Sentenza n. 389/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca della borsa di studio a.a. 2014/2015 – richiesta restituzione importo non spettante a seguito di accertamento della Guardia di Finanza di Torino (rif. Det. N. 611 del 30.10.2020), redatto da EDISU Piemonte, Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte recapitato all'esponente in data 26.11.2020 a mezzo di raccomandata; nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, consequenziali, preordinati e comunque connessi agli atti impugnati nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della borsa di studio per l'anno accademico 2014/2015 e richiesta di restituzione dell'importo erogato
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto una borsa di studio universitaria sulla base di un'autodichiarazione ISEE pari a 2.128,57 euro. A seguito di controlli avviati da EDISU Piemonte e di accertamenti della Guardia di Finanza, era emerso un valore ISEE effettivo di 148.246,31 euro, superiore alla soglia prevista per il beneficio. EDISU aveva quindi revocato la borsa e richiesto la restituzione dell'importo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 2948 cod. civ. e sostenendo che la pretesa restitutoria dell'amministrazione fosse prescritta, essendo trascorsi più di cinque anni dalle scadenze delle rate della tassa universitaria dell'anno accademico 2014/2015. I Ministeri resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto l'estromissione dal giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di prescrizione, osservando che il beneficio era stato erogato sulla base di un'autodichiarazione e in via risolutivamente condizionata alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati. Anche assumendo applicabile il termine quinquennale invocato dal ricorrente, il dies a quo della prescrizione della pretesa restitutoria non coincideva con le scadenze delle tasse universitarie, perché prima dell'accertamento l'amministrazione non poteva percepire l'insussistenza del presupposto del beneficio. Il termine decorreva dalla scoperta dell'effettivo valore ISEE, risultante dall'accertamento della Guardia di Finanza del 9 ottobre 2018, momento anteriore al decorso del quinquennio rispetto al provvedimento impugnato. In applicazione del principio secondo cui l'azione non ancora sorta non può prescriversi, la pretesa restitutoria è stata ritenuta tempestiva. Il TAR ha inoltre accolto l'eccezione dei Ministeri, estromettendoli dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2948 cod. civ.
oltre 5 anni dal 10/10/2014 ... e dal 17/4/2015
Il giudice ha esaminato la tesi della prescrizione quinquennale, ritenendo comunque che il relativo termine decorresse dalla scoperta dell'insussistenza dei requisiti economici e non dalle scadenze delle tasse universitarie.
Massime di principio
- Quando un beneficio pubblico è erogato sulla base di un'autodichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti, la sua attribuzione può essere considerata risolutivamente condizionata alla successiva verifica della veridicità della dichiarazione.
- La prescrizione della pretesa restitutoria dell'amministrazione per un beneficio indebitamente erogato decorre dal momento in cui l'amministrazione scopre, o può concretamente accertare, l'insussistenza del presupposto del beneficio, quando tale circostanza era stata occultata o resa non conoscibile dalla dichiarazione del beneficiario.
- Le date di erogazione del beneficio o di scadenza di obbligazioni collegate non determinano il dies a quo della prescrizione se, in quel momento, la pretesa restitutoria non era ancora esercitabile per la mancata conoscenza dell'indebita percezione: l'azione non ancora sorta non può prescriversi.
- I Ministeri privi di un ruolo diretto nell'erogazione e nella revoca di una borsa di studio regionale difettano di legittimazione passiva nel giudizio promosso contro il provvedimento dell'ente regionale erogatore.
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