Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 21 novembre 2003 relativa a un immobile sito in Fonte Nuova, nella quale veniva previsto un obbligo di concludere un contratto di locazione commerciale. La parte attrice in origine aveva chiesto, ex art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva del contratto di locazione non concluso; la società convenuta aveva sostenuto di essere estranea all'accordo, deducendo che la scrittura faceva riferimento a un soggetto che si era qualificato come futuro rappresentante della società e, inoltre, aveva eccepito la nullità dell'accordo ai sensi dell'art. 1419 c.c. perché prevedeva, per finalità fiscali, la mancata registrazione e l'utilizzo di un contratto di comodato. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dato ragione alla controparte, ritenendo costituito il contratto di locazione. In sede di cassazione, la società aveva proposto due motivi: con il primo sosteneva che l'obbligo di stipulare la locazione gravasse solo sul soggetto che si era qualificato come futuro rappresentante e non sulla società; con il secondo denunciava la nullità dell'intero accordo per effetto della clausola di mancata registrazione, assumendo che la nullità della clausola dovesse travolgere l'intero contratto. La Corte di cassazione aveva rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la società ha dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente affermato la mancata trascrizione della clausola dichiarata nulla, mentre nel ricorso per cassazione era stato riportato l'intero testo della scrittura, compreso l'art. 7. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità della revocazione per difetto di interesse, ma la Corte ha escluso l'eccezione e ha ritenuto effettivamente sussistente l'errore percettivo. Tuttavia, nel giudizio rescissorio, ha comunque dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso originario perché meramente assertorio: la censura sull'art. 1419 c.c. non dimostrava che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla, né confrontava la reale motivazione della sentenza d'appello, che richiamava la nullità parziale e la sostituzione di diritto delle clausole imperative. La Corte ha inoltre osservato che, quanto all'obbligo di registrazione, prima dell'introduzione della specifica previsione normativa richiamata, non si trattava di una clausola da inserire per sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c., ma semmai di un obbligo legale già esistente, con conseguente necessità di provare la decisività della clausola ai fini della conclusione dell'accordo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza precedente limitatamente alla parte in cui aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso per cassazione per asserita mancata trascrizione della clausola. All'esito della fase rescissoria, però, ha nuovamente dichiarato inammissibile quel secondo motivo, ritenendolo generico e privo di specifica dimostrazione del presupposto richiesto dall'art. 1419 c.c., cioè che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla. Le spese del giudizio di revocazione sono state integralmente compensate; la società ricorrente è stata condannata alle spese del precedente giudizio di cassazione, come regolato nel provvedimento revocato. È stata inoltre esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesto dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti previsti dalla legge.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore percettivo decisivo, non una rivalutazione di giudizio o di diritto.
art. 2932 c.c.
azione volta a ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso.
art. 1419 c.c.
la nullità parziale travolge l'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la clausola nulla; altrimenti opera la conservazione del contratto nei limiti consentiti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo di ricorso deve contenere l'adeguata riproduzione degli atti e delle clausole su cui si fonda la censura, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 100 c.p.c.
l'interesse all'impugnazione sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione lesiva effettiva e non meramente assorbita o inesistente.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la domanda di responsabilità aggravata presuppone soccombenza integrale o comunque i presupposti sostanziali della lite temeraria, qui esclusi dall'accoglimento della revocazione nella fase rescindente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non opera quando l'impugnazione non è stata integralmente respinta, poiché qui vi è stato accoglimento della revocazione nella fase rescindente.
art. 1, comma 346, L. 311/2004
richiamato per osservare che l'obbligo di registrazione non opera come clausola contrattuale da inserire per sostituzione, ma come obbligo legale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della Corte di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti; non è invece deducibile per contestare la valutazione giuridica o l'interpretazione delle risultanze processuali.
- Ai fini dell'inammissibilità per difetto di autosufficienza, è necessario verificare se il ricorso abbia effettivamente riprodotto gli atti o le clausole rilevanti; un'erronea affermazione della loro omissione integra errore di fatto revocatorio se il contenuto era in realtà riportato.
- La nullità di una clausola non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: chi invoca l'estensione della nullità deve allegare e dimostrare che la clausola nulla era essenziale e che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
- Una censura ex art. 1419 c.c. è inammissibile quando si limiti ad affermazioni apodittiche sulla essenzialità della clausola, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare elementi di fatto idonei a sostenere la volontà contraria delle parti.
- L'obbligo di registrazione non può essere trattato come clausola da inserire automaticamente nel regolamento negoziale mediante sostituzione di diritto, se esso deriva direttamente dalla legge; in tal caso la questione resta quella dell'incidenza della nullità parziale sull'intero assetto contrattuale.
- La revocazione che accolga la fase rescindente impone al giudice di regolare nuovamente le spese sia della revocazione sia del precedente giudizio di cassazione, secondo l'esito complessivo della lite.
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