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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-558/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019. — OZ contro Banca europea per gli investimenti. — Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Molestie sessuali – Inchiesta condotta nell’ambito del programma “Dignity at work” – Rigetto di una denuncia per molestie – Domanda di annullamento della decisione del presidente della BEI recante rigetto della denuncia – Risarcimento del danno. — Causa C-558/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie parzialmente l’impugnazione di OZ contro la BEI in una controversia su molestie sessuali sul lavoro. Rileva che la denunciante avrebbe dovuto essere sentita, almeno in sintesi, sulle dichiarazioni rese nel corso dell’inchiesta prima della decisione finale, in applicazione dell’articolo 41 della Carta. Respinge invece la doglianza relativa alla violazione del diritto alla vita privata, ritenendo non sproporzionati i riferimenti contenuti nella relazione interna. La decisione del presidente della BEI viene quindi annullata, mentre la relazione del comitato d’inchiesta resta atto preparatorio non autonomamente annullabile.

Impugnazione in materia di personale BEI: obblighi procedurali e diritto di essere sentita in un procedimento interno su denuncia di molestie sessuali, con annullamento della decisione di rigetto

La questione giuridica

Se, nell’ambito della politica BEI sul rispetto della dignità sul luogo di lavoro, la denunciante avesse diritto a essere informata almeno in sintesi delle dichiarazioni dell’asserito molestatore e dei testimoni e a presentare osservazioni prima della decisione finale; se la presenza nella relazione d’inchiesta di riferimenti alla vita privata della denunciante integrasse una violazione dell’articolo 7 della Carta; e se la relazione del comitato d’inchiesta e la decisione del presidente fossero annullabili e fonte di responsabilità risarcitoria della BEI.

Principio di diritto

In un procedimento interno della BEI volto a esaminare una denuncia di molestie sessuali, il denunciante deve poter esercitare il diritto di essere sentito ai sensi dell’articolo 41 della Carta prima che sia adottata una decisione sfavorevole: ciò implica la comunicazione, almeno in sintesi e nel rispetto della riservatezza, delle dichiarazioni dell’asserito autore e dei testimoni utilizzate per fondare la decisione. La mancata osservanza di tale garanzia procedurale rende illegittima la decisione del presidente della BEI di archiviare la denuncia e giustifica l’annullamento, mentre l’inserimento nella relazione d’inchiesta di riferimenti alla vita privata della denunciante non è di per sé illecito quando tali riferimenti riproducano dichiarazioni dei testimoni e restino confinati a un documento interno pertinente all’istruttoria.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 CEDU
  • Articolo 8 CEDU
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Impugnazione OZ/BEI su denuncia di molestie sessuali e garanzie procedurali

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di OZ, dipendente della BEI, contro la relazione del comitato d’inchiesta e la decisione del presidente della BEI di non dare seguito a una denuncia di molestie sessuali. La Corte esamina in particolare il rispetto del diritto di essere sentito e il profilo del diritto alla vita privata nell’ambito della procedura interna della BEI.

Fatti e procedimento interno alla BEI

OZ, assunta dalla BEI nel 2008, aveva riferito di subire molestie sessuali da parte di un collega dal 2011. Dopo la denuncia formale del 20 maggio 2015, la BEI aveva avviato un procedimento d’inchiesta secondo la propria politica in materia di dignità sul luogo di lavoro. Il comitato d’inchiesta aveva concluso che le accuse non erano state confermate e aveva formulato osservazioni critiche sulla persona della denunciante; il presidente BEI aveva quindi adottato il 16 ottobre 2015 la decisione di non dare seguito alla denuncia.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, evocato nel contesto della tutela del personale;
  • l’articolo 41 della Carta, in particolare il diritto a una buona amministrazione e il diritto di essere ascoltati;
  • l’articolo 47 della Carta, invocato dalla ricorrente ma ritenuto non applicabile al procedimento interno BEI;
  • l’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita privata;
  • l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per il coordinamento con la CEDU;
  • gli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura della Corte sulla ricevibilità dell’impugnazione. Viene inoltre ricordato il regolamento del personale BEI e la politica interna sul rispetto della dignità sul luogo di lavoro.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte dichiara irricevibile soltanto il capo della domanda con cui OZ chiedeva il rinvio della controversia alla BEI per la riapertura del procedimento, poiché tale richiesta non era sorretta da alcun motivo specifico di impugnazione. Per il resto, l’impugnazione è ritenuta ricevibile perché indirizzata contro punti determinati della sentenza impugnata e non meramente riproduttiva dei motivi di primo grado.

