi, non si fosse prodotta la progressione processuale che avrebbe impedito la scadenza dei termini cautelari; ne discendeva la richiesta di inefficacia della misura per decorso dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui anche un atto annullato o nullo può avere rilevanza storico-giuridica tale da aver determinato il passaggio della fase processuale; la successiva declaratoria di nullità comporta una regressione del procedimento e il nuovo decorso dei termini ai sensi dell'art. 303, comma 2, con possibile cumulo dei periodi già scontati e del nuovo termine fino al limite massimo previsto dall'art. 304, comma 6. Alla luce di ciò, nel caso concreto non risultava superato il termine massimo complessivo della custodia cautelare; pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali. Non è prevista la rimessione in libertà automatica alla luce della decisione.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascun stato e grado del procedimento»

    La Corte interpreta l'art. 303, comma 2, nel senso che la regressione per nullità di atti (anche se derivata) determina il nuovo decorso dei termini di fase; pertanto anche un atto storicamente esistente ma poi dichiarato nullo può aver prodotto il passaggio di fase e conseguentemente incidere sul computo dei termini cautelari

  • art. 304, comma 6 cod. proc. pen.

    Viene richiamato come criterio che fissa il termine massimo complessivo di efficacia della misura cautelare nel doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303; il cumulo dei periodi precedenti e successivi alla regressione non può superare tale limite

  • art. 416, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'interrogatorio dell'imputato: la sua violazione può determinare la nullità del decreto di rinvio a giudizio; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, la nullità dell'atto non impedisce che esso abbia prodotto effetti storico-giuridici ai fini del passaggio di fase

  • art. 185, comma 10 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla derivazione della nullità: la nullità dell'atto precedente può comportare la nullità degli atti successivi; ma la Corte sottolinea la distinzione tra invalidità formale e l'effetto storico-giuridico che comunque l'atto ha potuto produrre

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso in tema di nullità e rimozione degli effetti, fatta valere dal ricorrente; la Corte non la ritiene idonea a mutare l'orientamento consolidato in materia di decorrenza dei termini cautelari

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme richiamate nelle censure; la sentenza non attribuisce ad essa un ruolo innovativo rispetto all'interpretazione fornita dell'art. 303 e dell'art. 304

Massime di principio

  • La dichiarazione di nullità di un decreto che dispone il giudizio non elimina automaticamente gli effetti storico-giuridici dell'atto: anche un atto nullo può aver determinato il "passaggio di fase" e quindi incidere sui termini di custodia cautelare.
  • Quando il procedimento regredisce alla fase precedente per annullamento o nullità, i termini di fase ricominciano a decorrere ai sensi dell'art. 303, comma 2; i periodi già scontati e quelli successivi possono cumularsi, entro il limite massimo fissato dall'art. 304, comma 6 (il "doppio" dei termini).
  • Per ottenere la revoca della misura cautelare per decorso dei termini occorre dimostrare che il cumulo dei periodi (prima del passaggio di fase, e dopo la regressione) abbia effettivamente superato il limite massimo previsto dalla legge; la sola nullità di un atto non è sufficiente di per sé.
  • L'assenza totale di emissione degli atti che determinano il passaggio di fase (anziché la loro invalidità formale) è la situazione che può far venir meno gli effetti cautelari per mancata progressione processuale.
  • In sede difensiva è opportuno calcolare con precisione le decorrenze e il possibile cumulo dei termini e, se necessario, prospettare l'inefficacia della misura solo quando emerge che il limite complessivo è stato superato; altrimenti le impugnazioni basate solo su ragioni teoriche di nullità rischiano di essere respinte.

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