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Direttiva 2000/46

Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Normativa europea32000L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per gli istituti di moneta elettronica, distinto ma coordinato con la disciplina bancaria generale. Prevede una definizione di moneta elettronica, un principio di rimborsabilità al valore nominale, requisiti patrimoniali minimi e limiti stringenti agli investimenti a copertura delle passività. La normativa lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto sulle deroghe, sulle modalità di controllo e sui limiti prudenziali di dettaglio, ma impone il recepimento entro il 27 aprile 2002.

Disciplina l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, fissando regole armonizzate su autorizzazione, rimborsabilità, capitale, investimenti e deroghe.

Ambito di applicazione

Si applica agli istituti di moneta elettronica, ossia imprese o altre persone giuridiche diverse dagli enti creditizi che emettono mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica. Sono esclusi gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE. La direttiva vieta inoltre, in linea generale, ai soggetti che non sono enti creditizi di svolgere attività di emissione di moneta elettronica. Per le attività diverse dall’emissione, il campo operativo degli istituti è fortemente limitato a servizi finanziari e non finanziari strettamente connessi, nonché alla memorizzazione di dati per conto terzi; sono previste deroghe per operatori di dimensioni ridotte o con circolazione/accettazione limitata della moneta elettronica.

Direttiva 2000/46/CE sugli istituti di moneta elettronica

La direttiva introduce un regime armonizzato per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della moneta elettronica nel contesto del commercio elettronico, garantendo al contempo fiducia del detentore, stabilità finanziaria e concorrenza leale. Il legislatore unionale adotta un’armonizzazione essenziale, tecnologicamente neutra, lasciando agli Stati membri un margine di scelta soprattutto sulle modalità di recepimento, sulle deroghe e sui limiti prudenziali di dettaglio.

Obiettivi e logica della disciplina

La direttiva nasce dall’esigenza di disciplinare un settore nuovo e in rapida evoluzione, nel quale la moneta elettronica è considerata un surrogato elettronico di monete metalliche e banconote, destinato generalmente a pagamenti elettronici di importo limitato. La scelta normativa mira a creare un quadro giuridico che non ostacoli l’innovazione tecnologica e che consenta il mutuo riconoscimento dell’autorizzazione, applicando il principio della vigilanza prudenziale dello Stato membro d’origine.

Ambito soggettivo e definizioni

La disciplina si applica agli istituti di moneta elettronica, definiti come imprese o altre persone giuridiche, diverse dagli enti creditizi, che emettono mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica. La moneta elettronica è definita come un valore monetario rappresentato da un credito verso l’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso contro ricezione di fondi almeno pari al valore emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente.

Gli Stati membri devono vietare ai soggetti non qualificabili come enti creditizi di svolgere l’attività di emissione di moneta elettronica, salvo le ipotesi espressamente disciplinate dalla direttiva. La disciplina esclude gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

Limiti all’operatività degli istituti

Le attività diverse dall’emissione sono ristrette a servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, inclusa la gestione di moneta elettronica mediante funzioni operative o accessorie, nonché l’emissione e la gestione di altri mezzi di pagamento, con esclusione della concessione di qualsiasi credito. È inoltre consentita la memorizzazione di dati su dispositivo elettronico per conto di altre imprese o enti pubblici.

In linea generale, gli istituti non devono detenere partecipazioni in altre imprese, salvo il caso in cui tali imprese svolgano funzioni operative o accessorie relative alla moneta elettronica emessa o distribuita.

Coordinamento con la disciplina bancaria

L’articolo 2 coordina la nuova disciplina con le direttive bancarie. Salvo espressa deroga, alcuni riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE e 2000/12/CE si applicano anche agli istituti di moneta elettronica, ma restano esclusi gli articoli elencati nella direttiva e, soprattutto, il regime di riconoscimento reciproco per attività diverse dall’emissione di moneta elettronica.

La ricezione di fondi in cambio di moneta elettronica non è qualificata come deposito o altro fondo rimborsabile, purché la conversione in moneta elettronica sia immediata. Ciò serve a distinguere il modello della moneta elettronica dalla raccolta bancaria tradizionale.

Rimborsabilità e tutela del detentore

La rimborsabilità costituisce un elemento centrale: il detentore può chiedere, durante il periodo di validità, il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o tramite versamento su conto corrente. Possono essere addebitate soltanto le spese strettamente necessarie per eseguire l’operazione.

Il contratto tra emittente e detentore deve indicare in modo chiaro le condizioni del rimborso. È ammesso un importo minimo per il rimborso, ma non superiore a 10 EUR.

Requisiti patrimoniali e regole prudenziali

Gli istituti devono disporre di un capitale iniziale non inferiore a 1 milione di EUR; tale soglia opera anche come minimo assoluto dei fondi propri. Inoltre, i fondi propri devono essere almeno pari al 2% dell’importo corrente delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione, oppure, se maggiore, al 2% della media delle passività totali dei sei mesi precedenti.

