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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-318/22

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 febbraio 2024. — Roberto Passalacqua contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45 dello Statuto – Regola della concordanza – Scrutinio per merito comparativo – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità – Danno materiale e morale. — Causa T-318/22

Giurisprudenza europea62022TJ0318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso del funzionario della Commissione non promosso al grado AD 11 nell’esercizio 2021. Ha ritenuto sufficiente la motivazione fornita dalla Commissione nel rigetto del reclamo e ha escluso errori manifesti nella comparazione dei meriti, valorizzando in particolare il livello delle responsabilità esercitate e l’anzianità nel grado. Ha inoltre escluso che la mancata promozione fosse stata determinata da uno sviamento di potere legato a un episodio connesso a una presentazione pubblica del ricorrente.

Promozione dei funzionari UE: legittimità del diniego di promozione e dei criteri di scrutinio comparativo ex articolo 45 dello Statuto, nonché ricevibilità e infondatezza della domanda risarcitoria

La questione giuridica

Se la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 fosse sufficientemente motivata e se l’APN avesse correttamente svolto lo scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45 dello Statuto; se la decisione fosse viziata da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere; e se fossero ricevibili e fondate le domande risarcitorie per danno materiale e morale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in materia di promozione dei funzionari, l’APN dispone di un ampio margine discrezionale, ma deve effettuare uno scrutinio comparativo dei meriti accurato e imparziale sulla base dei criteri dell’articolo 45 dello Statuto; la motivazione del rigetto del reclamo è sufficiente se consente al funzionario non promosso di comprendere le ragioni individuali e pertinenti della mancata promozione, senza che l’APN debba rivelare nel dettaglio il confronto con tutti gli altri candidati. Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso violazioni della motivazione, dell’articolo 45 e uno sviamento di potere, ha dichiarato inammissibile una parte delle conclusioni risarcitorie e ha respinto integralmente il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • Articolo 4 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • Articolo 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Promozione dei funzionari: mancata promozione al grado AD 11 e ricorso del funzionario

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione europea contro la decisione di non promuoverlo nell’esercizio di promozione 2021. Il Tribunale ha esaminato la legittimità della decisione, del rigetto del reclamo amministrativo e, in subordine, le domande risarcitorie connesse.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, funzionario della Commissione dal 2006, era stato promosso al grado AD 10 con effetto dal 1° gennaio 2019. Nel gennaio 2021 aveva tenuto una presentazione in una tavola rotonda europea sulla partecipazione del pubblico nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi; successivamente si era verificato un "incidente" interno, in seguito alle reazioni di altri servizi della Commissione.

L’esercizio di promozione 2021 è stato avviato il 7 aprile 2021. La DG "Ricerca e innovazione" non aveva incluso il ricorrente nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione. Dopo l’appello al comitato paritetico di promozione e il successivo parere negativo, l’elenco finale dei promossi è stato pubblicato il 10 novembre 2021 senza il nome del ricorrente. Il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto è stato respinto il 1° aprile 2022.

Oggetto del ricorso

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione di non promozione;
  • l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo;
  • l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari promossi nell’esercizio 2021;
  • in subordine, il risarcimento dei danni materiali e morali.

Ricevibilità delle conclusioni di annullamento

Il Tribunale ha ricordato che il rigetto del reclamo non ha autonomia rispetto all’atto lesivo iniziale, ma la sua motivazione rileva per valutare la legittimità della decisione di non promozione. Ha poi esaminato separatamente la ricevibilità del terzo e del quarto capo di conclusioni.

Ha dichiarato ricevibile la domanda di annullamento delle decisioni di promozione degli altri funzionari, richiamando la giurisprudenza secondo cui il funzionario che soddisfa i requisiti per la promozione ha un interesse personale a contestare le promozioni altrui. Ha invece dichiarato irricevibile il quarto capo di conclusioni, perché il ricorrente non aveva identificato in modo sufficientemente preciso gli atti presupposti, conseguenti o connessi che intendeva impugnare.

