Sentenza n. 713/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione Puglia di approvazione degli atti del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di -OMISSIS- unità di categoria D per vari profili professionali - Bando n. 25 per l’assunzione di -OMISSIS-nell’area professionale "Area Economico-Finanziaria" - profilo professionale "Specialista risorse economico-finanziarie" nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente ulteriori 1,5 punti; - di ogni altro atto presupposto connesso, collegato e/o consequenziale; professionali e ogni altro atto presupposto connesso, collegato e/o consequenziale. quanto ai motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale n. 565 del 15 maggio 2023 di rettifica e approvazione della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria concorsuale e successiva rettifica, nella parte in cui non è stato attribuito un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso di una laurea specialistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato a una procedura concorsuale regionale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, dichiarando quale titolo di accesso una laurea specialistica nella classe 84/S in Scienze economico-aziendali, conseguita con voto 90/110. Essendosi collocato al posto n. 172 con 25 punti complessivi, ha impugnato la graduatoria e, con motivi aggiunti, la successiva rettifica, lamentando la mancata attribuzione di ulteriori 1,5 punti previsti dall'art. 7 del bando per il titolo di studio posseduto. In via subordinata sono state contestate le clausole del bando ritenute lesive e illegittime. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la laurea specialistica avrebbe dovuto essere valutata quale titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Richiamando propri precedenti su analoghe controversie, ha ritenuto che il bando consentisse al candidato in possesso sia della laurea triennale sia della successiva laurea specialistica o magistrale di utilizzare la laurea triennale come titolo di accesso e di far valere la laurea specialistica o magistrale come titolo ulteriore, conseguendo il punteggio aggiuntivo. Tuttavia, il ricorrente aveva scelto di spendere direttamente la laurea specialistica come titolo di partecipazione. In base all'art. 7, comma 4, lettera a), del bando, non sono valutabili come titoli ulteriori le lauree propedeutiche al titolo specialistico o magistrale utilizzato per l'accesso; la regola consente invece la valutazione della laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto alla laurea triennale utilizzata per partecipare. La mancata attribuzione del punteggio è stata quindi ritenuta conseguenza delle scelte compiute dal candidato nella domanda e applicazione del principio di autoresponsabilità. Le clausole del bando non sono state ritenute né lesive né illegittime. I motivi aggiunti, diretti contro la rettifica della graduatoria per invalidità derivata, sono stati respinti per la stessa ragione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, lettera a), del bando di concorso
esclude la valutazione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per la partecipazione
La laurea specialistica o magistrale può essere valutata come titolo ulteriore quando il candidato utilizzi come titolo di accesso la laurea triennale; non può invece essere nuovamente valutata, quale titolo aggiuntivo, se è stata utilizzata direttamente come titolo di accesso.
art. 2 del bando di concorso
richiede ... il possesso di uno dei titoli di studio ivi indicati
Il bando individua i titoli di studio utili per l'ammissione alla procedura, tra cui le lauree di primo livello, le lauree magistrali o specialistiche e i diplomi di laurea equiparati.
decreto interministeriale 9 luglio 2009
È richiamato dal bando ai fini dell'equiparazione delle lauree specialistiche e magistrali ai titoli di studio richiesti per l'accesso.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale che consenta di utilizzare come titolo di accesso una laurea triennale e di valutare separatamente la successiva laurea specialistica o magistrale, il candidato deve spendere la laurea triennale come titolo di accesso per ottenere il punteggio aggiuntivo relativo al titolo specialistico o magistrale.
- Il candidato che utilizzi direttamente la laurea specialistica o magistrale quale titolo di accesso non può pretendere che lo stesso titolo sia nuovamente valutato come titolo ulteriore, quando la lex specialis escluda la valutazione dei titoli propedeutici o comunque disciplini la valutazione differenziale dei titoli utilizzati per l'ammissione.
- La mancata attribuzione del punteggio derivante dalla scelta del candidato di indicare un determinato titolo come titolo di accesso è imputabile alla sua autodeterminazione nella compilazione della domanda e trova giustificazione nel principio di autoresponsabilità.
- La clausola del bando che consente la valutazione della laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto alla laurea triennale utilizzata per l'accesso, ma impedisce la duplicazione della valutazione del titolo specialistico o magistrale utilizzato direttamente per partecipare, non è per ciò solo lesiva o illegittima.
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