Tribunale, Sentenza T-61/18
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 aprile 2019. — Amador Rodriguez Prieto contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Caso “Eurostat” – Procedimento penale nazionale – Archiviazione – Domanda di assistenza – Informatore – Presunzione d’innocenza – Ricorso per risarcimento danni e di annullamento. — Causa T-61/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale affronta il caso Eurostat in relazione alla domanda di assistenza presentata da un ex funzionario della Commissione dopo l'archiviazione definitiva del procedimento penale francese. Esclude la responsabilità risarcitoria dell'Unione, ma annulla il diniego di assistenza perché fondato, in sostanza, su una persistente presunzione di colpevolezza incompatibile con la presunzione d'innocenza. La Corte chiarisce anche che l'articolo 24 dello Statuto non copre, in linea di principio, gli atti della stessa istituzione contro cui il funzionario chiede tutela.
Funzione pubblica UE: annullamento del diniego di assistenza a un ex funzionario nel caso Eurostat per violazione della presunzione d'innocenza; respinta invece la domanda risarcitoria
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente respingere la seconda domanda di assistenza del ricorrente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e, in subordine, se la sua condotta integrasse una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per aver negato il riconoscimento del ruolo di informatore, aver prolungato il procedimento penale nazionale e aver violato la presunzione d'innocenza.
Principio di diritto
L'articolo 24 dello Statuto tutela il funzionario contro le azioni di terzi e non contro gli atti della stessa istituzione; perciò, quando la domanda di assistenza mira sostanzialmente a contestare la condotta della Commissione che ha originato o proseguito un procedimento penale, tale disposizione non è applicabile. Tuttavia, il rigetto dell'assistenza fondato sull'idea che il funzionario resti in una situazione di antagonismo d'interessi e sia sostanzialmente colpevole, nonostante l'archiviazione definitiva del procedimento penale e in assenza di una decisione disciplinare, viola la presunzione d'innocenza sancita dall'articolo 48 della Carta; per questo il diniego di assistenza va annullato. Le domande di risarcimento sono invece respinte perché la prosecuzione del procedimento penale da parte della Commissione non costituisce, nelle circostanze del caso, un illecito amministrativo eccezionale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 22 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 21 dell'allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Articolo 4.1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
Funzione pubblica – caso Eurostat – assistenza al funzionario e presunzione d'innocenza
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex funzionario della Commissione europea contro il rigetto di una domanda di assistenza presentata ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Il contesto è quello del noto caso Eurostat, connesso a un procedimento penale francese avviato a seguito di segnalazioni e iniziative della Commissione e poi concluso con archiviazione definitiva.
Fatti e vicenda amministrativa
Il ricorrente, già capo di unità in Eurostat, aveva chiesto nel 1998 una revisione contabile interna sulla gestione di contratti tripartiti relativi ai datashops. Dopo le indagini OLAF e l'apertura del procedimento penale in Francia, nel 2008 aveva già presentato una prima domanda di assistenza, respinta dalla Commissione. Dopo l'archiviazione disposta dal giudice francese e confermata in appello e in cassazione, nel 2016 egli presentava una seconda domanda di assistenza per ottenere il rimborso delle spese di difesa e il riconoscimento del proprio status di informatore.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale era chiamato a stabilire:
- se la seconda domanda di assistenza fosse ricevibile;
- se l'articolo 24 dello Statuto imponesse alla Commissione di farsi carico delle spese di difesa sostenute nel procedimento penale nazionale;
- se la Commissione avesse commesso un illecito amministrativo violando il dovere di tutela degli informatori e la presunzione d'innocenza;
- se sussistesse una responsabilità risarcitoria dell'Unione per danni materiali e morali.
Normativa e principi richiamati
La sentenza richiama in particolare:
- l'articolo 24 dello Statuto, sulla assistenza al funzionario contro minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni e attentati da parte di terzi;
- l'articolo 22 bis dello Statuto, sull'obbligo di informare la gerarchia o l'OLAF su irregolarità e sulla protezione contro penalizzazioni;
- l'articolo 21 dell'allegato IX allo Statuto, evocato dal ricorrente per il parallelo con le spese di difesa in sede disciplinare;
- l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, sulla presunzione d'innocenza;
- l'articolo 47 della Carta e gli articoli 6 e 13 CEDU, in relazione al diritto di accesso al giudice.
