Direttiva 2000/57
Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna alcuni limiti massimi di residui di antiparassitari fissati per specifici prodotti vegetali e ortofrutticoli, modificando gli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE. Le modifiche recepiscono nuove informazioni su usi autorizzati o modificati, tengono conto della valutazione dell’esposizione dei consumatori e, per il vinclozolin, introducono valori ridotti a titolo temporaneo in attesa del completamento della valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1° aprile 2001.
Modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE aggiornando alcuni limiti massimi di residui di antiparassitari su e in specifici prodotti ortofrutticoli e vegetali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono adeguare la normativa nazionale per conformarsi alle modifiche dei limiti massimi di residui di antiparassitari previsti dalle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE. Riguarda in particolare determinati residui su prodotti agricoli specifici: uve da vino, carote, pastinaca, semi di cotone, olive, pomodori e pesche, oltre all’inserimento di una nuova voce per la difenilammina. È testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2000/57/CE: modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari
La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE, aggiornando alcuni limiti massimi di residui di antiparassitari per specifiche colture e prodotti vegetali. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari e richiama la necessità di tutelare la salute dei consumatori, anche alla luce dell’esposizione alimentare e dell’evoluzione dei dati scientifici.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, evidenziando che le autorizzazioni d’uso sono di competenza degli Stati membri ma devono fondarsi su valutazioni dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente. Viene sottolineato che i limiti massimi di residui devono riflettere l’uso minimo efficace dei pesticidi e restare compatibili con la sicurezza tossicologica e con l’assunzione alimentare dei consumatori.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano residui di antiparassitari su e in prodotti agricoli specifici, con aggiornamento dei valori negli allegati delle direttive settoriali. In particolare:
- per il folpet, il limite in uve da vino passa da 3 a 10;
- per l’idrazide maleica, il limite in carote e pastinaca passa da 1 a 30;
- per il glifosate, il limite nei semi di cotone passa da 0,1 a 10;
- per i ditiocarbammati maneb, mancozeb, mentiram, propineb e zineb in olive, il valore di 0,05 è sostituito con 5;
- è introdotta una nuova voce per la difenilammina, con limiti massimi di residui fissati nell’allegato mediante tabella;
- per il vinclozolin, i limiti in pomodori e pesche sono ridotti a 0,05* e 0,05*, con carattere temporaneo.
Criteri scientifici e controlli
Nei considerando la Commissione afferma che i limiti fissati sono stati esaminati sotto il profilo dell’esposizione cronica e, ove necessario, acuta dei consumatori, secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS. È inoltre precisato che:
- i limiti sono soggetti a controllo costante e possono essere modificati in base a nuovi dati, nuove informazioni o nuove utilizzazioni;
- devono essere riesaminati con urgenza al ribasso se emergono motivi di preoccupazione per l’esposizione dietetica;
- per il vinclozolin, i nuovi valori sono temporanei in attesa del completamento della valutazione prevista dalla direttiva 91/414/CEE.
Rapporti con la disciplina sui prodotti fitosanitari e commercio internazionale
La direttiva specifica che tutti gli antiparassitari oggetto dei nuovi limiti devono essere valutati nel quadro della direttiva 91/414/CEE e che i valori potranno essere riesaminati caso per caso sulla base delle decisioni finali della Commissione adottate all’esito della valutazione. È inoltre ricordata la consultazione dei partner commerciali nell’ambito dell’OMC e la possibilità di considerare tolleranze supplementari all’importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura quando saranno disponibili dati accettabili.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono:
- adottare entro il 31 marzo 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° aprile 2001;
- informare immediatamente la Commissione del recepimento;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Destinatari
L’atto è rivolto agli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma sono vincolati al risultato: adeguare la disciplina nazionale sui residui massimi di antiparassitari ai nuovi valori fissati a livello unionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui per il folpet
All’allegato II della direttiva 76/895/CEE, il valore "3" per il folpet in uve da vino è sostituito con "10" (articolo 1).
Modifiche ai limiti massimi di residui per vari prodotti vegetali
All’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono apportate le seguenti modifiche (articolo 2): il valore "1" per l’idrazide maleica in carote e pastinaca è sostituito con "30"; il valore "0,1" per il glifosate in semi di cotone è sostituito con "10"; i valori "0,05" per i ditiocarbammati maneb, mancozeb, mentiram, propineb e zineb in olive sono sostituiti con "5"; è inserita una nuova voce per la difenilammina con quantità massime di residui indicate in tabella; i valori "3" e "2" per il vinclozolin in pomodori e pesche sono sostituiti con "0,05*" e "0,05*" rispettivamente, con carattere temporaneo.
Ragioni e criteri di aggiornamento dei limiti
I considerando richiamano la competenza degli Stati membri nel rilasciare autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, la necessità di valutare gli effetti sulla salute umana, animale e sull’ambiente, nonché l’esposizione dietetica e acuta dei consumatori. I limiti sono tenuti sotto controllo e possono essere modificati sulla base di nuovi dati o nuove utilizzazioni; per il vinclozolin si prevede una riduzione urgente dell’esposizione in attesa della conclusione della valutazione comunitaria.
Recepimento, applicazione e termine temporale
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 3). Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1° aprile 2001. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Destinatari
Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva (articolo 4).
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