Sentenza del 17/05/2016 n. 4292 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Contenuto e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria: la prova dell’avvenuto pagamento non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni fatturate né a superare la contestazione di inesistenza. Il contribuente deve fornire una prova contraria complessiva e concreta dell’effettività delle operazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni documentate da fatture che l’Amministrazione finanziaria ritiene inesistenti. Una volta che l’Amministrazione fornisce elementi idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il contribuente non può limitarsi a produrre le quietanze di pagamento dei corrispettivi, poiché tali documenti dimostrano soltanto l’avvenuto pagamento e costituiscono un mero elemento indiziario, da valutare insieme alle ulteriori risultanze del processo.
Norme richiamate
Disciplina dell’IVA e della detrazione relativa a operazioni inesistenti
In presenza di una contestazione adeguatamente provata dall’Amministrazione circa l’inesistenza delle operazioni fatturate, l’onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l’effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione.
Principio generale sull’onere della prova nel processo tributario
La parte che intende far valere la detrazione IVA deve dimostrare i presupposti del relativo diritto. Le quietanze di pagamento hanno valore soltanto indiziario e non sono sufficienti, isolatamente considerate, a provare la reale esecuzione delle operazioni.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi seri e concordanti sull’inesistenza di operazioni fatturate, il contribuente deve offrire una prova contraria effettiva e complessiva.
- Il pagamento del corrispettivo non dimostra automaticamente che la prestazione o la cessione sia realmente avvenuta: le quietanze costituiscono solo indizi da valutare insieme agli altri elementi.
- Per dimostrare l’effettività dell’operazione è opportuno conservare e produrre documentazione coerente, come contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di consegna, corrispondenza commerciale, registrazioni contabili e ogni altra prova dell’esecuzione concreta.
- La valutazione deve essere complessiva: nessun singolo documento, compresa la fattura o la quietanza, è necessariamente decisivo se risulta smentito da altri elementi.
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