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Direttiva 2000/53

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso - Dichiarazioni della Commissione

Normativa europea32000L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per la gestione dei veicoli fuori uso, con priorità alla prevenzione dei rifiuti e, in subordine, al reimpiego, riciclaggio e recupero. Impone agli Stati membri obblighi su raccolta, certificato di rottamazione, autorizzazione degli impianti, trattamento ambientalmente corretto, informazione ai consumatori e raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero. Stabilisce inoltre restrizioni all’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente, e prevede un recepimento entro il 21 aprile 2002.

Misure per la prevenzione, raccolta, trattamento, reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, con limitazione delle sostanze pericolose e obiettivi quantitativi di recupero.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1, ai veicoli a motore a tre ruote (con esclusione dei tricicli a motore), ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti, materiali e ricambi, indipendentemente dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante l’uso. Restano salve la normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza, emissioni atmosferiche e sonore, nonché protezione del suolo e delle acque. Sono esclusi i veicoli speciali ai sensi della direttiva 70/156/CEE dall’articolo 7; per alcuni produttori di veicoli non soggetti alla direttiva 70/156/CEE gli Stati membri possono escludere l’applicazione di talune disposizioni. I veicoli d’epoca, storici o di interesse collezionistico/museale, se conservati adeguatamente e non destinati a smaltimento, non rientrano nella nozione di rifiuto e non sono soggetti alla direttiva.

Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli fuori uso, in linea con i principi di prevenzione, precauzione e “chi inquina paga”. Mira anche a garantire il corretto funzionamento del mercato interno evitando distorsioni della concorrenza nel settore della raccolta, del trattamento e del riciclo dei veicoli.

Obiettivi e impostazione generale

La norma pone al primo posto la prevenzione della produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in via subordinata, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti. Il quadro regolatorio è costruito per orientare progettazione, fabbricazione, raccolta e trattamento verso soluzioni più sostenibili, con particolare attenzione alla conservazione dell’energia e alla riduzione dei rifiuti da smaltire.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1, ai veicoli a motore a tre ruote, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali. La disciplina opera indipendentemente dalle modalità di manutenzione o riparazione del veicolo durante il suo utilizzo, ma resta ferma la normativa vigente in materia di sicurezza, emissioni atmosferiche e sonore e tutela del suolo e delle acque.

L’articolo 2 fornisce le definizioni essenziali per l’applicazione della disciplina, tra cui quelle di veicolo fuori uso, trattamento, reimpiego, riciclaggio, recupero, smaltimento, operatori economici e sostanza pericolosa. Tali definizioni sono coordinate con la direttiva 70/156/CEE sull’omologazione dei veicoli, la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti e la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose.

Prevenzione e limitazione delle sostanze pericolose

Gli Stati membri devono promuovere, già in fase di progettazione, la riduzione dell’uso di sostanze pericolose e la progettazione di veicoli idonei a demolizione, reimpiego, recupero e soprattutto riciclaggio. Devono inoltre incentivare l’impiego crescente di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, così da favorire lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati.

Per i materiali e componenti immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente sono ammessi solo nei casi elencati nell’allegato II e alle condizioni ivi previste. La Commissione deve aggiornare periodicamente l’allegato II tenendo conto del progresso tecnico e scientifico; la prima modifica deve intervenire entro il 21 ottobre 2001, e nessuna esenzione può essere soppressa prima del 1° gennaio 2003.

Raccolta, registrazione e certificato di rottamazione

Gli Stati membri devono assicurare sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, ove tecnicamente fattibile, dei mezzi usati rimossi durante le riparazioni delle autovetture, nonché una presenza adeguata di centri di raccolta sul territorio nazionale. Tutti i veicoli fuori uso devono essere consegnati a impianti di trattamento autorizzati.

È istituito un certificato di rottamazione che costituisce il requisito per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Se lo Stato membro non dispone di un sistema di cancellazione dal registro, il certificato deve essere trasmesso alle autorità competenti al momento della consegna del veicolo all’impianto di trattamento. I certificati rilasciati in altri Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti e accettati.

