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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 4292 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Contenuto e limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria: la prova dell’avvenuto pagamento non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni fatturate né a superare la contestazione di inesistenza. Il contribuente deve fornire una prova contraria complessiva e concreta dell’effettività delle operazioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni documentate da fatture che l’Amministrazione finanziaria ritiene inesistenti. Una volta che l’Amministrazione fornisce elementi idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il contribuente non può limitarsi a produrre le quietanze di pagamento dei corrispettivi, poiché tali documenti dimostrano soltanto l’avvenuto pagamento e costituiscono un mero elemento indiziario, da valutare insieme alle ulteriori risultanze del processo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’IVA e della detrazione relativa a operazioni inesistenti

    In presenza di una contestazione adeguatamente provata dall’Amministrazione circa l’inesistenza delle operazioni fatturate, l’onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l’effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione.

  • Principio generale sull’onere della prova nel processo tributario

    La parte che intende far valere la detrazione IVA deve dimostrare i presupposti del relativo diritto. Le quietanze di pagamento hanno valore soltanto indiziario e non sono sufficienti, isolatamente considerate, a provare la reale esecuzione delle operazioni.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fornisce elementi seri e concordanti sull’inesistenza di operazioni fatturate, il contribuente deve offrire una prova contraria effettiva e complessiva.
  • Il pagamento del corrispettivo non dimostra automaticamente che la prestazione o la cessione sia realmente avvenuta: le quietanze costituiscono solo indizi da valutare insieme agli altri elementi.
  • Per dimostrare l’effettività dell’operazione è opportuno conservare e produrre documentazione coerente, come contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di consegna, corrispondenza commerciale, registrazioni contabili e ogni altra prova dell’esecuzione concreta.
  • La valutazione deve essere complessiva: nessun singolo documento, compresa la fattura o la quietanza, è necessariamente decisivo se risulta smentito da altri elementi.

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