Primo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

Il Tribunale ha ricordato che, in materia di promozione, l’APN non è tenuta a motivare la decisione di promuovere o non promuovere in via generale, ma deve motivare il rigetto del reclamo, indicando ragioni individuali e pertinenti. La motivazione può essere sintetica, purché consenta al funzionario di comprendere il ragionamento dell’amministrazione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, la Commissione aveva richiamato i dati relativi ai meriti del ricorrente, ai rapporti informativi 2019 e 2020, al suo uso delle lingue, al livello delle responsabilità esercitate e alla sua anzianità nel grado. Aveva inoltre citato, a fini illustrativi, tre funzionari promossi indicati con le lettere A, B e C, consentendo al ricorrente un confronto significativo. Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a spiegare le ragioni della mancata promozione, individuate soprattutto nel livello delle responsabilità esercitate e, in via sussidiaria, nella minore anzianità nel grado a parità di meriti.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 45 dello Statuto

Scrutinio per merito comparativo

Il Tribunale ha ribadito che l’articolo 45 dello Statuto impone uno scrutinio comparativo dei meriti, ma lascia all’APN un ampio margine discrezionale quanto al metodo e alla ponderazione dei criteri, purché l’esame sia accurato, imparziale e basato su fonti comparabili. Nel sistema della Commissione, il procedimento è articolato in due fasi: una valutazione decentrata nelle DG e, per i non proposti, un appello interno dinanzi al CPP, che consente una comparazione anche a livello di istituzione.

Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione avesse effettivamente comparato i meriti del ricorrente con quelli dei funzionari promossi, utilizzando esempi rappresentativi e non essendo tenuta a divulgare l’intero scrutinio comparativo di tutti i candidati.

Errori manifesti di valutazione

Il ricorrente contestava la valutazione del numero di lingue utilizzate, delle responsabilità esercitate, il ricorso al criterio dell’anzianità e la mancata considerazione di alcuni passaggi dei rapporti informativi.

Il Tribunale ha respinto tali censure, osservando che:

  • l’uso delle lingue era stato considerato e il numero di lingue utilizzate dal ricorrente era paragonabile a quello dei funzionari A, B e C;
  • il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promossi risultava superiore a quello del ricorrente e il ricorrente non aveva dimostrato di avere responsabilità eccedenti quelle normalmente attribuite a un AD 10;
  • l’anzianità nel grado era stata usata solo come criterio sussidiario a parità di meriti, in conformità con l’articolo 45 e con le DGE;
  • la mancata riproduzione integrale di alcuni estratti dei rapporti informativi non dimostrava che la Commissione non li avesse considerati.

Il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito elementi tali da privare di plausibilità le valutazioni dell’amministrazione.

Terzo motivo: sviamento di potere

Il ricorrente sosteneva di essere stato penalizzato per la presentazione del 14 gennaio 2021, sgradita a un alto funzionario, e deduceva indizi di sviamento di potere. La Commissione eccepiva la violazione della regola della concordanza tra reclamo e ricorso.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione, ritenendo che il reclamo contenesse già l’idea che una causa estranea all’articolo 45 avesse inciso sulle possibilità di promozione del ricorrente. Nel merito, tuttavia, ha escluso lo sviamento di potere perché il ricorrente non aveva prodotto indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrassero che la mancata promozione fosse stata adottata per uno scopo diverso da quello statutario. Dalla documentazione del fascicolo non risultava che l’incidente fosse stato inserito nella valutazione di promozione.

Domande risarcitorie

Il ricorrente chiedeva un risarcimento per il danno materiale derivante dal mancato aumento retributivo e pensionistico, nonché, nella replica, per danno all’immagine, alla reputazione e danno morale e psicofisico connessi alla mancata pubblicazione della versione integrale della presentazione.

Il Tribunale ha considerato ricevibile la domanda risarcitoria strettamente connessa alla decisione di non promozione, ma ha dichiarato irricevibili le nuove domande introdotte solo nella replica, poiché fondate su un fatto generatore diverso e su un comportamento dell’amministrazione privo di contenuto decisionale, che avrebbe richiesto un autonomo procedimento precontenzioso.

Nel merito, ha comunque respinto tutte le domande risarcitorie: poiché non era stata accertata alcuna illegittimità della decisione impugnata e il danno materiale era strettamente collegato alle conclusioni di annullamento respinte, mancavano i presupposti della responsabilità dell’Unione.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente e ha condannato il ricorrente alle spese. La pronuncia conferma che, nelle procedure di promozione dei funzionari UE, l’APN può fondarsi su una ponderazione dei criteri statutari e su esempi rappresentativi, senza dover esporre l’intero confronto tra tutti i candidati, purché la motivazione del rigetto del reclamo sia sufficientemente individualizzata e non emergano errori manifesti o finalità estranee alla procedura.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozione dei funzionariobbligo di motivazioneerrore manifesto di valutazioneresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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