La consegna del veicolo all’impianto autorizzato deve avvenire senza spese per l’ultimo detentore o proprietario quando il veicolo ha valore di mercato nullo o negativo. I produttori devono sostenere interamente o in misura significativa i costi della misura e/o ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni previste. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere una non completa gratuità se il veicolo non contiene i componenti essenziali, in particolare motore e carrozzeria, oppure se contiene rifiuti aggiunti.

Trattamento dei veicoli fuori uso

Il trattamento, anche temporaneo, deve avvenire nel rispetto dei requisiti generali della direttiva 75/442/CEE e delle prescrizioni tecniche minime dell’allegato I. Gli stabilimenti e le imprese che effettuano il trattamento devono essere autorizzati o registrati secondo gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

È prevista una deroga all’autorizzazione per talune operazioni di recupero, purché preceduta da un’ispezione annuale delle autorità competenti che verifichi tipo e quantità dei rifiuti, prescrizioni tecniche e misure di sicurezza. Gli impianti devono smontare i componenti prima di un ulteriore trattamento, separare i materiali pericolosi senza contaminare i rifiuti frantumati e svolgere le operazioni in modo da non pregiudicare il reimpiego, il recupero e il riciclaggio. Gli Stati membri devono anche incoraggiare sistemi certificati di gestione ambientale.

L’allegato I specifica i requisiti tecnici minimi per siti di stoccaggio e di trattamento, inclusi superfici impermeabili, raccolta degli sversamenti, stoccaggio separato di fluidi e componenti pericolosi, rimozione di accumulatori, serbatoi di gas, componenti esplosivi, fluidi, catalizzatori, pneumatici, grandi componenti in plastica e vetro, oltre alla corretta gestione degli pneumatici usati.

Reimpiego, riciclaggio e recupero: obiettivi quantitativi

Gli Stati membri devono promuovere il reimpiego dei componenti idonei e il riciclaggio come opzione privilegiata, ove ambientalmente sostenibile. La direttiva fissa obiettivi vincolanti per gli operatori economici:

  • entro il 1° gennaio 2006: almeno 85% di reimpiego e recupero e almeno 80% di reimpiego e riciclaggio del peso medio per veicolo e per anno;
  • per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980, possono essere stabiliti obiettivi inferiori, ma non sotto il 75% e il 70%;
  • entro il 1° gennaio 2015: almeno 95% di reimpiego e recupero e almeno 85% di reimpiego e riciclaggio.

Entro il 31 dicembre 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare gli obiettivi per il 2015 sulla base di una relazione della Commissione. Quest’ultima deve inoltre fissare entro il 21 ottobre 2002 le modalità necessarie per verificare il rispetto degli obiettivi. Per il periodo successivo al 2015, i nuovi obiettivi saranno definiti con atto del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione.

Progettazione dei veicoli e collegamento con l’omologazione

La direttiva richiede che i veicoli siano progettati in modo da poter raggiungere gli obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero. La Commissione deve promuovere norme europee sulle possibilità di demolizione, recupero e riciclaggio dei veicoli e, entro la fine del 2001, il legislatore UE deve modificare la direttiva 70/156/CEE affinché i veicoli omologati e immessi sul mercato tre anni dopo la modifica risultino reimpiegabili e/o riciclabili almeno per l’85% del peso e reimpiegabili e/o recuperabili almeno per il 95% del peso.

Codifica dei componenti e informazioni per la demolizione

Gli Stati membri devono fare in modo che i produttori, in collaborazione con i fabbricanti di materiali ed equipaggiamenti, usino sistemi di codifica dei componenti e dei materiali per facilitarne l’identificazione ai fini del reimpiego e del recupero. La Commissione deve stabilire tali norme entro il 21 ottobre 2001.

I produttori devono inoltre fornire, entro sei mesi dall’immissione sul mercato di ogni nuovo tipo di veicolo, informazioni per la demolizione che identifichino componenti, materiali e ubicazione delle sostanze pericolose, nella misura utile agli impianti di trattamento. I produttori di componenti devono mettere a disposizione degli impianti autorizzati le informazioni pertinenti su demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti riutilizzabili, salve le esigenze di riservatezza commerciale e industriale.

