Direttiva 2000/28
Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2000/12/CE, estendendo la definizione di ente creditizio agli istituti di moneta elettronica. L’obiettivo è evitare distorsioni della concorrenza e tenere conto dell’impatto della moneta elettronica sulle misure di politica monetaria. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 aprile 2002 e comunicare alla Commissione le misure adottate.
Modifica la direttiva 2000/12/CE per includere gli istituti di moneta elettronica nella nozione di enti creditizi e assoggettarli alle relative regole, con rinvio alla disciplina specifica della direttiva 2000/46/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le modifiche nella normativa nazionale relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio. L’effetto sostanziale riguarda gli istituti di moneta elettronica, che vengono assimilati agli enti creditizi ai fini della direttiva 2000/12/CE, nonché l’applicazione agli enti creditizi dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE. Non disciplina direttamente i clienti o gli utilizzatori finali, ma incide sul quadro prudenziale e autorizzatorio degli operatori del settore bancario e della moneta elettronica.
Direttiva 2000/28/CE: estensione della nozione di ente creditizio agli istituti di moneta elettronica
La direttiva 2000/28/CE modifica in modo mirato la direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio. Il legislatore europeo richiama l’esigenza di favorire uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nella Comunità, con particolare attenzione alla moneta elettronica, e di evitare distorsioni della concorrenza tra emittenti, anche in relazione alla politica monetaria. Viene inoltre valorizzata la rimborsabilità della moneta elettronica come elemento essenziale per la fiducia del detentore.
Obiettivo e ratio dell’intervento
La modifica normativa mira a ricondurre gli istituti di moneta elettronica nel perimetro della disciplina prudenziale bancaria, attraverso l’estensione della definizione di ente creditizio. In questo modo, il diritto dell’Unione intende assicurare un trattamento coerente degli operatori che svolgono attività rilevanti per la circolazione della moneta elettronica e per la stabilità del sistema. Il meccanismo prescelto è quello tipico della direttiva: fissazione del risultato da raggiungere e rimessione agli Stati membri della forma e dei mezzi di attuazione.
Modifiche alla direttiva 2000/12/CE
L’articolo 1 interviene sulla definizione di "ente creditizio" contenuta all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE. La nuova formulazione comprende:
- l’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- l’istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE, relativa all’avvio, all’esercizio e alla vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
La conseguenza è che gli istituti di moneta elettronica vengono espressamente inclusi nella categoria degli enti creditizi ai fini della direttiva bancaria di base.
Coordinamento con la direttiva 2000/46/CE
Sempre l’articolo 1 inserisce nel titolo V della direttiva 2000/12/CE il nuovo articolo 33 bis, secondo cui l’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE è applicabile agli enti creditizi. La disposizione realizza un raccordo diretto tra la disciplina degli enti creditizi e quella specifica degli istituti di moneta elettronica, senza ulteriori precisazioni nella direttiva in esame.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 contiene le disposizioni di attuazione e recepimento. Gli Stati membri devono:
- mettere in vigore, entro il 27 aprile 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
- prevedere, negli atti di recepimento, un riferimento alla direttiva oppure corredarli di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità lasciate alla scelta degli Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva lascia quindi un margine di discrezionalità limitato soprattutto alle tecniche di rinvio e alle modalità di trasposizione, fermo restando l’obbligo di risultato entro il termine fissato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri. Si tratta quindi di una direttiva di modifica settoriale, immediatamente vincolante quanto all’obiettivo ma efficace negli ordinamenti nazionali solo tramite recepimento entro la scadenza del 27 aprile 2002.
Disposizioni principali
Estensione della definizione di ente creditizio
L’articolo 1 sostituisce la definizione di "ente creditizio" all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE. Accanto all’impresa che riceve depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto, viene incluso anche l’istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE.
Applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE agli enti creditizi
L’articolo 1 introduce nel titolo V della direttiva 2000/12/CE il nuovo articolo 33 bis, che rende applicabile agli enti creditizi l’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE. Il rinvio collega la disciplina degli enti creditizi alla normativa specifica sugli istituti di moneta elettronica.
Termine di recepimento
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 27 aprile 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.
Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri vi inseriscano un riferimento alla presente direttiva oppure lo accompagnino alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obbligo di comunicazione delle norme nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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