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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-98/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 28 February 2024. — Atomico Investment Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark atomic fund – Earlier EU word mark ATOMICO – Lack of evidence of the reputation of the earlier mark – Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 – Remittal of the case to the Opposition Division. — Case T-98/23

Giurisprudenza europea62023TJ0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Atomico Investment Holdings Ltd contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva annullato l'accoglimento dell'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La Corte ritiene che la prova della reputazione del marchio anteriore ATOMICO fosse insufficiente, nonostante documenti, articoli di stampa, report interni, attività web/social e un premio. Conferma inoltre che la reputazione deve essere dimostrata nell'Unione e non può essere ricavata da elementi riferiti al Regno Unito dopo la Brexit. La ricorrente è condannata alle spese.

Reputazione del marchio anteriore ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001: insufficienza della prova prodotta a sostegno dell'opposizione

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell'EUIPO abbia errato nel ritenere insufficiente la prova addotta per dimostrare la reputazione nell'Unione del marchio anteriore UE ATOMICO, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, e quindi nel rinviare la causa all'Opposition Division per l'esame dei motivi di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, per beneficiare della tutela ampliata di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, il titolare del marchio anteriore deve provare cumulativamente l'identità o somiglianza dei segni, la registrazione del marchio anteriore, la sua reputazione nell'Unione e il nesso di pregiudizio o indebito vantaggio; se manca la prova della reputazione in una parte sostanziale dell'Unione, l'opposizione non può essere accolta su tale base. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso avesse correttamente valutato, con apprezzamento non viziato da errore manifesto, che la documentazione prodotta era eterogenea ma complessivamente insufficiente a dimostrare una notorietà significativa del marchio ATOMICO nel pubblico rilevante dell'Unione, anche alla luce della distinzione ormai necessaria tra Unione europea e Regno Unito dopo la Brexit; la domanda è quindi respinta e la decisione impugnata è confermata, con condanna alle spese della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Reputazione del marchio anteriore ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001

Il Tribunale dell'Unione europea, Terza Sezione, decide in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Atomico Investment Holdings Ltd avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2022. La controversia riguarda un'opposizione alla registrazione del marchio figurativo �aatomic fund�bb, fondata sul marchio anteriore UE ATOMICO e sulla sua pretesa reputazione nell'Unione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il richiedente del marchio contestato, Augusto Gomes Tominaga, aveva presentato nel 2018 una domanda di registrazione per servizi e prodotti nelle classi 9, 36 e 42, legati a software, tecnologie distribuite, servizi finanziari e crypto asset. Atomico Investment Holdings Ltd si era opposta invocando il marchio UE denominativo ATOMICO, registrato nel 2008, e anche un marchio non registrato in vari Stati membri e nel Regno Unito.

L'Opposition Division aveva accolto integralmente l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ma la Commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha rinviato la causa all'Opposition Division per esaminare l'opposizione alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 4, poiché la prova della reputazione del marchio anteriore era stata ritenuta insufficiente.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 richiede, in via cumulativa:

  • la registrazione del marchio anteriore;
  • l'identità o somiglianza tra marchio anteriore e marchio contestato;
  • la reputazione del marchio anteriore nell'Unione, se si tratta di un marchio UE;
  • il rischio che l'uso del marchio richiesto senza giusto motivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore, oppure vi arrechi pregiudizio.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la reputazione va accertata alla luce di tutti gli elementi pertinenti, quali quota di mercato, intensità, durata ed estensione geografica dell'uso, e investimenti promozionali; non occorre una percentuale minima di notorietà, ma la reputazione deve esistere in una parte sostanziale del territorio rilevante.

Definizione del pubblico di riferimento

La ricorrente contestava la definizione del pubblico rilevante adottata dalla Commissione di ricorso, sostenendo che dovessero considerarsi da un lato gli investitori nei suoi fondi e dall'altro le imprese tecnologiche interessate ai suoi finanziamenti di venture capital e al suo know-how.

Il Tribunale respinge tale censura: dal prospetto presentato dalla stessa ricorrente emerge che la sua attività si rivolge a potenziali investitori e a fondatori di imprese tecnologiche. Il documento di presentazione �aaintroduction to atomico�bb mostra infatti che l'obiettivo del gruppo è scoprire e finanziare imprese tecnologiche promettenti, così che il pubblico di riferimento non è limitato a clienti già acquisiti o specialisti, ma comprende soggetti ai quali l'operatore si presenta per la prima volta.

Valutazione delle singole prove addotte dalla ricorrente

Il Tribunale esamina una per una le critiche rivolte dalla ricorrente alla valutazione delle prove.

Assenza di indagini di mercato o sondaggi

La mancata produzione di un market survey o di un opinion poll non viene considerata una condizione necessaria in sé. La Commissione di ricorso aveva semplicemente osservato che tale tipo di prova avrebbe potuto compensare la debolezza complessiva del materiale prodotto. Non vi è quindi alcun errore nel ritenere che il titolare fosse libero di scegliere i mezzi di prova.