Relazioni periodiche, banche dati e informazione al consumatore

Ogni tre anni gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione della direttiva, basata su questionario o schema predisposto dalla Commissione, anche per alimentare banche dati sui veicoli fuori uso e sul loro trattamento. La prima relazione riguarda il triennio a decorrere dal 21 aprile 2002; la Commissione pubblica poi una relazione di sintesi entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali.

Gli operatori economici devono pubblicare informazioni sulla costruzione dei veicoli, sul trattamento ecologicamente corretto, sullo sviluppo delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero e sui progressi nel recupero e riciclaggio. Il produttore deve rendere tali informazioni accessibili ai futuri acquirenti e includerle nelle pubblicazioni promozionali del nuovo veicolo.

Recepimento, applicazione anticipata e accordi volontari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 aprile 2002 e informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

È ammesso il ricorso ad accordi tra autorità competenti e settori economici interessati per attuare alcune disposizioni, a condizione che gli accordi siano vincolanti, definiscano obiettivi e scadenze, siano pubblicati e comunicati alla Commissione, prevedano monitoraggio e rendicontazione pubblica, e siano sostituiti da misure legislative, regolamentari o amministrative in caso di mancato rispetto.

Ruolo della Commissione e procedura di comitato

La Commissione opera con l’assistenza del comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE e secondo la decisione 1999/468/CE. In particolare, adotta i requisiti minimi del certificato di rottamazione, le modalità di controllo degli obiettivi quantitativi, i formati delle banche dati e le modifiche agli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Entrata in vigore e applicazione differita di talune regole

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5, paragrafo 4, sulla gratuità della consegna del veicolo fuori uso, si applica dal 1° luglio 2002 ai veicoli immessi sul mercato da tale data e dal 1° gennaio 2007 ai veicoli immessi sul mercato prima di quella data; gli Stati membri possono anticiparne l’applicazione.

Disposizioni principali

Obiettivi generali

L’articolo 1 indica come finalità prioritaria la prevenzione della produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, inoltre, il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, per ridurre i rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento ambientale degli operatori del ciclo del veicolo.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, veicolo, veicolo fuori uso, produttore, prevenzione, trattamento, reimpiego, riciclaggio, recupero, smaltimento, operatori economici, sostanza pericolosa, frantumatore e informazioni per la demolizione, con rinvii alle direttive 70/156/CEE, 75/442/CEE, 67/548/CEE e 92/61/CEE.

Prevenzione e restrizioni sulle sostanze pericolose

L’articolo 4 impone agli Stati membri di incoraggiare progettazione e produzione volte a limitare le sostanze pericolose e a facilitare demolizione, recupero e riciclaggio. Per i materiali e componenti immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente sono ammessi solo nei casi previsti dall’allegato II. La Commissione deve aggiornare periodicamente l’allegato II secondo il progresso tecnico e scientifico, con prima modifica entro il 21 ottobre 2001; nessuna esenzione può essere soppressa prima del 1° gennaio 2003.

Raccolta, certificato di rottamazione e gratuità della consegna

L’articolo 5 richiede sistemi di raccolta per tutti i veicoli fuori uso e, ove tecnicamente fattibile, per i mezzi usati rimossi durante la riparazione delle autovetture, con adeguata presenza di centri di raccolta. La consegna deve avvenire a impianti di trattamento autorizzati. È istituito un certificato di rottamazione necessario per la cancellazione dal registro automobilistico; gli Stati membri senza sistema di cancellazione devono prevedere la trasmissione del certificato alle autorità competenti. La consegna al trattamento autorizzato deve avvenire senza spese per l’ultimo detentore/proprietario quando il veicolo ha valore di mercato nullo o negativo; i produttori devono sostenerne totalmente o in misura significativa i costi o ritirare i veicoli. Devono essere riconosciuti reciprocamente i certificati di rottamazione rilasciati in altri Stati membri, e la Commissione fissa entro il 21 ottobre 2001 i requisiti minimi del certificato.

