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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19829/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (legale rappresentante)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per il recupero di imposte e IVA, a seguito del disconoscimento del regime agevolato della L. 398/1991 e della contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad attività pubblicitarie. L'avviso fu esteso personalmente al soggetto che all'epoca risultava presidente e legale rappresentante dell'associazione, sul presupposto della sua responsabilità personale e solidale per i debiti fiscali dell'ente ex art. 38 c.c. e normativa sulle sanzioni tributarie. In primo grado il ricorso del contribuente fu respinto; in appello la CTR annullò l'atto ritenendo, sulla base di elementi tratti anche dal procedimento penale, che egli fosse sostanzialmente estraneo alla gestione dell'associazione e ai singoli atti contestati. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 del D.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta per i debiti tributari dell'ente sarebbe derivata dalla sua carica formale e dalla presunzione di ingerenza nella gestione, sicché la CTR avrebbe errato nell'escluderla sulla base della sola asserita estraneità del contribuente alle operazioni contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che la CTR si è correttamente conformata ai principi consolidati in tema di associazioni non riconosciute e responsabilità ex art. 38 c.c., perché ha accertato in fatto, sulla base di prove liberamente valutate, che il contribuente aveva dimostrato la propria estraneità alla gestione dell'associazione nel periodo rilevante. La censura erariale è stata inoltre reputata inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e a un diverso accertamento dei fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si collega all'effettiva ingerenza nella gestione dell'ente e, per i debiti d'imposta, si estende al soggetto che abbia diretto la gestione complessiva nel periodo considerato; la responsabilità resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.

  • art. 1 del D.lgs. 472/1997

    Richiamato dall'Agenzia come base della responsabilità per le sanzioni tributarie; la Corte non ne svolge una lettura autonoma, limitandosi a ricondurre la questione al principio di responsabilità ex art. 38 c.c. per le obbligazioni fiscali dell'associazione.

  • art. 51 del DPR 633/1972

    Norma richiamata nell'invito esibizione documenti posto a base dell'accertamento.

  • art. 32 del DPR 600/1973

    Norma richiamata nell'invito esibizione documenti posto a base dell'accertamento.

  • L. 398/1991

    Il mancato rispetto dei presupposti documentali ha condotto al disconoscimento del regime agevolato per l'associazione sportiva dilettantistica.

  • art. 8 del D.lgs. 74/2000

    Richiamato quale norma penale tributaria connessa alla contestazione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento delle irregolarità.

  • art. 144 del D.P.R. 917/86

    Richiamato per la determinazione del reddito nei periodi per i quali fu disconosciuto il regime agevolato.

  • art. 109 del DPR 917/86

    Richiamato quale criterio ordinario di competenza, inerenza ed effettiva documentazione dei componenti di reddito.

  • art. 39, 1 comma

    Richiamato per la rideterminazione del reddito a seguito del disconoscimento delle agevolazioni fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per la denuncia di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende automaticamente dalla mera carica formale, ma richiede l'effettiva ingerenza nella gestione dell'ente e nella direzione della sua complessiva attività nel periodo considerato.
  • Per i debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, il soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'ente risponde anche delle obbligazioni fiscali e delle sanzioni, ma la responsabilità resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo in cui egli ha effettivamente rivestito il ruolo rilevante.
  • Chi è chiamato a rispondere dei debiti fiscali dell'associazione può liberarsi fornendo prova della propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di riferimento; una volta che tale prova sia stata ritenuta dal giudice di merito, la censura in cassazione non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su prove tratte anche da un procedimento penale e le valuta in modo razionale e coerente, la critica in cassazione che miri soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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