Per i primi sei mesi di attività, il requisito può essere parametrato sulle passività previste per i sei mesi successivi, indicate nel piano industriale, ferma restando la possibilità per le autorità competenti di richiederne l’adeguamento.

Investimenti a copertura delle passività

Le passività relative alla moneta elettronica devono essere coperte mediante investimenti effettuati esclusivamente in attività molto liquide e a basso rischio. La direttiva consente tre categorie di attivi: attività con ponderazione del rischio di credito pari a 0 e sufficientemente liquide; depositi a vista presso enti creditizi della zona A; e taluni strumenti di debito sufficientemente liquidi, qualificati dalle autorità competenti e non emessi da soggetti collegati in modo qualificato all’istituto.

Gli investimenti nelle categorie ammesse sono soggetti a un limite complessivo pari a venti volte i fondi propri. Gli Stati membri devono inoltre fissare adeguati limiti ai rischi di mercato. Gli strumenti derivati sono ammessi solo in ipotesi circoscritte e solo per eliminare completamente, per quanto possibile, i rischi di mercato, con regole stringenti sulle garanzie e sulla durata delle operazioni in cambi.

Se il valore delle attività scende al di sotto delle passività, le autorità devono imporre misure correttive. In via temporanea, possono autorizzare investimenti in attività diverse da quelle previste, fino al 5% delle passività o, se inferiore, all’importo complessivo dei fondi propri.

Vigilanza, controlli e gestione interna

Le autorità competenti devono assicurare verifiche contabili almeno due volte l’anno sulla conformità ai requisiti patrimoniali e di investimento. Le verifiche possono essere svolte dagli stessi istituti, con comunicazione dei calcoli e dei dati rilevanti, oppure dalle autorità sulla base delle informazioni fornite dagli istituti.

Sul piano organizzativo, gli istituti devono garantire una gestione sana e prudente, procedure amministrative e contabili adeguate e sistemi di controllo interno proporzionati ai rischi finanziari e non finanziari, compresi quelli tecnici, procedurali e quelli derivanti dalla cooperazione con imprese esterne che svolgono funzioni operative o accessorie.

Deroghe e regimi semplificati

Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe, totali o parziali, agli istituti che operano in contesti limitati. Le ipotesi sono tre: attività con passività normalmente non superiori a 5 milioni di EUR e mai oltre 6 milioni di EUR; moneta elettronica accettata solo da controllate, controllanti e altre controllate del controllante; moneta elettronica accettata solo da un numero limitato di imprese identificabili in base alla localizzazione o a un rapporto finanziario/commerciale stretto.

In tali casi, il portafoglio elettronico del detentore è soggetto a un caricamento massimo di 150 EUR. Gli istituti derogati non beneficiano del mutuo riconoscimento e devono riferire periodicamente sulle attività e sull’ammontare delle passività relative alla moneta elettronica.

Regime transitorio e diritti acquisiti

Gli istituti già operativi in base al diritto nazionale prima della prima tra la data di entrata in vigore delle misure di recepimento e la scadenza del termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono considerati autorizzati ai sensi della direttiva. Devono però fornire alle autorità le informazioni necessarie per consentire, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle misure nazionali, la valutazione della conformità ai nuovi requisiti, delle misure da adottare o dell’eventuale revoca dell’autorizzazione.

Se i requisiti non sono rispettati entro sei mesi dalla scadenza del recepimento, tali istituti non possono più beneficiare del riconoscimento reciproco.

Recepimento, entrata in vigore e riesame

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 27 aprile 2002 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione deve presentare entro il 27 aprile 2005 una relazione sull’applicazione della direttiva, con particolare attenzione alla tutela dei detentori, ai requisiti patrimoniali, alle deroghe e all’eventuale divieto di pagamento di interessi sui fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, con eventuali proposte di modifica.

Disposizioni principali

Definizioni, divieto generale e limitazione delle attività

L’articolo 1 definisce l’"istituto di moneta elettronica" e la "moneta elettronica" come valore monetario rappresentato da un credito verso l’emittente, memorizzato su dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi almeno pari al valore emesso e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente. Gli Stati membri devono vietare ai soggetti che non sono enti creditizi di svolgere attività di emissione di moneta elettronica. Le attività diverse dall’emissione sono limitate a servizi strettamente correlati e alla memorizzazione di dati per conto di terzi; è esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito e, in linea generale, la detenzione di partecipazioni in altre imprese, salvo quelle funzionali alla moneta elettronica emessa o distribuita.

