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Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. 753201 del 31.10.2025, pubblicato e comunicato il successivo 04.11.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione all’operatore economico Egea S.p.a. della "Gara europea a procedura aperta, suddivisa in sette lotti, per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale monografico presso l'Area dei Servizi Bibliotecari del Polo Campus Luigi Einaudi e presso i Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino per 36 mesi"; - dei verbali tutti delle sedute della commissione giudicatrice, con particolare riguardo al verbale della seduta riservata del 23.07.2025 ed al verbale della seduta del 09.09.2025; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati; e per la declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati con l'aggiudicataria Egea S.p.a.; nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla odierna ricorrente e conseguente subentro nell'Accordo Quadro e nei contratti attuativi eventualmente stipulati, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non risultasse integralmente satisfattivo.

Giustizia amministrativa202503301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di materiale monografico in favore dell’operatore economico controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della commissione giudicatrice, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali contratti attuativi, nonché il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e della par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha contestato l’attribuzione all’aggiudicataria dei punteggi tabellari relativi all’accesso a copie digitali gratuite, alla fornitura di libri esauriti o usati, al servizio novità e all’approval plan, sostenendo che le relative dichiarazioni fossero condizionate e limitate, anziché riconducibili a un’offerta piena dei servizi richiesti. Ha inoltre contestato il punteggio attribuito per il criterio discrezionale relativo alla struttura organizzativa e al flusso gestionale, ritenendolo eccessivo e incoerente con la motivazione della commissione e con il maggiore dettaglio della propria offerta. Il Collegio ha altresì esaminato l’eccezione di tardività dei documenti e della memoria depositati dalla ricorrente oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile anteriore all’udienza.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. In via preliminare, il TAR ha dichiarato inutilizzabili i documenti e la memoria depositati dalla ricorrente oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile rispetto a un’udienza già fissata. Ha ritenuto che, in presenza di un’udienza o camera di consiglio già nota, il termine delle ore 24:00 previsto per il deposito telematico non incida sulla regola processuale secondo cui, ai fini dei termini a difesa e della corretta organizzazione del contraddittorio, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si considera tardivo. Nel merito, ha escluso che le precisazioni contenute nell’offerta dell’aggiudicataria integrassero un’offerta condizionata. La precisazione relativa alla disponibilità delle copie digitali solo se previste dagli editori è stata considerata compatibile con il diritto d’autore e con le regole del mercato editoriale; la precisazione sulla fornitura di libri esauriti o usati solo se richiesti e disponibili è stata ritenuta una descrizione realistica dell’obbligazione, non potendo il fornitore garantire il reperimento di opere eventualmente non più disponibili. Quanto al servizio novità e all’approval plan, il disciplinare non imponeva espressamente un’estensione a tutte le lingue straniere. Le limitazioni linguistiche indicate dall’aggiudicataria sono state quindi considerate precisazioni delle caratteristiche dei servizi, non alterazioni sostanziali o condizioni incompatibili con la lex specialis. Il TAR ha sottolineato che, trattandosi di criteri tabellari, il punteggio doveva essere attribuito quando ricorresse il presupposto richiesto dal disciplinare, senza poter introdurre, in via interpretativa, requisiti ulteriori non chiaramente previsti. È stata inoltre respinta la censura relativa al punteggio discrezionale per la struttura organizzativa. La valutazione delle offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile solo in presenza di errori macroscopici, illogicità manifeste o manifesta irragionevolezza. La commissione aveva adeguatamente valorizzato la maggiore qualità dell’offerta della ricorrente, ma aveva ritenuto comunque adeguata e buona quella dell’aggiudicataria, motivando il punteggio inferiore con il minor numero di addetti e la descrizione più sintetica. Il minor numero di addetti non imponeva una proporzione matematica dei punteggi, né la maggiore sinteticità rendeva inattendibile la valutazione. In assenza di sub-punteggi, la commissione poteva formulare un giudizio globale sulle soluzioni organizzative, mentre la richiesta della ricorrente avrebbe comportato un inammissibile sindacato sostitutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.500,00 per ciascuna delle due parti costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 18 del disciplinare di gara

    criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con punteggi tabellari per i primi sette criteri e punteggio discrezionale per il criterio relativo alla struttura organizzativa

    Il disciplinare deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale; per i criteri tabellari il punteggio spetta al ricorrere del presupposto espressamente previsto, senza introdurre requisiti ulteriori non chiaramente stabiliti.

  • art. 4, comma 4, allegato 2 c.p.a.

    È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. [...] Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

    Il termine delle ore 24:00 opera per gli atti non depositati in vista di un’udienza già fissata; quando l’udienza è già nota, il deposito oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è tardivo e gli atti sono inutilizzabili.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito di documenti, memorie e repliche in vista dell’udienza, dimidiato nel rito applicabile, deve essere rispettato anche quanto all’orario delle ore 12:00 dell’ultimo giorno utile quando l’udienza sia già fissata.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Il termine processuale applicabile alla controversia è stato considerato dimidiato.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell’ambito del rito speciale relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Quando un disciplinare di gara prevede criteri tabellari di tipo “on/off”, il punteggio deve essere riconosciuto se l’offerta contempla il servizio richiesto secondo il significato desumibile dalla lex specialis; la stazione appaltante e il giudice non possono negarlo sulla base di requisiti ulteriori non chiaramente previsti dal disciplinare.
  • Le precisazioni contenute nell’offerta sulle condizioni oggettive di reperibilità o disponibilità della prestazione non configurano un’offerta condizionata quando descrivono limiti intrinseci del servizio e non subordinano discrezionalmente l’assunzione dell’obbligazione a condizioni incompatibili con la lex specialis.
  • In assenza di indicazioni specifiche nella lex specialis, l’estensione linguistica o materiale di servizi aggiuntivi come il servizio novità e l’approval plan non può essere ricavata automaticamente dall’ampiezza del servizio base, se ciò imporrebbe prestazioni sproporzionate o sostanzialmente impossibili rispetto all’interesse perseguito dalla stazione appaltante.
  • Le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto in presenza di errori macroscopici, travisamento, illogicità manifesta o palese irragionevolezza; non è sufficiente dimostrare che il punteggio sia opinabile o non condivisibile.
  • In mancanza di sub-punteggi predeterminati, la commissione può formulare un giudizio globale sulla qualità dell’offerta tecnica e non è tenuta a graduare i punteggi secondo una proporzione matematica tra i singoli elementi dell’offerta, purché la motivazione renda comprensibili le ragioni della valutazione comparativa.
  • Quando un’udienza pubblica o camerale è già fissata, il deposito telematico di documenti e memorie effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è tardivo e gli atti non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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