Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13932/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202400736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per tre mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, all’esito di un’inchiesta formale, gli è stata inflitta la sospensione dall’impiego per tre mesi ai sensi dell’art. 1357, lett. a), cod. ord. mil. Gli erano contestate plurime assenze o allontanamenti non autorizzati dal Policlinico Militare, non registrati nel sistema automatizzato delle presenze, nonché la richiesta di un permesso per partecipare a un’udienza giudiziaria mentre si trovava all’estero, con un danno stimato in euro 595,63. Il procedimento penale relativo ai medesimi fatti si era concluso con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1393 e 1398 cod. ord. mil. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere avviato senza ritardo, poiché i fatti non erano particolarmente complessi e l’Amministrazione disponeva già degli elementi necessari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1355 cod. ord. mil. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, lamentando l’inadeguatezza della motivazione e la sproporzione della sospensione di tre mesi rispetto ai fatti contestati. In memoria ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1377, comma 2, lett. a), e 1379, comma 1, cod. ord. mil., in relazione all’art. 117, comma 1, Cost. e all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, per violazione del principio del ne bis in idem.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di attendere la definizione del procedimento penale. Sebbene l’accertamento delle assenze e delle omesse registrazioni non fosse particolarmente complesso, la valutazione della legittimità del differimento deve essere compiuta ex ante; era ragionevole attendere gli esiti penali per verificare il contesto complessivo delle condotte, acquisire eventuali ulteriori elementi e consentire una più precisa valutazione della risposta disciplinare. Nelle ipotesi di pregiudizialità penale facoltativa non è necessario un formale provvedimento di rinvio comunicato al militare, purché ricorrano i presupposti legali e la scelta non sia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, che richiamava la lesione del prestigio dell’Istituzione, la violazione dei doveri connessi al grado e alle funzioni, il giuramento, l’esemplarità e il senso di responsabilità. La condotta è stata ritenuta obiettivamente grave perché reiterata in sei occasioni e caratterizzata anche dalla fruizione di un permesso richiesto per un’udienza giudiziaria mentre il militare si trovava all’estero. Le valutazioni disciplinari sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento, evidente sproporzionalità, illogicità o irrazionalità manifesta, vizi non riscontrati nel caso concreto. È stata inoltre esclusa la questione di ne bis in idem: il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi, la sanzione disciplinare non ha natura penale ma è collegata al rapporto di servizio, e la conclusione del processo penale per esito positivo della messa alla prova non impedisce l’esercizio del potere disciplinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1393 cod. ord. mil.

    Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

    Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale. Per le infrazioni più gravi il differimento della sua promozione è possibile quando ricorrano congiuntamente la particolare complessità dell’accertamento e l’insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili; la valutazione amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.

  • art. 1398 cod. ord. mil.

    Il termine per l’avvio o la contestazione disciplinare decorre, nei casi di pregiudizialità penale previsti dall’art. 1393, dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile; non è necessario un formale atto di rinvio dell’azione disciplinare quando la legge non lo prevede.

  • art. 1355 cod. ord. mil.

    Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.

    La scelta della specie e della durata della sanzione deve essere correlata alla gravità della condotta e agli ulteriori elementi indicati dalla norma; la relativa valutazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 1357, lett. a), cod. ord. mil.

    Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego irrogata al militare.

  • artt. 712, 713, 717, 725 e 732 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Individuano i doveri e i principi di condotta militare richiamati per qualificare le condotte come lesive del prestigio dell’Istituzione e incompatibili con il grado e le funzioni ricoperte.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro interposto per il dedotto contrasto della disciplina militare con l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU; il giudice ha escluso la violazione del ne bis in idem.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Il divieto di ne bis in idem non è stato ritenuto applicabile, poiché la sanzione disciplinare non ha natura penale ed è autonoma rispetto al procedimento penale.

  • artt. 464-septies ss. c.p.p. e 168-bis c.p.

    La messa alla prova, ove positivamente conclusa, determina l’estinzione del reato e non impedisce l’autonomo esercizio del potere disciplinare.

Massime di principio

  • Nel sistema disciplinare militare vige, in linea generale, l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale; per le infrazioni punibili con sanzioni disciplinari di stato il differimento dell’avvio è legittimo solo quando ricorrano congiuntamente la gravità dell’infrazione, la particolare complessità dell’accertamento e l’insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili.
  • La legittimità della scelta di attendere la definizione del procedimento penale deve essere valutata ex ante, sulla base delle informazioni disponibili all’Amministrazione al momento della decisione, e non ex post alla luce dell’esito delle indagini o del giudizio penale.
  • Nelle ipotesi di pregiudizialità penale facoltativa non occorre un formale provvedimento di rinvio dell’azione disciplinare comunicato all’interessato, se tale adempimento non è previsto dalla legge; la scelta amministrativa è sindacabile soltanto se manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • Le valutazioni relative alla gravità dell’infrazione e alla scelta della specie e della durata della sanzione disciplinare appartengono alla discrezionalità dell’Amministrazione e non possono essere sostituite dal giudice, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, incoerenza logica o manifesta irrazionalità.
  • Il procedimento disciplinare può essere instaurato per gli stessi fatti oggetto di un procedimento penale senza violare il ne bis in idem, poiché la sanzione disciplinare, in quanto correlata al rapporto di servizio e al corretto adempimento dei doveri lavorativi, non ha natura penale; ciò vale anche quando il procedimento penale si sia concluso con non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.