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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-647/21

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 febbraio 2024. — Sber Vermögensverwaltungs AG, già Sberbank Europe AG contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Applicazione da parte della BCE di interessi di recupero ai sensi del diritto austriaco in caso di violazione dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed a seguito di una decisione che ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013 – Proporzionalità. — Cause T-647/21 e T-99/22

Giurisprudenza europea62021TJ0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha riunito due ricorsi della Sber Vermögensverwaltungs AG contro decisioni BCE che imponevano interessi di recupero per superamenti dei limiti sulle grandi esposizioni. Ha respinto la censura fondata sul ne bis in idem, ma ha accolto il motivo di violazione della proporzionalità, chiarendo che la BCE deve considerare tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2013/36 e non può ritenere automatica l’applicazione dell’articolo 97 BWG. La decisione del 21 dicembre 2021 è stata quindi annullata, mentre sulla decisione del 2 agosto 2021 è stato dichiarato non luogo a statuire.

Vigilanza bancaria BCE: legittimità dell’imposizione di interessi di recupero per superamento dei limiti sulle grandi esposizioni e necessità di un esame concreto di proporzionalità ai sensi del diritto austriaco e della direttiva 2013/36

La questione giuridica

Se la BCE potesse imporre interessi di recupero, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, BWG, per violazioni dell’articolo 395 del regolamento n. 575/2013 anche dopo aver già irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per i medesimi fatti; se tale imposizione fosse compatibile con il principio del ne bis in idem; e soprattutto se la BCE dovesse, nell’applicare la norma nazionale, effettuare un esame concreto della proporzionalità tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, invece di considerare la misura automaticamente dovuta.

Principio di diritto

L’imposizione di interessi di recupero ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, BWG, in relazione a un superamento dei limiti sulle grandi esposizioni già sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria BCE ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013, non viola di per sé il principio del ne bis in idem, poiché tali interessi non hanno natura penale. Tuttavia, l’articolo 70 della direttiva 2013/36 impone che, anche quando si tratti di una "misura amministrativa", l’autorità competente tenga conto di tutte le circostanze pertinenti; pertanto la BCE non può applicare automaticamente la norma nazionale, ma deve esercitare un margine di discrezionalità e compiere un esame concreto di proporzionalità. Poiché la BCE ha ritenuto erroneamente di essere vincolata e non ha valutato le circostanze del caso, la decisione del 21 dicembre 2021 è annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 70 della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 68, 106, 134, 137 e 138
  • Bankwesengesetz (BWG), articoli 97, paragrafo 1, punto 2, 99e e 70, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 23, paragrafo 2

Vigilanza bancaria BCE: interessi di recupero e proporzionalità

La sentenza riguarda due ricorsi di annullamento proposti da un ente creditizio austriaco avverso decisioni della BCE in materia di vigilanza prudenziale. Il caso verte sul superamento del limite delle grandi esposizioni previsto dal regolamento n. 575/2013 e sull’applicazione, da parte della BCE, di interessi di recupero previsti dal diritto austriaco.

Fatti e procedimento

La ricorrente aveva comunicato nel 2015 di aver superato il limite delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013. Nel 2019 la BCE le aveva già imposto una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 630000 ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013. Successivamente, nel 2021, la BCE ha avviato e poi adottato una decisione di imposizione di interessi di recupero ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, BWG, prima con decisione del 2 agosto 2021 e poi con decisione del 21 dicembre 2021, che ha modificato e sostituito la precedente.

La ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni. La causa T‑647/21 riguardava la decisione del 2 agosto 2021; la causa T‑99/22 riguardava la decisione del 21 dicembre 2021. Il Tribunale ha riunito le cause ai fini della sentenza.