Datazione degli allegati

La ricorrente contesta che la Commissione abbia escluso documenti troppo risalenti o troppo successivi rispetto alla data rilevante, coincidente con la data di deposito della domanda del marchio contestato, 9 febbraio 2018. Il Tribunale precisa che la forza probatoria di un documento varia in funzione della sua vicinanza temporale alla data rilevante. Alcuni documenti erano lontani nel tempo o privi di data, ma la Commissione non li ha esclusi automaticamente: li ha valutati nel contesto complessivo. Viene rilevato anche un mero refuso nella decisione impugnata relativo alla data di un allegato, senza incidenza sostanziale.

Articoli di stampa e pubblicazioni

La Commissione aveva attribuito scarso valore probatorio a una serie di articoli, distinguendo tra autopubblicazioni, media americani o britannici e contenuti davvero capaci di misurare la notorietà nell'Unione. Il Tribunale conferma che:

  • le autopubblicazioni non erano accompagnate da dati sulla loro diffusione;
  • articoli provenienti da media statunitensi o britannici non indicavano il numero di lettori o di copie nell'Unione;
  • due articoli su testate note, come Reuters e Financial Times, che menzionavano operazioni di investimento della ricorrente, non bastano da soli a dimostrare una reputazione;
  • pubblicazioni su siti come tech.eu o eu-startups non fornivano informazioni sufficienti sul grado di conoscenza del marchio nell'Unione;
  • un articolo svedese che trattava di stime elaborate dalla stessa ricorrente non provava di per sé la notorietà del marchio.

Il Tribunale sottolinea che, nel complesso, la documentazione giornalistica non consentiva di accertare il grado effettivo di conoscenza o riconoscimento del marchio ATOMICO nel pubblico rilevante.

Report interni

Quanto ai report interni prodotti dalla ricorrente, il Tribunale ritiene corretto trattarli con cautela, perché redatti dalla stessa interessata e quindi auto-favorevoli. Alcuni documenti erano meri elenchi di investimenti ad uso interno e non riportavano dati contabili o elementi idonei a chiarire la portata dell'attività nell'Unione. Inoltre, la ricorrente non aveva sufficientemente collegato tali elenchi a fonti esterne oggettive, né aveva chiarito se le società indicate fossero effettivamente stabilite nell'Unione.

Uso del marchio sul web e sui social media

La ricorrente aveva prodotto dati relativi al sito internet e a piattaforme social. Il Tribunale conferma che tali elementi, per essere utili, avrebbero dovuto contenere indicazioni verificabili sulla fonte, sulle date, sul numero di utenti, sulla localizzazione geografica e su altri indicatori di portata. Un foglio di calcolo privo di autore o origine certa, e schermate social senza dati specifici sull'Unione, non sono sufficienti a dimostrare la reputazione del marchio.

Premio ottenuto

Il fatto di aver vinto un premio, di per sé, non basta a provare la reputazione di un marchio. Occorrono informazioni sui criteri di assegnazione, sulla platea dei concorrenti, sulla notorietà del premio e sulla sua diffusione presso il pubblico rilevante. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti sul contesto del premio �aaitem of the year�bb e sulla sua conoscenza nell'Unione.

Europa, Unione europea e Regno Unito dopo la Brexit

Un punto decisivo riguarda la distinzione tra prove riferite all'Europa in senso geografico e prove riferite all'Unione europea. La Commissione di ricorso aveva correttamente escluso di poter valorizzare elementi relativi al Regno Unito, non più pertinenti ai fini della reputazione nell'Unione dopo il recesso britannico.

Il Tribunale osserva che la ricorrente utilizzava frequentemente il termine �aaeurope�bb in senso continentale e non sempre distingueva tra Unione e Regno Unito. Ciò impedisce di fondare la reputazione nel territorio dell'Unione su documenti che, in parte, riguardano attività o visibilità nel Regno Unito. Anche gli elementi riferiti alla Svezia non bastano: sei investimenti in società svedesi, senza ulteriori dati sul mercato degli investimenti o sulla quota di mercato, non dimostrano da soli una reputazione in una parte sostanziale dell'Unione.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Alla luce dell'insieme delle prove, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della Commissione di ricorso: non era possibile stabilire che il marchio anteriore ATOMICO godesse di reputazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La prova prodotta era frammentaria, poco precisa e non idonea a dimostrare il livello effettivo di conoscenza del segno presso il pubblico pertinente in una parte significativa dell'Unione.

Il ricorso viene quindi respinto integralmente e Atomico Investment Holdings Ltd è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionereputazione del marchioprova nel procedimento amministrativoproprietà intellettuale

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