Direttiva 2000/55
Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce requisiti minimi di efficienza energetica per gli alimentatori delle lampade fluorescenti, con applicazione progressiva in due fasi. Mira a ridurre il consumo elettrico, evitare ostacoli al commercio nel mercato interno e assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori. Introduce regole su conformità, marcatura CE, controlli e misure di vigilanza, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Direttiva sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, finalizzata a ridurre i consumi e armonizzare le regole di immissione sul mercato nel mercato interno
Ambito di applicazione
Si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica, definiti dalla norma EN 50294 (dicembre 1998), immessi sul mercato come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione. Sono esclusi gli alimentatori integrati nelle sorgenti luminose, quelli destinati specificamente ad apparecchi da montare in mobili e non sostituibili/testabili separatamente, nonché gli alimentatori esportati dalla Comunità, come componenti singoli o incorporati in apparecchi di illuminazione. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede trasposizione nazionale entro i termini previsti dall'articolo 8; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti
La direttiva è adottata per ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti e per armonizzare le condizioni di immissione sul mercato nel mercato interno. I considerando evidenziano la rilevanza del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e della protezione dei consumatori, nonché la necessità di evitare frammentazioni normative nazionali idonee a creare ostacoli al commercio.
Obiettivi e fondamento normativo
L'atto mira a favorire il passaggio progressivo verso alimentatori a maggior rendimento energetico, con effetti positivi sul consumo elettrico complessivo. La direttiva si fonda sull'articolo 95 CE e si colloca nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni nazionali, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità richiamati nei considerando.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 delimita l'ambito ai soli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica, definiti dalla EN 50294 del dicembre 1998. La disciplina si applica agli alimentatori immessi sul mercato come componenti singoli oppure integrati in apparecchi di illuminazione. Restano esclusi:
- gli alimentatori integrati nelle sorgenti luminose;
- gli alimentatori destinati specificamente ad apparecchi da montare in mobili e non sostituibili né testabili separatamente dall'apparecchio;
- gli alimentatori esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.
Classificazione e criteri tecnici
Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I. L'allegato II spiega che l'efficienza del circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso, definita in funzione della potenza della sorgente e del tipo di alimentatore. La terminologia tecnica rinvia alla EN 50294.
Requisiti di efficienza energetica: prima e seconda fase
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché, in una prima fase, gli alimentatori possano essere immessi sul mercato solo se la potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale ai valori stabiliti negli allegati I, II e III per ciascuna categoria. L'articolo 9 prevede una seconda fase, cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, in cui i livelli massimi di potenza in ingresso devono conformarsi all'allegato IV.
Gli allegati III e IV contengono le tabelle dei livelli massimi di potenza in ingresso per la prima e la seconda fase. Se un alimentatore è destinato a una sorgente luminosa collocata tra due valori della tabella, il limite si determina per interpolazione lineare tra i valori più vicini.
Obblighi per fabbricanti, mandatari e responsabili dell'immissione sul mercato
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 attribuisce al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza, al responsabile dell'immissione sul mercato il compito di garantire la conformità di ciascun alimentatore. L'articolo 4 precisa che i fabbricanti sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico mediante le procedure della EN 50294 e della conformità del dispositivo ai requisiti applicabili.
La documentazione tecnica deve includere:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- descrizione sufficiente del modello per una sua identificazione univoca;
- informazioni sugli elementi principali della progettazione, eventualmente con disegni, soprattutto per gli aspetti rilevanti dell'assorbimento elettrico;
- istruzioni per l'uso;
- rapporti delle misurazioni dell'assorbimento elettrico;
- indicazioni sulla conformità delle misurazioni ai requisiti energetici dell'allegato I.
È inoltre previsto che, se idonea, possa essere utilizzata documentazione tecnica già predisposta ai sensi di altre normative comunitarie.
Valutazione della conformità, modulo A e marcatura CE
L'articolo 4 rinvia al modulo A della decisione 93/465/CEE per le procedure di valutazione della conformità e per le regole di apposizione e utilizzo della marcatura CE. Il periodo di cui al paragrafo 2 del modulo A è fissato in tre anni ai fini della presente direttiva.
L'articolo 5 dispone che gli alimentatori immessi sul mercato recano la marcatura CE, costituita dalle iniziali "CE", apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio. Se sono incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura deve comparire anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.
Libera circolazione e presunzione di conformità
L'articolo 3 vieta agli Stati membri di vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di alimentatori conformi e muniti di marcatura CE. Salvo prova contraria, gli alimentatori recanti la marcatura CE si presumono conformi alla direttiva.
Vigilanza del mercato e misure restrittive
Se uno Stato membro accerta che la marcatura CE è stata apposta impropriamente, può imporre al fabbricante, al mandatario o, in assenza di questi nella Comunità, al responsabile dell'immissione sul mercato, di rendere conforme il prodotto e porre fine alla violazione. Se gli alimentatori non sono conformi, lo Stato membro deve adottare i provvedimenti necessari per vietarne l'immissione sul mercato e la vendita, secondo la procedura dell'articolo 7.
Ogni provvedimento restrittivo deve essere motivato e notificato tempestivamente al soggetto interessato, che deve essere informato dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini previsti dal diritto nazionale. Lo Stato membro deve anche informare senza ritardo la Commissione, che a sua volta comunica la misura agli altri Stati membri.