Questioni giuridiche esaminate

Nel merito, la ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • l’imposizione degli interessi di recupero violasse il principio del ne bis in idem, perché si aggiungeva a una precedente sanzione amministrativa pecuniaria per gli stessi fatti;
  • la BCE avesse applicato in modo automatico l’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, BWG, senza verificare la proporzionalità della misura e senza tenere conto delle circostanze pertinenti;
  • la BCE avrebbe dovuto applicare anche l’articolo 70 della direttiva 2013/36, che impone di considerare tutte le circostanze rilevanti nella scelta del tipo di sanzione o altra misura amministrativa.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha esaminato, in particolare:

  • l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, che fissa il limite alle grandi esposizioni;
  • l’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013, che consente alla BCE di imporre sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, del BWG, che prevede interessi di recupero per il superamento del limite;
  • l’articolo 70 della direttiva 2013/36, che richiede di considerare tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa;
  • l’articolo 50 della Carta, in relazione al principio del ne bis in idem.

Ragionamento sul ne bis in idem

Il Tribunale ha ricordato che il principio del ne bis in idem si applica ai procedimenti e alle sanzioni di natura penale ai sensi dell’articolo 50 della Carta. Ha osservato che la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta nel 2019 rientrava nell’ambito di applicazione di tale disposizione, ma ha distinto gli interessi di recupero previsti dal BWG.

Richiamando la giurisprudenza austriaca e la sentenza VTB Bank (Austria), il Tribunale ha ritenuto che gli interessi di recupero abbiano natura di misura prudenziale e non punitiva: servono a compensare il vantaggio economico indebitamente tratto dal superamento del limite e a garantire il corretto funzionamento del sistema bancario. Di conseguenza, l’imposizione di tali interessi dopo una sanzione amministrativa pecuniaria per gli stessi fatti non viola il principio del ne bis in idem.

Ragionamento sulla proporzionalità e sull’articolo 70 della direttiva 2013/36

Il punto decisivo della sentenza è la qualificazione dell’obbligo della BCE in applicazione dell’articolo 97 BWG. La BCE aveva ritenuto di non avere alcun margine di discrezionalità: secondo la sua interpretazione, una volta accertato il superamento dei limiti, gli interessi di recupero dovevano essere imposti automaticamente, senza considerare le circostanze del caso.

Il Tribunale ha respinto questa lettura. Ha affermato che l’articolo 70 della direttiva 2013/36, letto alla luce dell’articolo 65, paragrafo 1, e del considerando 37, impone alle autorità competenti di tenere conto di tutte le circostanze pertinenti anche quando adottano una "misura amministrativa" e non solo una sanzione amministrativa in senso stretto. Tale obbligo implica necessariamente un potere di valutazione e un esame concreto della situazione individuale.

Il Tribunale ha ritenuto che una lettura dell’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, BWG come disposizione interamente vincolata sarebbe incompatibile con l’articolo 70 della direttiva 2013/36. Ha quindi interpretato la norma nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, concludendo che la BCE avrebbe dovuto disporre di un margine di discrezionalità per valutare se, e in quale misura, applicare gli interessi di recupero.

Decisione della Corte/Tribunale

Poiché la BCE ha fondato la decisione del 21 dicembre 2021 sulla premessa errata che l’imposizione degli interessi di recupero fosse automatica, il suo esame della proporzionalità è risultato viziato. Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione del 21 dicembre 2021 nella causa T‑99/22.

Quanto alla causa T‑647/21, il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire, poiché la decisione del 2 agosto 2021 era stata sostituita dalla decisione del 21 dicembre 2021 e non poteva tornare ad applicarsi dopo l’annullamento di quest’ultima, date le peculiarità del caso.

Spese e portata pratica

La BCE è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente nella causa T‑99/22; nella causa T‑647/21 il Tribunale ha deciso in via equitativa sulle spese, ponendole anch’esse a carico della BCE. Le spese della Repubblica d’Austria sono rimaste a suo carico.

Per gli operatori del settore bancario, la sentenza è rilevante perché chiarisce che la BCE, quando applica norme nazionali che recepiscono il quadro prudenziale UE, non può limitarsi a un automatismo formale se il diritto dell’Unione richiede una valutazione delle circostanze concrete. La pronuncia distingue inoltre nettamente tra sanzioni con natura punitiva e misure prudenziali di recupero del vantaggio indebitamente conseguito.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariapolitica economica e monetariasanzioni amministrativeprincipio del ne bis in idemproporzionalità

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