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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50707/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per omicidio e per uso indebito di carta bancomat. Il ricorso contestava: (1) carenza di motivazione e insufficiente riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente/diminuzione di responsabilità in relazione a disturbo di personalità borderline e disturbo da abuso di alcol, chiedendo una più ampia diminuzione di pena ex art. 89 c.p.; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, per fatti di presunta aggressione subita dalla vittima (insulti, pugni, lancio di oggetti); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale relativo all'uso della carta bancomat, trattandosi di importi limitati e di spese per bisogni personali

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione di merito: la Corte d'assise d'appello aveva correttamente motivato il rifiuto di ridurre significativamente la pena, ritenendo che la diminuzione di capacità di autodeterminazione fosse dovuta in parte rilevante all'ubriachezza contingente e all'etilismo abituale, e non preponderantemente al disturbo di personalità. Ha escluso l'attenuante della provocazione perché i fatti si inserivano in un quadro di reciproche provocazioni e contrasti di coppia, non attribuibile a un fatto ingiusto specifico della vittima; ha altresì escluso l'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale, ritenendo che l'importo (nella motivazione indicato in €410,55, con riferimento alle somme utilizzate) non fosse di spiccata levità e che la continuazione applicata già producesse effetti favorevoli. Conseguenze pratiche: conferma della condanna a 20 anni di reclusione (con riconoscimento del vizio parziale di mente in misura non massima) per omicidio commesso il 12/02/2021 e della condanna per l'utilizzo indebito della carta bancomat; rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi €5.000,00

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma relativa all'uso indebito di strumenti di pagamento: la Corte ha confermato la condanna per l'utilizzo della carta bancomat della vittima per somme riferite in sentenza

  • art. 89 cod. pen.

    Riguarda la diminuzione di pena in caso di vizio parziale di mente: la Corte ha riconosciuto il vizio parziale ma ne ha modulato l'incidenza in misura non massima, ritenendo adeguata la riduzione applicata dal giudice di merito

  • art. 94 cod. pen.

    Menzi one fatta in motivazione come norma collegata a questioni di aggravanti legate all'uso di alcol; la Corte osserva che l'etilismo abituale avrebbe potuto giustificare contestazioni su profili aggravanti, ma non è emerso che la patologia psicologica fosse la causa prevalente del fatto

Massime di principio

  • La valutazione dell'incidenza di un disturbo psichico sulla responsabilità penale è questione di fatto e di merito: il giudice può riconoscere il vizio parziale di mente ma limitarne quantitativamente la riduzione di pena se ritiene che altri fattori (es. ubriachezza abituale) abbiano avuto un ruolo significativo
  • L'ubriachezza, specie se abituale o ricorrente, può essere considerata una componente che diminuisce la capacità di autodeterminazione, ma non sempre prevale sul quadro psicopatologico e raramente annulla o giustifica automaticamente attenuanti nella loro massima estensione
  • L'attenuante della provocazione non è riconosciuta quando il fatto si inserisce in un rapporto di reciproche provocazioni o contese pregresse: è necessario individuare un fatto ingiusto specifico e immediato della vittima che abbia causato la reazione
  • La qualificazione del danno patrimoniale come 'di particolare tenuità' dipende non solo dall'importo assoluto ma anche dal contesto (foro edittale applicabile, effetto della continuazione): somme non elevate possono comunque non essere ritenute di rilevante tenuità se il quadro sanzionatorio non lo consente
  • Le decisioni di merito in tema di discrezionalità sulla commisurazione della pena e sulla valutazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
  • In casi analoghi, è strategico produrre accertamenti psichiatrici completi e coerenti che dimostrino il nesso causale tra la patologia e il fatto, nonché elementi probatori chiari sulle dinamiche di presunta provocazione per tentare di ottenere riconoscimenti attenuanti

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