Cassazione Penale, Ordinanza n. 34287/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, anziché come furto. La contestazione riguardava la detenzione di due distinti motoveicoli provento di furto. La Corte ha esaminato la doglianza nei limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che la riqualificazione può essere denunciata in sede di legittimità soltanto quando l’errore sia manifesto, immediatamente evidente e la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dall’imputazione e dalla succinta motivazione della sentenza non emergeva che la qualificazione della detenzione dei due motoveicoli rubati come ricettazione fosse manifestamente eccentrica o erratica. La censura si risolveva invece nella proposta di una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Il testo indica che si trattava di una sentenza di applicazione della pena, ma non specifica la pena applicata né il giudice che l’aveva pronunciata.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione
Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto se l’errore è manifesto e la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione.
art. 444, comma 2, c.p.p.
la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso
La verifica relativa alla qualificazione giuridica nel procedimento di applicazione della pena va compiuta esclusivamente sulla base del capo d’imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo quando l’errore sia manifesto: la qualificazione deve risultare, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione.
- La verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, c.p.p. si svolge esclusivamente sulla base del capo d’imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso; non consente una rivalutazione della ricostruzione fattuale.
- È inammissibile la doglianza che, sotto la veste dell’errata qualificazione giuridica, propone una diversa ricostruzione dei fatti quando dalla contestazione e dalla motivazione non risulti un errore qualificatorio manifesto.
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