Tribunale, Sentenza T-556/22
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 febbraio 2024. — House Foods Group, Inc. contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà SK20 – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Assenza di interesse ad agire – Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94. — Causa T-556/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di House Foods Group contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva dichiarato irricevibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso avverso la concessione della privativa alla varietà di cipolla SK20. Secondo il Tribunale, la descrizione ufficiale della varietà non determina la portata della privativa e l’omessa inclusione della caratteristica relativa alla modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico non procurava alcun vantaggio giuridico alla ricorrente. Il secondo motivo, fondato sull’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, è stato dichiarato inoperante.
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire contro la descrizione ufficiale della varietà SK20
La questione giuridica
Se il richiedente della privativa abbia interesse ad agire per contestare non la concessione della privativa in sé, ma la mancata inclusione nella descrizione ufficiale della varietà di una caratteristica supplementare (modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico), e se l’UCVV fosse tenuto, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, a esaminare e inserire tale caratteristica nella descrizione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nel sistema della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l’interesse ad agire è condizione di ricevibilità del ricorso e manca quando l’annullamento o la modifica della descrizione ufficiale della varietà non è idoneo a produrre un vantaggio giuridico concreto al ricorrente. Poiché la privativa riguarda la varietà in quanto tale e non dipende dall’inserimento nella descrizione ufficiale di tutte le caratteristiche del genotipo, la mancata menzione di una caratteristica supplementare che non incide sull’accertamento dei criteri di distinzione, omogeneità e stabilità non consente di fondare un interesse ad agire; di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la decisione di irricevibilità della commissione di ricorso è stata confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 81 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 55 e 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire contro la descrizione ufficiale della varietà SK20
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da House Foods Group, Inc. contro una decisione della commissione di ricorso dell’UCVV. La controversia concerne la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà di cipolla SK20 e, in particolare, la mancata inclusione nella descrizione ufficiale di una caratteristica supplementare indicata dalla richiedente.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di privativa per la varietà SK20, appartenente alla specie Allium cepa. Nel questionario tecnico aveva segnalato, quale caratteristica aggiuntiva, i quantitativi assai modesti di fattore lacrimogeno e di acido piruvico. L’UCVV aveva incaricato l’ufficio d’esame Naktuinbouw di effettuare l’esame tecnico ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.
L’esame tecnico si era concluso positivamente: il 14 settembre 2020 l’ufficio d’esame aveva depositato una relazione finale attestante che la varietà soddisfaceva i criteri di distinzione, omogeneità e stabilità. La ricorrente aveva chiesto che la caratteristica supplementare fosse inserita nella descrizione della varietà, sostenendo che ciò avrebbe inciso sulla portata della privativa. L’UCVV aveva però risposto che la descrizione doveva contenere i caratteri previsti dal protocollo tecnico applicabile e, in certi casi, solo caratteri ulteriori utilizzati effettivamente nell’esame tecnico per distinguere la varietà da quelle notoriamente conosciute.
Con decisione del 3 maggio 2021 l’UCVV aveva concesso la privativa alla varietà SK20 e il 1° luglio 2021 la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo chiedendo la modifica della descrizione ufficiale, o in subordine un nuovo esame tecnico. La commissione di ricorso aveva dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 874/2009 in combinato disposto con l’articolo 81 del regolamento n. 2100/94.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale era chiamato a stabilire:
- se la ricorrente avesse un interesse ad agire per ottenere l’inclusione nella descrizione ufficiale di una caratteristica supplementare non utilizzata per l’accertamento dei criteri DOS;
- se la descrizione ufficiale della varietà determinasse la portata della privativa comunitaria;
- se l’UCVV fosse tenuto, sulla base dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, a prendere in considerazione ed esaminare integralmente la richiesta della ricorrente.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, secondo cui, in mancanza di disciplina procedurale specifica, l’UCVV applica i principi generalmente ammessi negli Stati membri;
- gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 2100/94, che definiscono la nozione di varietà e i criteri di distinzione, omogeneità e stabilità;
- l’articolo 55 del regolamento n. 2100/94, relativo all’esame tecnico;
- l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, invocato dalla ricorrente;
- l’articolo 49, paragrafo 1, e l’articolo 23 del regolamento n. 874/2009, relativi ai procedimenti dinanzi all’UCVV e all’inserimento di caratteristiche supplementari;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sulle spese.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale osserva anzitutto che né il regolamento n. 2100/94 né il regolamento n. 874/2009 disciplinano espressamente l’irricevibilità per difetto di interesse ad agire; la commissione di ricorso ha quindi correttamente fatto ricorso all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, che rinvia ai principi procedurali comuni agli Stati membri. Tra questi principi rientra, per il Tribunale, quello dell’interesse ad agire, che richiede che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre un vantaggio concreto al ricorrente.
Il Tribunale chiarisce poi che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali riguarda la varietà in quanto tale, cioè l’insieme vegetale definito dal genotipo, e che l’esame tecnico serve solo ad accertare se la varietà sia distinta, omogenea e stabile. L’esame non è finalizzato a valutare tutte le caratteristiche possibili del genotipo né il valore commerciale di tali caratteristiche. Di conseguenza, la descrizione ufficiale redatta a seguito dell’esame tecnico è soltanto una sintesi dei caratteri ritenuti sufficienti a dimostrare la distinzione della varietà, non un inventario completo di tutte le sue proprietà.
Il Tribunale aggiunge che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, è sufficiente che la varietà sia chiaramente distinguibile per almeno una caratteristica per poter essere protetta. Pertanto, anche se la caratteristica della modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico fosse stata inserita nella descrizione ufficiale, ciò non avrebbe modificato la portata della privativa né avrebbe dato alla ricorrente un vantaggio giuridico concreto.
Il Tribunale respinge inoltre l’argomento basato su decisioni del Bundesgerichtshof, ricordando che il regime della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è autonomo e che la legittimità delle decisioni dell’UCVV va valutata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale.
Esito del secondo motivo e decisione finale
Quanto al secondo motivo, fondato sull’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale lo dichiara inoperante. Poiché il primo motivo è infondato e la decisione della commissione di ricorso è correttamente fondata sull’irricevibilità, l’eventuale esame nel merito dell’obbligo di istruttoria dell’UCVV non può incidere sull’esito della causa.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che, nel sistema della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la descrizione ufficiale della varietà non determina la portata della protezione e la sua modifica non basta a fondare un interesse ad agire se non comporta un vantaggio giuridico concreto per il ricorrente. Il ricorso avverso una decisione dell’UCVV è quindi irricevibile quando il richiedente non contesta la concessione della privativa in sé, ma soltanto l’omessa indicazione di una caratteristica supplementare che non incide sui criteri di protezione della varietà.
Spese
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è stata condannata alle spese. House Foods Group, Inc. è quindi stata condannata alle spese del giudizio.
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