Recepimento e disciplina transitoria
L'articolo 8 prevede che gli Stati membri pubblichino e mettano in vigore entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Tali misure si applicano però solo allo scadere del termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.
Quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri devono farvi riferimento nella pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise a livello nazionale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure interne adottate. Per il periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore, gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti conformi alla normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva.
Valutazione post-attuazione e possibile evoluzione normativa
L'articolo 9 demanda alla Commissione una valutazione dei risultati entro il 31 dicembre 2005. In vista di una eventuale terza fase di miglioramento dell'efficienza energetica, la Commissione può presentare proposte ulteriori, dopo consultazione delle parti interessate. Le eventuali misure future dovranno basarsi sui livelli economicamente e tecnicamente giustificabili in quel momento e potranno includere altre iniziative idonee a migliorare l'efficienza intrinseca degli alimentatori e a favorire sistemi di controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ai sensi dell'articolo 11, i destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori economici, il fulcro della disciplina è la dimostrazione tecnica del rispetto dei limiti di potenza in ingresso e la corretta apposizione della marcatura CE. Per gli Stati membri, l'obbligo principale è garantire il risultato fissato dalla direttiva attraverso un sistema di recepimento, controllo e sanzione che assicuri sia la riduzione effettiva dei consumi sia la libera circolazione dei prodotti conformi nel mercato interno.
Disposizioni principali
Obiettivo e logica di armonizzazione
La direttiva persegue la riduzione del consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti, promuovendo il passaggio dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento. È adottata sul fondamento dell'articolo 95 CE per evitare ostacoli al commercio tra Stati membri e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e dei consumatori.
Ambito e esclusioni
L'articolo 1 limita l'applicazione agli alimentatori alimentati dalla rete elettrica definiti dalla EN 50294. Sono espressamente esclusi gli alimentatori integrati nelle sorgenti luminose, quelli non sostituibili e non testabili separatamente, destinati ad apparecchi da montare in mobili, e gli alimentatori esportati dalla Comunità.
Requisiti di efficienza energetica in due fasi
L'articolo 2 impone agli Stati membri di garantire che, in una prima fase, gli alimentatori possano essere immessi sul mercato solo se la potenza assorbita in ingresso non supera i valori fissati negli allegati I, II e III per ciascuna categoria. L'articolo 9 prevede una seconda fase, dopo cinque anni dall'entrata in vigore, con limiti più severi conformi all'allegato IV.
Conformità del fabbricante e responsabilità per l'immissione sul mercato
Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza, il responsabile dell'immissione sul mercato devono assicurare che ciascun alimentatore sia conforme ai requisiti di efficienza dell'articolo 2. La documentazione tecnica deve contenere, tra l'altro, dati del fabbricante, identificazione del modello, elementi di progettazione, istruzioni d'uso, rapporti di misurazione e prova di conformità.
Valutazione della conformità e documentazione tecnica
L'articolo 4 rinvia al modulo A della decisione 93/465/CEE per le procedure di valutazione della conformità e per le regole di apposizione della marcatura CE, con un periodo di tre anni per il paragrafo 2 del modulo A. È ammesso l'uso di documentazione tecnica già predisposta ai sensi di altre normative comunitarie, se idonea. I fabbricanti devono determinare l'assorbimento elettrico secondo la EN 50294 e garantire la conformità anche rispetto agli articoli 2 e 9.
Marcatura CE
L'articolo 5 impone che gli alimentatori, quando immessi sul mercato come componenti singoli o integrati in apparecchi, rechino la marcatura CE, apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e sull'imballaggio; per gli apparecchi di illuminazione che li incorporano, la marcatura deve comparire anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.
Presunzione di conformità e libera circolazione
L'articolo 3 vieta agli Stati membri di impedire o limitare l'immissione sul mercato di alimentatori conformi e recanti la marcatura CE. Tali prodotti si presumono conformi alla direttiva salvo prova contraria.
Vigilanza del mercato e misure correttive
Se la marcatura CE è stata apposta impropriamente, lo Stato membro deve imporre al fabbricante, al mandatario o, se assenti nella Comunità, al responsabile dell'immissione sul mercato di rendere il prodotto conforme e di porre fine alla violazione. Se il prodotto non è conforme, lo Stato membro deve adottare, secondo la procedura dell'articolo 7, i provvedimenti necessari a vietarne l'immissione sul mercato e la vendita.
Motivazione e notifica dei provvedimenti nazionali
L'articolo 7 richiede che i provvedimenti restrittivi siano motivati e notificati tempestivamente al soggetto interessato, con indicazione dei mezzi di impugnazione e dei termini previsti dalla legislazione nazionale. Lo Stato membro deve inoltre informare senza ritardo la Commissione, che trasmette la notizia agli altri Stati membri.
Recepimento e periodo transitorio
L'articolo 8 impone agli Stati membri di pubblicare e mettere in vigore entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva le disposizioni necessarie alla conformità, applicandole però solo dopo 18 mesi dall'entrata in vigore. Per 18 mesi dall'entrata in vigore gli Stati membri devono ancora autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti conformi alle regole vigenti nazionali preesistenti.
Valutazione successiva e possibile terza fase
Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione deve trasmettere al Parlamento e al Consiglio una valutazione dei risultati conseguiti. Se necessario, in consultazione con le parti interessate, può presentare proposte per un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica e per eventuali altre misure, anche in funzione di una terza fase.
Entrata in vigore
L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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