Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7762/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento -del provvedimento GSE prot. GSEWEB/P20240425942 del 30 maggio 2024 notificato in data 31 maggio 2024; -della conseguente richiesta di GSE s.p.a. di restituzione degli incentivi notificata in data 17 giugno 2024 per illegittimità propria e/o derivata; -di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202408886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento GSE del 30 maggio 2024 e conseguente richiesta di restituzione di incentivi notificata il 17 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento GSE e la conseguente richiesta di restituzione degli incentivi, deducendo cinque motivi. Con sentenza non definitiva il TAR aveva respinto i primi quattro. Il quinto motivo riguardava la quantificazione della somma richiesta in restituzione: il GSE aveva indicato l'importo di euro 172.518,10, mentre la ricorrente sosteneva che gli incentivi effettivamente corrisposti ammontassero a euro 154.675,00. Il motivo deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la richiesta restitutoria non corrispondeva agli importi effettivamente erogati e non teneva correttamente conto delle somme non oggetto di revoca. Nel corso del giudizio il GSE ha depositato una relazione contabile aggiornata, chiedendo la rimessione in termini, e ha manifestato l'intenzione di adottare una nota correttiva della richiesta di recupero.

La decisione

Il TAR ha rimesso il GSE in termini, ai sensi dell'art. 54 c.p.a., per il deposito della seconda relazione contabile, ritenendola rilevante ai fini della decisione e sopravvenuta rispetto alla scadenza processuale. Ha poi accolto il quinto motivo. Dalla relazione aggiornata è emerso che gli importi non oggetto di revoca dovevano essere quantificati in euro 28.038,33, anziché in euro 24.770,33, sicché il credito restitutorio non ammontava alla somma di euro 172.518,10 indicata nell'atto impugnato. La stessa intenzione del GSE di adottare una nota correttiva ha confermato l'erroneità della quantificazione. Il difetto di motivazione e di istruttoria ha quindi comportato l'annullamento della richiesta di restituzione, poiché un atto recante un importo erroneo non può fondare una pretesa monitoria o esecutiva nei confronti del privato. Il TAR ha precisato che non erano state proposte, negli atti introduttivi, autonome azioni di accertamento principale o riconvenzionale; ha tuttavia indicato l'opportunità che una nuova nota riepilogativa distingua analiticamente e cronologicamente i titoli e le causali delle somme richieste, specificando, se necessario, la riferibilità dei versamenti alla società ricorrente e le relative coordinate bancarie. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e la novità di alcune questioni.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma; nel caso concreto è stato applicato per ammettere la seconda relazione contabile del GSE, ritenuta rilevante e sopravvenuta rispetto alla scadenza processuale.

  • art. 42, comma 5, c.p.a.

    È richiamato per evidenziare l'assenza, negli atti introduttivi, di autonome azioni di accertamento in via principale o riconvenzionale.

Massime di principio

  • Una richiesta amministrativa di restituzione di incentivi deve quantificare il credito sulla base di un'istruttoria completa e di dati contabili corretti; l'indicazione di un importo erroneo integra difetto di motivazione e di istruttoria e comporta l'annullamento dell'atto.
  • Un atto di recupero recante una quantificazione erronea non può validamente fondare una pretesa monitoria o esecutiva nei confronti del destinatario.
  • Quando l'amministrazione riconosce la necessità di correggere la quantificazione del credito restitutorio, tale circostanza conferma l'erroneità dell'atto originario, senza tuttavia trasformare automaticamente il giudizio di annullamento in un autonomo giudizio di accertamento del diverso importo dovuto.
  • La nuova determinazione di un credito restitutorio deve distinguere analiticamente e cronologicamente i titoli e le causali delle somme richieste, nonché, ove necessario, la riferibilità dei pagamenti al soggetto obbligato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.