Tribunale, Sentenza T-667/21
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 febbraio 2024. — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Esercizio diretto, da parte della BCE, di un potere di un’autorità competente ai sensi delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione – Imposizione, da parte del diritto austriaco, di interessi di recupero in caso di violazione dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 – Competenze della BCE – Articolo 65, paragrafo 1, e articolo 70 della direttiva 2013/36/UE – Proporzionalità. — Causa T-667/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la BCE aveva imposto a BAWAG interessi di recupero per il superamento del limite delle grandi esposizioni in relazione al portafoglio Vermeer. Pur riconoscendo la competenza della BCE a irrogare tale misura ai sensi del quadro normativo UE e nazionale, il Tribunale censura l’erroneo presupposto dell’automatismo applicativo. La BCE avrebbe dovuto valutare le circostanze concrete del caso, come richiesto dall’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE.
Vigilanza bancaria BCE e grandi esposizioni: illegittimità dell’imposizione automatica di interessi di recupero per superamento del limite ex articolo 395 del regolamento n. 575/2013
La questione giuridica
Se la BCE fosse competente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, a imporre direttamente interessi di recupero previsti dal diritto austriaco per la violazione del limite delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013; e, in caso affermativo, se l’applicazione automatica di tale misura fosse compatibile con il principio di proporzionalità e con l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze pertinenti ex articolo 70 della direttiva 2013/36/UE.
Principio di diritto
La BCE, quale autorità competente nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, può avvalersi anche dei poteri che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti nazionali, compresa l’imposizione di interessi di recupero per violazione del limite delle grandi esposizioni; tuttavia tale potere non può essere esercitato come vincolato o automatico, perché l’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE impone di tener conto di tutte le circostanze pertinenti e richiede una valutazione concreta di proporzionalità. Poiché la BCE ha applicato l’articolo 97 BWG assumendo erroneamente che l’imposizione fosse automatica e senza esaminare le circostanze del caso, la decisione è stata annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014
- Direttiva 2013/36/UE
- Articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 65 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 67 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 70 della direttiva 2013/36/UE
- Articolo 97 del Bankwesengesetz (BWG)
- Regolamento (UE) n. 468/2014
Vigilanza prudenziale e interessi di recupero per grandi esposizioni
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un ente creditizio austriaco contro una decisione della BCE adottata nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. La controversia verte sulla legittimità dell’imposizione di interessi di recupero per il superamento del limite delle grandi esposizioni previsto dall’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, banca austriaca soggetta alla vigilanza diretta della BCE, aveva acquisito indirettamente un portafoglio di mutui immobiliari residenziali in Francia, poi strutturato tramite un fondo comune senza personalità giuridica. Nel corso di un’ispezione in loco, la BCE ha ritenuto che la banca non disponesse dei dati necessari per individuare ciascun debitore delle esposizioni sottostanti e non potesse quindi applicare il metodo "look-through" previsto dal regolamento n. 575/2013. Di conseguenza, la BCE ha considerato che il portafoglio dovesse essere trattato in modo da far emergere un superamento del limite del 25% del capitale ammissibile.
Successivamente, sulla base dell’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, del BWG, la BCE ha imposto interessi di recupero per circa 19,3 milioni di euro, ritenendo che la violazione del limite si fosse protratta per dieci mesi consecutivi. La banca ha impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, l’incompetenza della BCE e la sproporzione della misura.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, relativi ai compiti e ai poteri della BCE;
- l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, sul limite delle grandi esposizioni;
- gli articoli 65, 67 e 70 della direttiva 2013/36/UE, che disciplinano sanzioni e altre misure amministrative e impongono di tener conto di tutte le circostanze pertinenti;
- l’articolo 97 del BWG, che prevede interessi di recupero per il superamento del limite delle grandi esposizioni.
Primo motivo: competenza della BCE
Il Tribunale respinge il motivo di ricorso con cui la banca contestava la competenza della BCE a imporre direttamente gli interessi di recupero. Osserva che l’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE i poteri che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti, salvo diversa previsione del regolamento stesso.
Richiamando la sentenza VTB Bank (Austria), il Tribunale afferma che gli interessi di recupero previsti dal diritto austriaco costituiscono una "misura amministrativa" rientrante nel regime della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1. Anche se tali interessi non sono espressamente elencati nell’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva, ciò non impedisce che rientrino nel quadro normativo armonizzato. Ne deriva che la BCE era competente a imporli direttamente.
Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità
Il Tribunale accoglie invece il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità. La BCE aveva assunto che l’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, del BWG imponesse automaticamente gli interessi di recupero una volta accertato il superamento del limite, sicché la propria valutazione non avrebbe richiesto un esame delle circostanze del caso concreto.
Il Tribunale ritiene che questa premessa sia errata. L’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE impone alle autorità competenti di tener conto di tutte le circostanze pertinenti quando determinano il tipo di misura amministrativa da adottare. Tale obbligo vale anche per la BCE quando applica il diritto nazionale di recepimento nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento n. 1024/2013. Pertanto, la BCE dispone di un margine di discrezionalità e non può limitarsi ad applicare meccanicamente la misura prevista dal BWG.
Il Tribunale osserva inoltre che l’interpretazione automatica dell’articolo 97 BWG sarebbe incompatibile con l’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, poiché non consente una valutazione concreta delle circostanze pertinenti. Non spetta al giudice dell’Unione sostituirsi alla BCE svolgendo ex post un esame di proporzionalità che l’istituzione non ha mai effettuato.
Decisione e dispositivo
Poiché la BCE ha basato la decisione su un’errata concezione del proprio potere e non ha esaminato le circostanze specifiche del caso, il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi di ricorso. Le spese vengono poste a carico della BCE, mentre quelle della Repubblica d’Austria restano a suo carico.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- la BCE può esercitare, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, anche poteri previsti dal pertinente diritto dell’Unione e riconosciuti alle autorità nazionali di vigilanza;
- tuttavia, quando la misura rientra tra le "altre misure amministrative" della direttiva 2013/36/UE, l’autorità deve effettuare una valutazione individuale e proporzionata;
- una disciplina nazionale che renda automatica l’imposizione della misura non può essere applicata dalla BCE se ciò impedisce di rispettare l’articolo 70 della direttiva 2013/36/UE.
Come è indicizzato
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