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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento intimato oralmente a un lavoratore, dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato che aveva ordinato la reintegrazione e condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate fino a luglio 2017. Sulla base di quel giudicato, era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di € 116.633,15 a titolo di retribuzioni globali di fatto spettanti per l’illegittimo licenziamento dal 31.7.2009 sino a luglio 2017. La società ha proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei doveri di buona fede e correttezza, sostenendo che il giudice avrebbe trascurato l’eccezione di rinuncia tacita del lavoratore al diritto azionato e che il risarcimento andava ridotto tenendo conto del comportamento processuale delle parti; (2) violazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla mancata valorizzazione di elementi indiziari circa la disgregazione dell’attività aziendale e l’inattività della società, che avrebbero impedito la reintegrazione nel posto di lavoro; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, con riferimento alla pretesa prescrizione triennale dei ratei di tredicesima mensilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva implicitamente escluso la rinuncia tacita e la mala fede del lavoratore, avendo comunque motivato sulla quantificazione del credito; ha inoltre ribadito che il mero ritardo nell’esercizio dell’azione non integra violazione della buona fede né comporta, di per sé, perdita della tutela. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l’obbligo datoriale di reintegrazione e di pagamento permane fino a un’effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale e che la mera inattività o iscrizione nel Registro delle imprese non bastano a escludere l’esistenza della società. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la questione della prescrizione triennale dei ratei di tredicesima era nuova in cassazione e non risultava trattata nel giudizio di merito; comunque ha aggiunto che il credito azionato trovava titolo in una precedente sentenza di condanna e, come tale, era soggetto a prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata respinta perché il fatto era stato implicitamente esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nei primi due motivi e della prescrizione nel terzo.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di buona fede e correttezza; la Corte afferma che il mero ritardo nell'esercizio dell'azione non li viola di per sé.

  • art. 2196 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta inattività/disgregazione dell'impresa, ma la Corte ritiene decisiva la permanenza dell'obbligo fino all'effettiva cessazione dell'attività.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sul tema delle presunzioni semplici, senza trovare accoglimento nella censura della società.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle difese della parte convenuta/opposta nel giudizio di merito.

  • art. 8 legge n. 604/1966

    richiamato ratione temporis per la disciplina del rapporto e delle conseguenze del licenziamento illegittimo.

  • art. 1463 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esonero dall’obbligo di reintegrazione/pagamento.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a escludere l’obbligo datoriale in base alla mera inattività societaria.

  • art. 2956 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione triennale dei ratei di tredicesima, motivo dichiarato inammissibile e comunque infondato.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato insieme all’eccezione di prescrizione, ma non accolto.

  • art. 2953 c.c.

    applicato dalla Corte per affermare che il credito fondato su sentenza di condanna è soggetto a prescrizione decennale (actio iudicati).

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. n. 300 del 1970

    richiamata come normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie del licenziamento e delle conseguenze reintegratorie/risarcitorie.

Massime di principio

  • Il mero ritardo nell’esercizio dell’azione giudiziaria da parte del lavoratore non integra, di per sé, rinuncia tacita al diritto né violazione della buona fede e correttezza tale da escludere la tutela.
  • La reiezione implicita di una tesi difensiva o di un’eccezione, quando sia incompatibile con la soluzione data dal giudice a un’altra questione logicamente presupposta, si censura in cassazione come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia in senso stretto.
  • In materia di licenziamento illegittimo con ordine di reintegrazione, l’obbligo del datore di lavoro di reintegrare e di corrispondere il relativo risarcimento permane fino a un’effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale; la sola inattività o permanenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese non basta a escludere l’esistenza dell’impresa.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte che le prospetta deve anche indicare specificamente dove esse siano state dedotte in precedenza, secondo il principio di autosufficienza.
  • Il credito fondato su una precedente sentenza di condanna è soggetto alla prescrizione decennale dell’actio iudicati, non alla prescrizione breve invocata per il rapporto originario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

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