Corte di giustizia, Sentenza C-699/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019. — Causa promossa da Allianz Vorsorgekasse AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale – Stipulazione che richiede l’accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 49 e 56 TFUE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza. — Causa C-699/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, per la stipulazione di convenzioni di adesione con una cassa previdenziale professionale, l’ente pubblico datore di lavoro resta tenuto al rispetto degli articoli 49 e 56 TFUE e dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Ciò vale anche se la scelta della cassa richiede l’accordo dei lavoratori o del comitato aziendale. La direttiva 2014/24/UE non era invece applicabile ratione valoris, poiché il valore stimato dell’appalto era inferiore alla soglia.
Appalti pubblici e libertà del Trattato: applicabilità degli artt. 49 e 56 TFUE alla scelta di una cassa previdenziale professionale con codecisione dei lavoratori o del comitato aziendale
La questione giuridica
Se la direttiva 2014/24/UE e, comunque, gli articoli 49 e 56 TFUE con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applichino alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un ente pubblico datore di lavoro e una cassa previdenziale professionale per la gestione e l’investimento di contributi destinati al trattamento di fine rapporto, quando la scelta della cassa richiede l’approvazione dei lavoratori o della loro rappresentanza e non dipende dalla sola volontà dell’amministrazione aggiudicatrice.
Principio di diritto
Quando un appalto non rientra nella direttiva 2014/24/UE perché inferiore alla soglia, restano applicabili gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, se l’operazione presenta un interesse transfrontaliero certo; il fatto che la scelta del contraente richieda l’approvazione del personale o del comitato aziendale, quale espressione della negoziazione collettiva, non esonera l’ente pubblico dal rispetto di tali regole, poiché il datore di lavoro conserva comunque un’influenza sulla scelta del contraente e deve assicurare una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 28
- Direttiva 2004/18/CE
- Regolamento delegato (UE) 2015/2170
Appalti e scelta della cassa previdenziale professionale con intervento dei lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in materia di appalti pubblici e previdenza complementare aziendale. La Corte è chiamata a chiarire se la stipulazione di una convenzione di adesione con una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l’investimento di contributi destinati al trattamento di fine rapporto, sia soggetta alle regole dell’Unione anche quando la scelta del contraente richiede la codecisione del comitato aziendale o l’approvazione di una parte dei dipendenti.
Fatti e procedimento principale
Le società in causa, datori di lavoro pubblici, erano tenute dalla normativa austriaca a versare contributi pari all’1,53% della retribuzione mensile a una cassa previdenziale professionale. Tali contributi erano gestiti e investiti dalla cassa, che tratteneva costi amministrativi e una commissione di gestione sugli investimenti.
Nel 2016 fu avviata una procedura per l’eventuale cambio di cassa previdenziale. Allianz Vorsorgekasse AG e fair-finance Vorsorgekasse AG presentarono offerte. Dopo una iniziale intenzione di aggiudicare l’appalto a fair-finance, le società revocarono la decisione e poi la procedura; successivamente stipularono direttamente una convenzione di adesione con fair-finance e risolsero quelle precedenti con Allianz.
Allianz impugnò tale comportamento dinanzi ai giudici amministrativi austriaci, sostenendo che la stipulazione avrebbe richiesto una procedura conforme alla normativa sugli appalti pubblici. Il giudice del rinvio dubitava dell’applicabilità della direttiva 2014/24/UE e, in subordine, degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2014/24/UE, specie il considerando 1, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, l’articolo 4, lettera c), l’articolo 5 e l’articolo 10, lettera g);
- gli articoli 49 e 56 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
- l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, richiamato in relazione alla negoziazione collettiva.
Sul piano nazionale sono richiamate la legge austriaca sugli appalti del 2006, la legge sul regime previdenziale (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz) e la legge sul rapporto di lavoro (Arbeitsverfassungsgesetz).
Valutazione sulla direttiva 2014/24/UE
La Corte osserva che il valore stimato dell’appalto era pari a EUR 174000, dunque inferiore alla soglia di EUR 209000 prevista dall’articolo 4, lettera c), della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la direttiva non era applicabile.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il diritto nazionale avrebbe reso applicabili in modo diretto e incondizionato le soluzioni della direttiva anche sotto soglia: un mero richiamo nel preambolo del progetto di legge non basta. Mancando una tale estensione normativa, non vi era base per interpretare la controversia alla luce della direttiva stessa.
Applicabilità delle libertà fondamentali del Trattato
Pur fuori dall’ambito della direttiva, un appalto può comunque essere assoggettato agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza quando presenti un interesse transfrontaliero certo. La Corte ricorda che tale interesse può dipendere dall’importo, dal luogo di esecuzione e dalle caratteristiche specifiche dell’operazione; spetta al giudice nazionale verificarlo.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva indicato un interesse transfrontaliero certo, valorizzando sia l’importo vicino alla soglia sia il fatto che le prestazioni di gestione e investimento potevano essere svolte a distanza, senza presenza fisica in Austria.
Effetti della codecisione del comitato aziendale o dell’opposizione dei lavoratori
La questione centrale era se la necessità dell’approvazione del personale o del comitato aziendale sottraesse la stipulazione alla disciplina degli appalti. La Corte risponde negativamente.
Essa qualifica il diritto di codecisione del comitato aziendale e il diritto di opposizione di un terzo dei dipendenti come espressioni del diritto di negoziazione collettiva. Tuttavia, la natura fondamentale di tale diritto non comporta di per sé l’esonero automatico dalle regole sugli appalti pubblici. Inoltre, il fatto che la scelta del contraente derivi da un accordo collettivo non la sottrae, per ciò solo, alle norme del Trattato.
Nel caso di specie, il datore di lavoro continua comunque a influenzare la scelta della cassa previdenziale, poiché la convenzione viene stipulata tra il datore di lavoro e la cassa. L’intervento del comitato aziendale o dei lavoratori non elimina quindi l’applicabilità degli obblighi di trasparenza e concorrenza.
Obbligo di trasparenza
La Corte richiama il contenuto dell’obbligo di trasparenza: il livello di pubblicità deve essere adeguato a consentire l’apertura alla concorrenza e il controllo dell’imparzialità della procedura. Le condizioni della gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, così da permettere a tutti gli operatori interessati di comprendere la procedura e presentare un’offerta sulla base delle stesse informazioni.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l’obbligo di trasparenza si applicano alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro ente di diritto pubblico e una cassa previdenziale professionale per la gestione e l’investimento dei contributi per il trattamento di fine rapporto, anche quando la stipulazione richiede l’approvazione del personale o del comitato aziendale.
Principio ricavabile
L’intervento della rappresentanza dei lavoratori nella scelta della cassa previdenziale non neutralizza la natura di appalto della convenzione né esonera l’ente pubblico dagli obblighi derivanti dal Trattato. Se l’operazione presenta un interesse transfrontaliero certo, devono essere rispettati trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, indipendentemente dal fatto che la direttiva 2014/24/UE sia inapplicabile per difetto di soglia.
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