Ricevibilità della seconda domanda di assistenza
Il Tribunale respinge l'eccezione della Commissione secondo cui la seconda domanda sarebbe stata irricevibile per mancanza di fatti nuovi. L'archiviazione del procedimento penale, confermata fino alla Corte di cassazione, costituisce infatti un fatto nuovo rispetto alla prima domanda del 2008.
Respinge anche l'argomento secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto esaurire i rimedi nazionali prima di chiedere assistenza, perché tale tesi presupponeva l'applicabilità dell'articolo 24 proprio nel senso invocato dalla Commissione. Il Tribunale chiarisce però che l'articolo 24 non è applicabile quando la tutela richiesta riguarda, in sostanza, gli atti della stessa istituzione e non quelli di terzi.
Limiti dell'articolo 24 dello Statuto
Il Tribunale ribadisce che l'articolo 24 protegge il funzionario contro azioni di terzi, non contro atti dell'istituzione. Nel caso di specie, gli atti delle autorità francesi non sono stati seriamente contestati come illegittimi, mentre il ricorrente contestava soprattutto la condotta della Commissione: la trasmissione delle informazioni all'OLAF e alle autorità penali, la denuncia e soprattutto la prosecuzione del procedimento dopo l'archiviazione.
Per questa ragione, la domanda di assistenza non poteva essere accolta sulla base dell'articolo 24, almeno per quanto concerne la pretesa di far gravare sulla Commissione le spese di difesa sostenute nel procedimento penale. Il Tribunale conferma inoltre che la qualità di informatore, ai sensi dell'articolo 22 bis, non protegge il funzionario da indagini volte a verificare il suo eventuale coinvolgimento nelle irregolarità denunciate.
Responsabilità risarcitoria: esclusione dell'illecito amministrativo
Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale osserva che il fatto per un'istituzione di proporre o coltivare un'azione giudiziaria costituisce illecito solo in circostanze del tutto eccezionali. Nel caso concreto, pur essendo emersi elementi che indicavano carenze del quadro regolamentare e non una condotta fraudolenta personale del ricorrente, le scelte processuali della Commissione non raggiungevano la soglia dell'illecito amministrativo eccezionale.
Di conseguenza, le domande di risarcimento per danno materiale e morale sono respinte.
Violazione della presunzione d'innocenza
Il punto decisivo della sentenza è il diniego di assistenza. Il Tribunale rileva che la Commissione, nel rifiutare di prendere a carico le spese di difesa, si è fondata non su una mera questione tecnica di inapplicabilità dell'articolo 24, ma sulla persistente idea che il ricorrente fosse comunque in antagonismo d'interessi con l'istituzione e avesse violato i suoi obblighi statutari.
Poiché al momento della decisione impugnata il procedimento penale era definitivamente archiviato e non esisteva alcuna decisione disciplinare che accertasse una violazione degli obblighi statutari, il ricorrente beneficiava della presunzione d'innocenza anche sul piano amministrativo. Il Tribunale afferma quindi che la Commissione ha violato l'articolo 48 della Carta mantenendo, nel rigetto della domanda e anche nel contraddittorio giudiziale, un'impostazione sostanzialmente accusatoria.
Dispositivo
Il Tribunale:
- respinge le domande di risarcimento;
- annulla la decisione della Commissione del 28 marzo 2017 che respingeva la domanda di assistenza;
- condanna la Commissione alle spese.
Portata pratica della pronuncia
La decisione è rilevante per la funzione pubblica dell'Unione perché distingue nettamente tra tutela ex articolo 24 dello Statuto e tutela della presunzione d'innocenza. In pratica, l'istituzione non può negare assistenza a un funzionario archiviato in sede penale facendo ancora dipendere il rigetto da un giudizio sostanziale di colpevolezza non più sostenibile. Al tempo stesso, il Tribunale conferma che la protezione dell'informatore non equivale a immunità rispetto a verifiche o procedimenti volti ad accertare il suo eventuale coinvolgimento nei fatti denunciati.
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