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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-501/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019. — Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto. — Causa C-501/17

Giurisprudenza europea62017CJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 in una controversia tra un passeggero e Germanwings relativa a un ritardo di oltre tre ore causato dal danneggiamento di uno pneumatico per la presenza di una vite sulla pista. Stabilisce che tale evento rientra nelle "circostanze eccezionali" perché deriva da un fattore esterno e non rientra nel controllo del vettore. L’esonero dalla compensazione, però, non è automatico: il vettore deve dimostrare di aver impiegato tutti i mezzi ragionevoli per evitare il ritardo.

Regolamento (CE) n. 261/2004: il danneggiamento di uno pneumatico causato da un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto costituisce "circostanza eccezionale" ai fini dell’esonero dalla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, letto con il considerando 14, debba essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di decollo o atterraggio rientri nella nozione di "circostanze eccezionali" che esonerano il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria.

Principio di diritto

Il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile causato esclusivamente dalla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto costituisce una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, poiché non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge al suo effettivo controllo. Tuttavia, il vettore è esonerato dalla compensazione pecuniaria solo se prova anche di aver adottato tutti i mezzi ragionevoli di cui disponeva, in termini di personale, materiale e risorse finanziarie, per evitare che tale evento determinasse il ritardo prolungato del volo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 15 del regolamento (CE) n. 261/2004

Danneggiamento di uno pneumatico da FOD sulla pista e "circostanze eccezionali"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Köln in materia di diritti dei passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La questione centrale è se il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile, causato dalla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto, costituisca una "circostanza eccezionale" idonea a escludere l’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato.

Fatti e procedimento principale

Wolfgang Pauels aveva prenotato un volo Germanwings da Dublino a Düsseldorf. Il volo del 28 agosto 2015 arrivò con un ritardo di tre ore e ventotto minuti. Germanwings rifiutò di pagare la compensazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, sostenendo che il ritardo dipendeva da circostanze eccezionali: durante le operazioni preparatorie al decollo era stata rinvenuta una vite in uno pneumatico, che aveva imposto la sostituzione del pneumatico stesso.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del passeggero, ritenendo che il danno allo pneumatico provocato da una vite sulla pista fosse un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e dunque non esonerasse dal pagamento. In appello, il Landgericht Köln ha sottoposto alla Corte il dubbio interpretativo.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • i considerando 14 e 15 del regolamento (CE) n. 261/2004;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e il paragrafo 3 del medesimo regolamento;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che prevede la compensazione di 250 EUR per tratte fino a 1.500 km.

Il considerando 14 richiama il principio per cui gli obblighi del vettore possono essere limitati in caso di circostanze eccezionali non evitabili con tutte le misure del caso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza costante, le "circostanze eccezionali" devono soddisfare due condizioni cumulative:

  • l’evento non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
  • l’evento deve sfuggire all’effettivo controllo del vettore.

Richiama inoltre che, in linea di principio, la prematura difettosità di componenti dell’aeromobile è connessa al normale esercizio dell’attività di trasporto aereo. Tuttavia, quando il guasto deriva esclusivamente da una collisione con un oggetto estraneo, come nel caso di specie, tale origine esterna spezza il nesso con il normale funzionamento dell’aeromobile.

La Corte sottolinea che gli pneumatici sono sottoposti a forti sollecitazioni nelle fasi di decollo e atterraggio e che la manutenzione delle piste non rientra nelle competenze del vettore aereo. Per questo motivo, il danneggiamento causato da un residuo presente sulla pista è qualificato come evento esterno, non inerente all’attività del vettore e sottratto al suo controllo effettivo.

La Corte distingue la fattispecie dall’ordinanza Siewert, relativa all’urto con una scaletta mobile d’imbarco: in quel caso si trattava di un dispositivo normalmente utilizzato nel trasporto aereo e predisposto in collaborazione con l’equipaggio, quindi non di un fattore esterno analogo a un FOD sulla pista.

Limite all’esonero: l’onere di adottare tutte le misure ragionevoli

Pur riconoscendo la circostanza eccezionale, la Corte ribadisce che il vettore non è esonerato automaticamente. Per evitare la compensazione pecuniaria deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli disponibili in termini di personale, materiale e risorse finanziarie, senza dover sostenere sacrifici insopportabili.

Nel caso concreto, la Corte osserva che gli pneumatici possono essere soggetti a manutenzione e sostituzione standardizzate e che, in pratica, i vettori possono disporre di contratti di sostituzione prioritari. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se Germanwings abbia effettivamente utilizzato tutti i mezzi disponibili per evitare il ritardo prolungato.

Dispositivo e principio affermato

La Corte risponde che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Resta però fermo che il vettore può essere esonerato dalla compensazione solo se prova di aver impiegato tutti i mezzi di cui disponeva per evitare che la sostituzione dello pneumatico provocasse il ritardo prolungato del volo.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione pecuniariacircostanze eccezionaliritardo prolungato

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