Trattamento degli autoveicoli fuori uso

L’articolo 6 disciplina deposito, anche temporaneo, e trattamento secondo i requisiti generali della direttiva 75/442/CEE e l’allegato I. Gli stabilimenti e le imprese devono essere autorizzati o registrati; è prevista una possibile deroga per talune operazioni di recupero, subordinata a ispezione annuale preventiva. I trattatori devono smontare i componenti e rimuovere i materiali pericolosi, preservando reimpiego, recupero e riciclaggio, con trattamento di depurazione il più presto possibile. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare sistemi certificati di gestione ambientale.

Obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero

L’articolo 7 impone di incentivare il reimpiego dei componenti idonei e, come soluzione privilegiata, il riciclaggio ambientalmente sostenibile. Gli obiettivi minimi sono: entro il 1° gennaio 2006 almeno 85% di reimpiego e recupero e 80% di reimpiego e riciclaggio del peso medio per veicolo e anno; per veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980 possono valere obiettivi inferiori, ma non sotto il 75% e 70%. Entro il 1° gennaio 2015 gli obiettivi salgono a 95% per reimpiego e recupero e 85% per reimpiego e riciclaggio. La Commissione deve fissare entro il 21 ottobre 2002 le modalità di controllo del rispetto degli obiettivi. Entro la fine del 2001, dopo l’elaborazione di norme europee, la direttiva 70/156/CEE deve essere modificata per imporre veicoli omologati reimpiegabili e/o riciclabili almeno all’85% e recuperabili almeno al 95% del peso, a partire da tre anni dopo la modifica.

Codifica dei componenti e informazioni per la demolizione

L’articolo 8 impone l’uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per agevolare l’identificazione dei pezzi reimpiegabili e recuperabili. La Commissione deve stabilire tali norme entro il 21 ottobre 2001. I produttori devono fornire informazioni per la demolizione per ogni nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dall’immissione sul mercato, indicando componenti, materiali e ubicazione delle sostanze pericolose. I produttori di componenti devono mettere a disposizione degli impianti autorizzati le informazioni necessarie alla demolizione, allo stoccaggio e alla verifica dei componenti riutilizzabili, nei limiti della riservatezza commerciale e industriale.

Relazioni, banche dati e informazione al pubblico

L’articolo 9 prevede relazioni triennali degli Stati membri alla Commissione, basate su questionario o schema della Commissione, per alimentare banche dati sui veicoli fuori uso e sul loro trattamento. La prima relazione riguarda il periodo di tre anni a decorrere dal 21 aprile 2002; la Commissione pubblica poi una relazione di sintesi entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali. Gli operatori economici devono pubblicare informazioni sulla costruzione dei veicoli, sul trattamento ecologicamente sano, sullo sviluppo delle possibilità di reimpiego/riciclaggio/recupero e sui progressi nel recupero e riciclaggio; il produttore deve renderle accessibili ai futuri acquirenti e includerle nelle pubblicazioni promozionali.

Recepimento, accordi volontari e attuazione

L’articolo 10 fissa il termine di recepimento al 21 aprile 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate alla pubblicazione. Gli Stati membri possono attuare talune disposizioni mediante accordi vincolanti con i settori interessati, purché contengano obiettivi, scadenze, pubblicità, monitoraggio, controlli e una clausola di intervento normativo in caso di inosservanza.

Procedura di comitato e poteri della Commissione

L’articolo 11 rinvia alla decisione 1999/468/CE e al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE. La Commissione adotta, secondo tale procedura, i requisiti minimi del certificato di rottamazione, le modalità di controllo degli obiettivi, i formati delle banche dati e gli adeguamenti degli allegati al progresso scientifico e tecnico.

Entrata in vigore e applicazione differita di una misura specifica

L’articolo 12 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in GUCE. L’articolo 5, paragrafo 4, si applica dal 1° luglio 2002 ai veicoli immessi sul mercato da tale data e dal 1° gennaio 2007 ai veicoli immessi anteriormente; gli Stati membri possono applicarlo prima di tali date.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutitrasportimercato internoeconomia circolare

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