Cassazione Penale, Sentenza n. 50707/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per omicidio e per uso indebito di carta bancomat. Il ricorso contestava: (1) carenza di motivazione e insufficiente riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente/diminuzione di responsabilità in relazione a disturbo di personalità borderline e disturbo da abuso di alcol, chiedendo una più ampia diminuzione di pena ex art. 89 c.p.; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, per fatti di presunta aggressione subita dalla vittima (insulti, pugni, lancio di oggetti); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale relativo all'uso della carta bancomat, trattandosi di importi limitati e di spese per bisogni personali
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione di merito: la Corte d'assise d'appello aveva correttamente motivato il rifiuto di ridurre significativamente la pena, ritenendo che la diminuzione di capacità di autodeterminazione fosse dovuta in parte rilevante all'ubriachezza contingente e all'etilismo abituale, e non preponderantemente al disturbo di personalità. Ha escluso l'attenuante della provocazione perché i fatti si inserivano in un quadro di reciproche provocazioni e contrasti di coppia, non attribuibile a un fatto ingiusto specifico della vittima; ha altresì escluso l'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale, ritenendo che l'importo (nella motivazione indicato in €410,55, con riferimento alle somme utilizzate) non fosse di spiccata levità e che la continuazione applicata già producesse effetti favorevoli. Conseguenze pratiche: conferma della condanna a 20 anni di reclusione (con riconoscimento del vizio parziale di mente in misura non massima) per omicidio commesso il 12/02/2021 e della condanna per l'utilizzo indebito della carta bancomat; rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi €5.000,00
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma relativa all'uso indebito di strumenti di pagamento: la Corte ha confermato la condanna per l'utilizzo della carta bancomat della vittima per somme riferite in sentenza
art. 89 cod. pen.
Riguarda la diminuzione di pena in caso di vizio parziale di mente: la Corte ha riconosciuto il vizio parziale ma ne ha modulato l'incidenza in misura non massima, ritenendo adeguata la riduzione applicata dal giudice di merito
art. 94 cod. pen.
Menzi one fatta in motivazione come norma collegata a questioni di aggravanti legate all'uso di alcol; la Corte osserva che l'etilismo abituale avrebbe potuto giustificare contestazioni su profili aggravanti, ma non è emerso che la patologia psicologica fosse la causa prevalente del fatto
Massime di principio
- La valutazione dell'incidenza di un disturbo psichico sulla responsabilità penale è questione di fatto e di merito: il giudice può riconoscere il vizio parziale di mente ma limitarne quantitativamente la riduzione di pena se ritiene che altri fattori (es. ubriachezza abituale) abbiano avuto un ruolo significativo
- L'ubriachezza, specie se abituale o ricorrente, può essere considerata una componente che diminuisce la capacità di autodeterminazione, ma non sempre prevale sul quadro psicopatologico e raramente annulla o giustifica automaticamente attenuanti nella loro massima estensione
- L'attenuante della provocazione non è riconosciuta quando il fatto si inserisce in un rapporto di reciproche provocazioni o contese pregresse: è necessario individuare un fatto ingiusto specifico e immediato della vittima che abbia causato la reazione
- La qualificazione del danno patrimoniale come 'di particolare tenuità' dipende non solo dall'importo assoluto ma anche dal contesto (foro edittale applicabile, effetto della continuazione): somme non elevate possono comunque non essere ritenute di rilevante tenuità se il quadro sanzionatorio non lo consente
- Le decisioni di merito in tema di discrezionalità sulla commisurazione della pena e sulla valutazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
- In casi analoghi, è strategico produrre accertamenti psichiatrici completi e coerenti che dimostrino il nesso causale tra la patologia e il fatto, nonché elementi probatori chiari sulle dinamiche di presunta provocazione per tentare di ottenere riconoscimenti attenuanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50480/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50484/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50485/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50486/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50487/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50488/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →