Sentenza n. 8877/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 della Regione Abruzzo (Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, affari generali e legali), ivi compreso l'Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - degli ulteriori atti precisati nel ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni e determinazione regionale applicativa relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni emananti e applicatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli atti applicativi, tra cui la determinazione della Regione Abruzzo del 13 dicembre 2022 con l'allegato recante gli importi asseritamente dovuti. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al regime premiale previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente possa disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della decisione adottata in forma camerale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Individua il regime premiale cui la parte ricorrente ha aderito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, purché non vi siano repliche o richieste contrarie delle altre parti.
- Il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché la parte dispone dell'azione sino al momento della decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione processuale del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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