Applicazione della disciplina bancaria e qualificazione dei fondi ricevuti

L’articolo 2 stabilisce che, salvo espressa disposizione contraria, i riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE e 2000/12/CE si applicano anche agli istituti di moneta elettronica, con esclusione del titolo V, capo 2 della direttiva 2000/12/CE. Non si applicano agli istituti di moneta elettronica vari articoli della direttiva 2000/12/CE (artt. 5, 11, 13, 19, 20, par. 7, 51 e 59) né il regime di riconoscimento reciproco per attività diverse dall’emissione. La ricezione di fondi in cambio di moneta elettronica non costituisce deposito o altro fondo rimborsabile, se i fondi sono immediatamente convertiti in moneta elettronica.

Rimborsabilità della moneta elettronica

L’articolo 3 impone che il detentore possa chiedere, durante il periodo di validità, il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote oppure tramite versamento su conto corrente, con addebito solo delle spese strettamente necessarie all’operazione. Il contratto tra emittente e detentore deve indicare chiaramente le condizioni del rimborso. Può essere previsto un importo minimo di rimborso, ma non superiore a 10 EUR.

Requisiti patrimoniali minimi e fondi propri

L’articolo 4 richiede un capitale iniziale non inferiore a 1 milione di EUR. I fondi propri non possono mai scendere sotto tale importo. Inoltre, gli istituti devono mantenere fondi propri almeno pari al 2% dell’importo corrente delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione, oppure, se superiore, al 2% della media delle passività totali dei sei mesi precedenti. Per i primi sei mesi di attività, il parametro di riferimento può essere l’importo previsto delle passività per i sei mesi successivi, da indicare nel piano industriale, con eventuale adeguamento richiesto dalle autorità competenti.

Limiti agli investimenti a copertura delle passività

L’articolo 5 impone che gli istituti investano, per un importo almeno pari alle passività connesse alla moneta elettronica in circolazione, esclusivamente in attività molto liquide e a basso rischio: attivi con ponderazione del rischio di credito pari a 0, depositi a vista presso enti creditizi della zona A, e taluni strumenti di debito sufficientemente liquidi e qualificati dalle autorità competenti. Gli investimenti nelle categorie b) e c) non possono superare venti volte i fondi propri. Sono ammessi strumenti derivati limitati alla copertura dei rischi di mercato, solo in condizioni stringenti. Gli Stati membri devono fissare adeguati limiti ai rischi di mercato. Se il valore delle attività scende sotto le passività, le autorità devono imporre misure correttive; in via temporanea possono autorizzare investimenti fino al 5% delle passività, o entro il limite dei fondi propri se inferiore.

Controlli prudenziali e verifica dei requisiti

L’articolo 6 prevede che le autorità competenti assicurino verifiche contabili sulla conformità agli articoli 4 e 5 almeno due volte l’anno, effettuate dagli stessi istituti o dalle autorità competenti sulla base dei dati forniti dagli istituti.

Gestione sana e prudente

L’articolo 7 impone agli istituti di adottare una gestione sana e prudente, procedure amministrative e contabili adeguate e meccanismi di controllo interno commisurati ai rischi finanziari e non finanziari, inclusi rischi tecnici, procedurali e derivanti da rapporti con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie.

Deroghe per attività limitate o di piccola scala

L’articolo 8 consente agli Stati membri di autorizzare le autorità competenti a dispensare gli istituti da alcune o tutte le disposizioni della direttiva e della direttiva 2000/12/CE in tre casi: quando le passività complessive di moneta elettronica non superano normalmente 5 milioni di EUR e comunque mai 6 milioni di EUR; quando la moneta elettronica è accettata solo da controllate, controllanti e altre controllate del controllante; oppure quando è accettata solo da un numero limitato di imprese chiaramente individuabili per localizzazione o stretto rapporto finanziario/commerciale. In tali casi il portafoglio elettronico del detentore non può avere un caricamento massimo superiore a 150 EUR. Gli istituti derogati non beneficiano del mutuo riconoscimento e devono riferire periodicamente sulle attività e sull’ammontare delle passività.

Diritti acquisiti e regime transitorio

L’articolo 9 presume autorizzati gli istituti già operativi secondo il diritto nazionale prima della prima tra la data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento e la data di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Tali istituti devono fornire alle autorità le informazioni necessarie affinché queste valutino entro sei mesi dall’entrata in vigore delle misure nazionali se sussistono i requisiti della direttiva, quali misure adottare o se revocare l’autorizzazione. Se i requisiti non sono rispettati entro sei mesi dalla scadenza di recepimento, gli istituti non beneficiano più del riconoscimento reciproco.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 10 impone agli Stati membri di adottare entro il 27 aprile 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Riesame della direttiva

L’articolo 11 prevede che entro il 27 aprile 2005 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva, con particolare riguardo alle misure di tutela dei detentori, inclusa l’eventuale necessità di un sistema di garanzia, ai requisiti patrimoniali, alle deroghe e all’eventuale divieto di remunerare con interessi i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, eventualmente accompagnata da proposte di modifica.

Come è indicizzato

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