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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16789/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali per tributi erariali, ritenute alla fonte e IVA, con ulteriori importi per interessi e sanzioni. Il giudice di appello ha ritenuto regolarmente perfezionate le notifiche delle cartelle, sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, e ha applicato al tributo il termine prescrizionale decennale, mentre ha dichiarato prescritti interessi e sanzioni per la parte soggetta a termine quinquennale. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: 1) denuncia la violazione delle regole sulla notifica ex art. 140 c.p.c., sostenendo che mancasse prova della lettera informativa, del suo contenuto, della ricezione e degli adempimenti postali, e che una delle notifiche fosse stata eseguita presso un vecchio indirizzo; 2) deduce la violazione delle norme sulla prova documentale e sull'onere della prova, lamentando che la CTR abbia valorizzato copie fotostatiche di scarsa qualità, specificamente disconosciute, senza prova della conformità agli originali; 3) contesta l'avvenuta interruzione della prescrizione per una intimazione di pagamento precedente, che assume non prodotta e comunque priva di idonea relata e prova di notifica. L'Agenzia delle Entrate e ADER resistono e propongono ricorso incidentale, sostenendo che le sanzioni, quando irrogate contestualmente all'imposta, seguirebbero il termine decennale dell'imposta e che l'eccezione del contribuente sarebbe tardiva.

La decisione

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso del contribuente, dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i tre motivi: sulla notifica, osserva che le censure in realtà mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e che la prova del perfezionamento della notifica può risultare dagli avvisi di ricevimento e dall'attestazione del pubblico ufficiale, senza necessità di produrre la lettera informativa, salvo querela di falso; rileva inoltre che l'assenza del timbro non è decisiva se vi sono firma e data dell'agente postale. Quanto al disconoscimento delle copie, precisa che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. richiede specificità e che, comunque, la conformità può essere accertata dal giudice anche con altri mezzi di prova. Sul terzo motivo ritiene che la CTR abbia deciso sulla base di documentazione prodotta dall'amministrazione, senza violare gli artt. 115 e 2697 c.c., e che la doglianza sia diretta a un nuovo giudizio di fatto, non consentito in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude che la contestualità tra imposta e sanzione comporti automaticamente il termine decennale per le sanzioni: il termine lungo opera solo in presenza di giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., mentre in difetto resta applicabile il termine quinquennale dell'art. 20 d.lgs. 472/1997. La Corte dà atto della soccombenza reciproca e dispone la compensazione/allocazione delle spese secondo quanto risultante dal dispositivo, ma nel testo fornito il dispositivo finale non è integralmente riportato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La procedura di notificazione può ritenersi perfezionata quando gli adempimenti previsti risultino documentati; la censura che mira a contestare nel merito la valutazione della prova non è veicolabile come violazione di legge.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento può essere desunta dall'avviso di ricevimento della raccomandata; non è necessaria la produzione della cartella se il documento consente di riferire l'atto alla specifica notificazione.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiama le forme di notificazione del codice di rito nelle ipotesi di irreperibilità relativa, con applicazione della disciplina processuale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie di conoscibilità dell'atto, ma non determina l'accoglimento del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione delle risultanze documentali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che eventuali censure sull'omesso esame di fatti decisivi avrebbero dovuto essere formulate in modo coerente con il vizio dedotto.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione del pubblico ufficiale circa l'invio della raccomandata informativa fa fede fino a querela di falso.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico e chiaro; non impedisce al giudice di verificarne la conformità con altri mezzi di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva a prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile come violazione di legge, salvo casi estremi.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione del credito tributario e della sua estinzione per inerzia del titolare.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti idonei a interrompere la prescrizione devono essere effettivamente provati in giudizio.

  • art. 2946 c.c.

    Termine ordinario decennale applicabile al credito d'imposta in difetto di una diversa disciplina o di un giudicato che trasformi il rapporto.

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale dell'actio iudicati si applica solo quando il credito sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    Per le sanzioni tributarie, in assenza di giudicato, resta applicabile il termine quinquennale; il giudicato è l'unico elemento che può far operare il termine decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale contenuto dell'avviso/lettera informativa, ma la Corte esclude che la sua produzione integrale sia necessaria nei termini prospettati.

  • art. 378 c.p.c.

    La parte ricorrente ha depositato memoria nei termini.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che mira a contestare la valutazione del materiale documentale svolta dal giudice di merito non può essere prospettata come semplice violazione di legge, ma richiede una deduzione coerente con i vizi specifici consentiti e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • In tema di notificazione della cartella esattoriale nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento può essere data dagli avvisi di ricevimento e dalle attestazioni dell'ufficiale notificatore; l'allegazione della raccomandata informativa non è necessaria quando l'attestazione del pubblico ufficiale ne certifichi l'invio, salvo querela di falso.
  • Il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e riferito ai singoli documenti e ai loro difformi contenuti; in difetto, la copia può essere comunque utilizzata e il giudice può verificarne la conformità anche con presunzioni e altri elementi probatori.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo errato; non sussiste quando la censura riguarda, in realtà, il diverso apprezzamento delle prove acquisite.
  • La prescrizione del credito tributario azionato mediante cartella segue il termine decennale ordinario per l'imposta, mentre per interessi e sanzioni permane il termine quinquennale, salvo che intervenga un giudicato che trasformi il rapporto e renda applicabile l'art. 2953 c.c.
  • Ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, l'atto deve risultare effettivamente provato nel suo contenuto essenziale e nella sua riferibilità al debitore; la mera allegazione di documenti interni o di elementi non identificativi non è sufficiente se non consente di accertare la notificazione dell'atto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneGiudicato

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