Cassazione Civile, Ordinanza n. 00430/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 emesso dal comune per immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. In appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la dichiarazione di legittimità dell'accertamento. L'ente proprietario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo in sostanza che l'esenzione IMU dovesse spettare a tutti gli immobili di sua proprietà, anche se non locati, o comunque indipendentemente dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione dei singoli beni; inoltre contestava la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito sulla natura degli alloggi. Il comune ha resistito, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dei motivi e comunque il rigetto. La Corte ha riunito le censure e ha ritenuto che l'esenzione IMU spetti solo ai fabbricati di civile abitazione aventi i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008, non a tutti gli immobili dell'ente, e che la prova di tali requisiti incomba sul contribuente. Ha inoltre osservato che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che la questione di costituzionalità sollevata era manifestamente infondata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento IMU 2014. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'esenzione, perché il sistema normativo distingue tra l'esenzione per gli alloggi sociali e la sola detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica. Ha inoltre affermato che la contribuente non aveva fornito prova sufficiente che gli immobili possedessero le caratteristiche di alloggio sociale, trattandosi di valutazione probatoria insindacabile in cassazione. È stata condannata la ricorrente alle spese di lite ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
"ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008"
L'esenzione IMU si applica solo ai fabbricati di civile abitazione che abbiano la qualificazione oggettiva di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008.
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
La norma ha modificato il regime dell'IMU, ma non ha esteso l'esenzione a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
"si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati"
La detrazione per abitazione principale è distinta dall'esenzione e riguarda gli alloggi regolarmente assegnati, confermando che non tutti gli immobili dell'ente sono esenti.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata reputata manifestamente infondata perché il legislatore può differenziare il regime fiscale in ragione delle caratteristiche degli immobili.
art. 53 Cost.
La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva, ritenendo non irragionevole l'esenzione limitata ai soli immobili con effettivo contenuto sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IMU, l'esenzione per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in via automatica per la sola appartenenza del bene all'ente, ma richiede che il singolo fabbricato presenti i requisiti oggettivi di alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione fiscale, grava su di lui l'onere di provare i presupposti di fatto che la legittimano, compresa la qualificazione del bene come alloggio sociale.
- La distinzione normativa tra esenzione per alloggi sociali e detrazione per alloggi regolarmente assegnati impedisce di estendere l'agevolazione a tutti gli immobili posseduti dall'ente di edilizia residenziale pubblica.
- La valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute idonee appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in sede di legittimità.
- Le censure nuove in cassazione possono essere ammissibili solo se attengono a questioni di puro diritto e non richiedono nuovi accertamenti di fatto.
- La limitazione dell'esenzione fiscale ai soli immobili che soddisfano una specifica finalità sociale non viola di per sé i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
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