Cassazione Civile, Ordinanza n. 21978/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
Due soggetti, già componenti del collegio dei revisori di una fondazione, avevano chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare illegittima la loro revoca, deliberata per asserite irregolarità nello svolgimento dell'incarico, e di ottenere il risarcimento dei danni nonché il pagamento dei compensi professionali maturati sino alla revoca. Le irregolarità contestate riguardavano il mancato rilievo tempestivo di alcune anomalie nei pagamenti connessi a una convenzione per un progetto con il Comune di Milano: rapporti di consulenza retribuita di un dirigente comunale con la fondazione, pagamenti a soggetto diverso dal fatturante, pagamenti a una dipendente anche come lavoratrice autonoma, e un ammanco di cassa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo tali addebiti idonei a giustificare la revoca e assorbendo le ulteriori domande. In cassazione i ricorrenti articolavano undici motivi: contestavano l'interpretazione dello statuto della fondazione circa i poteri e la funzione di controllo dei revisori; denunciavano asseriti omessi esami di motivi di appello e violazioni dell'art. 112 c.p.c.; censuravano la valutazione di tempestività e di gravità delle omissioni; lamentavano la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., nonché violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. per presunto travisamento della prova sulla natura della convenzione; infine deducevano l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, per la gran parte, si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito o fossero formulati senza il necessario confronto puntuale con la sentenza impugnata e con gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. In particolare, ha escluso la sussistenza di omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva in realtà esaminato le questioni prospettate; ha giudicato non configurabile il dedotto travisamento della prova, trattandosi semmai di diversa valutazione del materiale istruttorio; ha confermato che l'interpretazione statutaria della funzione di controllo dei revisori era stata condotta secondo i canoni ermeneutici e non era sindacabile nei termini proposti. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I canoni di interpretazione letterale e della comune intenzione delle parti non possono essere evocati in cassazione come mera proposta di lettura alternativa dell'atto; la loro violazione va specificamente argomentata indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1366 c.c.
Il canone di interpretazione secondo buona fede non consente di sostituire in cassazione una diversa lettura dello statuto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo una macroscopica irrazionalità o contrarietà al testo.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello abbia comunque affrontato, anche implicitamente o per assorbimento, la questione o il motivo dedotto.
art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova è configurabile solo in caso di percezione errata del contenuto oggettivo della prova o di utilizzo di un elemento probatorio inesistente; non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Non può essere denunciato come violazione dell'art. 116 c.p.c. un mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è ammissibile solo se individua con precisione la regola ermeneutica o sostanziale asseritamente violata, non se mira a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando è privo di specificità o denuncia come omessa pronuncia una questione in realtà esaminata o assorbita dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio oggi è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al semplice dissenso sulla ricostruzione o valutazione del fatto.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e autoconsistenti; la mera riproposizione di critiche generiche o il rinvio a parti di atti senza puntuale indicazione integra inammissibilità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
È necessario indicare specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti e documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto per la decisione accelerata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di uno statuto o di una clausola negoziale è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentito chiedere una semplice rilettura alternativa del testo.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se la sentenza non affronta affatto la questione devoluta; se la affronta espressamente, implicitamente o la ritiene assorbita, la censura è inammissibile.
- La doglianza di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso o inesistente, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il rinvio generico ad atti o documenti non basta.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'asserita erronea lettura delle prove o la pretesa insufficienza della motivazione.
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