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Sentenza

Sentenza n. 3715/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, recante ordine di demolizione di opere edilizie abusive, e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di vari manufatti edilizi asseritamente realizzati senza permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza con cui il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale aveva ingiunto la demolizione di vari manufatti presenti su un terreno di sua proprietà, ritenendoli abusivi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 38 l. 47/1985, evidenziando che almeno parte delle opere era interessata da istanze di condono presentate ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, mai definite e neppure menzionate nell’ordinanza. Le ulteriori censure riguardavano, secondo quanto emerge dalla motivazione, la competenza dell’organo emanante, la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, il rilievo del tempo trascorso e la previa verifica della sanabilità delle opere.

La decisione

Il TAR ha deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza di demolizione e facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata definizione delle istanze di condono: prima di applicare le sanzioni edilizie, il Comune avrebbe dovuto definire i procedimenti di sanatoria relativi ai manufatti e, solo all’esito, individuare le opere eventualmente prive di titolo edilizio e applicare le sanzioni esclusivamente a queste. Il giudice ha precisato di non poter valutare in questa sede l’accoglibilità delle istanze, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati. Ha invece respinto le restanti censure, ritenendo legittima l’adozione dell’atto da parte del Responsabile dell’ufficio tecnico e ribadendo che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata, anche in presenza di vincoli paesaggistici, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, né una preventiva verifica della sanabilità quando non vi siano procedimenti di sanatoria pendenti da definire. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Prevede il potere comunale di ingiunzione della demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire; il provvedimento repressivo è espressione di attività vincolata.

  • art. 38 l. 47/1985

    La pendenza di istanze di condono relative alle opere interessate dall’ordine di demolizione impone all’amministrazione di definire previamente i procedimenti di sanatoria prima di applicare le sanzioni edilizie.

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Costituisce la base normativa delle istanze di condono edilizio pendenti; la loro mancata definizione impedisce di determinare quali opere siano effettivamente prive di titolo e sanzionabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ordine di demolizione riguarda manufatti interessati da istanze di condono edilizio non ancora definite, l’amministrazione deve previamente concludere tutti i relativi procedimenti di sanatoria; solo dopo può individuare le opere eventualmente rimaste prive di titolo e applicare le pertinenti sanzioni edilizie.
  • La pendenza di un procedimento di condono non consente al giudice amministrativo di anticipare la valutazione sull’accoglibilità della sanatoria, poiché tale valutazione appartiene al potere amministrativo non ancora esercitato.
  • L’ordine di repressione dell’abuso edilizio è, in via generale, un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, anche quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell’opera e anche in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico.
  • La mera astratta sanabilità dell’opera non impedisce, di per sé, l’adozione dell’ordine di demolizione; tuttavia, quando siano pendenti specifiche istanze di condono relative ai manufatti, l’amministrazione deve definirle prima di sanzionare le opere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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