Direttiva 2000/58
Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina europea dei limiti massimi di residui di antiparassitari introducendo valori per il kresoxim-metile in diverse matrici alimentari. Le nuove soglie si fondano sulla valutazione scientifica disponibile e, per molti prodotti, sono fissate in via provvisoria al livello minimo di determinazione analitica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1o aprile 2001.
Modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per fissare limiti massimi di residui del fungicida kresoxim-metile in cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di kresoxim-metile nei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dalle direttive 86/362/CEE (cereali), 86/363/CEE (prodotti alimentari di origine animale) e 90/642/CEE (alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). Incide sugli Stati membri, chiamati a recepire e applicare le modifiche ai rispettivi ordinamenti nazionali entro i termini fissati. Le quantità indicate come provvisorie restano tali per quattro anni dall'entrata in vigore, salvo trasformazione in valori definitivi.
Direttiva 2000/58/CE: modificazione degli allegati in materia di residui di kresoxim-metile
La direttiva interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui di antiparassitari, aggiornando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per introdurre valori relativi al kresoxim-metile. La misura si fonda sulla valutazione scientifica della sostanza, già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come fungicida, e tiene conto della tutela del consumatore e delle osservazioni degli operatori commerciali consultati in sede OMC.
Obiettivo e ratio dell'intervento
L'intervento mira a colmare il vuoto regolatorio sui residui di kresoxim-metile nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Nei considerando la Commissione precisa che, in assenza di limiti comunitari o di MRL provvisorie, gli Stati membri possono fissare limiti provvisori nazionali in base alla direttiva 91/414/CEE, ma che è opportuno stabilire valori a livello comunitario per garantire un livello uniforme di protezione dei consumatori.
Base scientifica e valutazione del rischio
La direttiva richiama il completamento della valutazione scientifica e tecnica del kresoxim-metile, effettuata il 16 ottobre 1998 nell'ambito del rapporto di riesame della Commissione. In tale sede è stata fissata una dose giornaliera accettabile (ADI) pari a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno. La Commissione afferma che l'esposizione a vita dei consumatori, calcolata secondo procedure e prassi comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS, non porta al superamento di tale ADI.
È inoltre precisato che non sono emersi effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose di riferimento acuta. Per alcuni prodotti agricoli, essendo già definite le condizioni di utilizzo, è stato possibile fissare limiti massimi di residui definitivi; per altri, in via prudenziale, sono stati fissati valori provvisori al livello minimo di determinazione analitica.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano tre gruppi di prodotti:
- cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
La direttiva opera esclusivamente sulla sostanza attiva kresoxim-metile. I valori introdotti negli allegati sono contrassegnati, ove applicabile, dalla lettera "(p)", a indicare la loro natura provvisoria.
Regime dei valori provvisori e loro trasformazione in definitivi
L'articolo 4 chiarisce la portata giuridica della qualificazione "provvisoria". La lettera "(p)" segnala che la quantità massima di residui è stata fissata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
La stessa disposizione stabilisce che, quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, le quantità massime di residui provvisorie del kresoxim-metile cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi:
- dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE;
- dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.
Ne deriva un meccanismo di transizione temporale, funzionale a completare la definizione dei limiti per gli usi non ancora pienamente consolidati.
Rapporto con la direttiva 91/414/CEE
Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La Commissione richiama espressamente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, che consente la fissazione di limiti massimi di residui provvisori quando non esistono valori comunitari o provvisori già determinati. È anche precisato che gli Stati membri possono stabilire limiti nazionali provvisori secondo la medesima disciplina e l'allegato VI, punto 2.4.2.3 della parte B.
Consultazioni e contesto internazionale
Nei considerando si dà atto della consultazione dei partner commerciali della Comunità tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e del fatto che le osservazioni ricevute siano state prese in considerazione. La Commissione segnala inoltre che esaminerà la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi;
- informarne immediatamente la Commissione;
- applicare tali disposizioni dal 1o aprile 2001.
Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla discrezionalità nazionale.
Destinatari
L'articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva, che quindi vincola gli ordinamenti nazionali quanto al risultato da raggiungere, lasciando agli Stati la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione entro i termini stabiliti.
Disposizioni principali
Modifica dei limiti massimi di residui per cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono l'inserimento, negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, delle quantità massime di residui di kresoxim-metile. Per la direttiva 90/642/CEE tali valori sono riportati nell'allegato della direttiva 2000/58/CE e aggiunti all'allegato II della direttiva 90/642/CEE.
Natura provvisoria dei valori fissati
L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che la lettera "(p)" accanto ai valori indica che si tratta di quantità massime di residui provvisorie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Il paragrafo 2 prevede che, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, tali valori provvisori cessino di esserlo e diventino definitivi ai sensi delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
Base scientifica e tutela del consumatore
Nei considerando si afferma che il kresoxim-metile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva fungicida. La valutazione ha preso in esame l'ADI fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno e ha concluso che i limiti stabiliti non comportano il superamento di tale soglia; non sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da imporre una dose di riferimento acuta.
Regola prudenziale per prodotti non autorizzati e determinazione analitica
Per i prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, la direttiva prevede quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica, al fine di tutelare efficacemente i consumatori. È precisato che ciò non esclude la possibilità per gli Stati membri di fissare MRL provvisorie nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell'allegato VI della medesima.
Recepimento, applicazione e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1o aprile 2001; i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. L'articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari.
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