Primo motivo: violazione del diritto a essere ascoltati ai sensi dell’articolo 41 della Carta

La Corte esclude che il comitato d’inchiesta e il presidente BEI possano essere assimilati a un "giudice" ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Tuttavia afferma che la decisione di rigetto della denuncia costituiva una misura individuale sfavorevole, adottata in un procedimento amministrativo, rispetto alla quale trovava applicazione l’articolo 41 della Carta.

In tale quadro, la denunciante aveva diritto a essere sentita utilmente prima dell’adozione della decisione finale. Ciò comportava, almeno in sintesi e nel rispetto degli interessi di riservatezza, la comunicazione delle dichiarazioni della persona accusata e dei testimoni che erano state utilizzate per fondare la raccomandazione del comitato d’inchiesta. La Corte rileva che OZ era stata ascoltata solo all’inizio del procedimento, ma non prima della raccomandazione al presidente né prima della decisione finale. Ne consegue una violazione dell’articolo 41 della Carta.

La Corte aggiunge che tale irregolarità ha inciso sia sul contenuto della relazione sia su quello della decisione, sicché il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Poiché la relazione del comitato è un atto preparatorio e non autonomamente impugnabile, viene annullata soltanto la decisione del presidente BEI.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 7 della Carta

La Corte respinge la censura relativa al rispetto della vita privata. Osserva che il diritto ex articolo 7 della Carta non è assoluto e può subire limitazioni giustificate da un obiettivo di interesse generale, quale l’identificazione di eventuali molestie sul luogo di lavoro.

Nel caso concreto, i riferimenti alla vita privata della ricorrente presenti nella relazione riproducevano dichiarazioni dei testimoni e servivano a giustificare le raccomandazioni del comitato. La relazione non formulava diagnosi o valutazioni mediche e, inoltre, era un documento interno destinato solo al presidente e alle parti interessate. Per la Corte, tali riferimenti non erano eccessivi né privi di pertinenza.

Domanda risarcitoria

Quanto al danno morale, la Corte ritiene che l’annullamento della decisione costituisca già un ristoro adeguato; pertanto non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento di tale pregiudizio. Quanto alle spese mediche richieste, la Corte esclude la prova di un nesso causale tra l’illegittimità accertata e tali esborsi e considera comunque prematura la richiesta relativa a spese future non ancora sostenute.

Dispositivo e conseguenze pratiche

La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda di annullamento e la domanda risarcitoria fondata sugli illeciti commessi nel procedimento d’inchiesta. Decide poi nel merito e annulla la decisione del presidente BEI del 16 ottobre 2015 di non dare seguito alla denuncia di molestie sessuali. Respinge il ricorso quanto al resto e condanna la BEI alle spese di primo grado e di appello.

Principio affermato

Il denunciante in un procedimento interno dell’istituzione datrice di lavoro ha diritto, prima della decisione sfavorevole, a essere messo in condizione di presentare utilmente le proprie osservazioni sulle dichiarazioni raccolte nell’inchiesta; la sola audizione iniziale non basta se non segue una comunicazione, almeno sintetica, degli elementi decisivi utilizzati per fondare il rigetto della denuncia.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeapersonale della beimolestie sessuali sul luogo di lavorodiritto di essere sentiti e buona amministrazionetutela della vita privata

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